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Visualizza Versione Completa : Fermo Amministrativo



FilippoMastoro
25-03-2012, 18:18
Salve, ho appena scoperto che l'auto che generalmente guido è sotto fermo amministrativo dal 2007 per causa di multe non pagate da mio nonno defunto nel 2009 e che a causa di questa situazione con Equitalia l'ente accertatore ha emesso una multa per circolazione con auto sottoposta a fermo di soli 731 euro. :o
Mi rivolgo agli esperti e vorrei sapere se il fermo di Equitalia è valido in quanto istituito prima del 2009 e se questa multa è lecita, oltre a questo vorrei sapere i diritti antecedenti il 2009 di Equitalia sugli eredi.
Voglio precisare che allo stato attuale causa negligenza l'auto è ancora intestata a mio nonno defunto e che la multa della polizia stradale è arrivata a mia nonna erede diretta di mio nonno.
Grazie per L'attenzione.
Filippo

Avv. G. Lore
25-03-2012, 18:47
E' stato un errore non fare il passaggio di proprietà.

Si può tentare comunque di chiedere lo sfravio delle debenze sorte prima del decesso di Suo nonno che si estinguono per il decesso del titolare.

Se il fermo è svolto solo su sanzioni precedenti alla morte deve essere cancellato e opposta la relativa sanzione.

Dovrete sopportare la sanzione per mancata trascrizione del passaggio di proprietà

FilippoMastoro
25-03-2012, 19:11
Grazie per la celere e esaustiva risposta.
Le do ragione sull'errore lei ha idea a quanto potrebbe ammontare la sanzione?

Avv. G. Lore
25-03-2012, 19:50
Art. 94.
Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
e per il trasferimento di residenza dell'intestatario (1) (2)

1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta 'di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione. (3)

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 669 a euro 3.345. (4)

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 335 a euro 1.672. (4)

4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorche' diversida quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3. (5)

5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. (6)

6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.