Visualizza Versione Completa : decorrenza termini notifica
Buonasera :-)
cercando informazioni su internet relative ai tempi di notifica di un verbale, ho trovato il vostro servizio di supporto legale di cui vorrei usufruire!
Come credo sia meglio, vi informo prima su tutti i dati che ho, x avere conferma che le mie nozioni di "cittadina fai da te" siano corrette...speriamo
Il verbale è stato accertato il 25/10/2011 per aver violato l'art.173/2-3bis del nuovo CdS - Mi è arrivato l'avviso il 25/01/2011, come da timbro apposto sulla busta,(sul quale, peraltro, viene riportato orario errato di ritiro all' uff.postale - cioè lun\ven dalle 8.30 alle 14 e il sab dalle 8.30 alle 13.30. Ma non potendo andare di mattina perchè lavoro, ho telefonato all'uff.postale che mi ha confermato l'errore perchè hanno orario continuato fino alle 19), così sono andata a ritirare raccomandata il 17/02/2011, come da timbro postale sulla stessa busta. All'interno della busta c'è la lettera, datata 18/01/2011, con cui "si comunica alla sottoscritta, non reperita in casa dal notificatore, che in data odierna gli è stato notificato il verbale e che la data della notificazione decorre dalla data di ricezione della presente raccomandata o, comunque, decorsi 10 giorni dalla spedizione della stessa"
Quindi...data in cui l'ho ritirata è 17 febbraio, posteriore al 10° giorno (dal 25 gennaio) che è il 4 febbraio..quindi deduco che per legge la notifica mi è stata fatta il 4 febbraio, giusto?
Calcolando i 90 giorni di notifica che scadono il 23 gennaio...vi manderei tutta la documentazione per fare ricorso...entro 60 giorni al Prefetto...quindi entro 4 aprile, giusto?
Spero tanto in una vostra risposta visti i tempi un pò stretti
Grazie emy
Avv. G. Lore
25-03-2012, 01:09
Ahimè sbaglia.
La notifica si è compiuta il 18.1.
Per Lei si perfeziona dal ricevimento dell'avviso di deposito o commaue decorsi 10 gg. dal deposito.
dalla data di perfezionamento per Lei decorrono i giorni per il pagamento o l'opposizione.
Dunque la notifica non è tardiva.
Buongiorno, grazie x la risposta
Volevo xò porre alla sua attenzione il punto che riguarda me, il destinatario, e non il notificante
In merito, ho trovato informazioni che di seguito le espongo
Cass.31 marzo 2010, n.7809 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, x il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè col ricevimento della stessa, o, cmq, decorsi 10 gg dalla relativa spedizione, così equiparando la dosciplina dell'art.140 c.p.c. a quella dell'art.149 c.p.c.
Infatti, art.149 c.p.c.,comma 3, sulla notificazione a mezzo del servizio postale - la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e , per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.
Quindi la mia conoscenza legale dell'atto è il 28 gennaio ( 10° g dopo il 18 genn) e non il 17 febb che l'ho ritirata....in effetti se i destinatari poi la ritirassero dopo tanto tempo...decorrerebbero sempre i termini! E cmq prima del 25 genn che mi è arrivata la racc non avrei mai potuto ritirarla!
Cmq....x me destinatario quindi la notifica è posteriore ai 90 gg che scadevano il 23 genn!
Per fare ricorso ora xò mi rimarrebbero solo due gg cioè fino al 28 marzoooo Urge suo parere in merito Please!
Grazie
Ovviamente....avevo letto solo la prima frase...
Lei aveva già risposto e confermato quello che ho scritto...
mi ha tratto in inganno il suo "ahimè"..
Mentre Lei mi conferma che posso pagare od oppormi...
Per questo Le ho scritto... x sapere se oppormi, essendo decorsi i 90 gg ..credo di si, giusto?
Grazie
Avv. G. Lore
25-03-2012, 11:32
Lei parte da un ragionamento corretto, ma poi conclude errando.
La notifica in questo caso si compie in due momenti.
Per il notificatore col deposito dell'atto, per Lei al momento del perfezionamento.
Bisogna sforzarsi di capire che le notifiche sono la base della procedura.
Ora poniamo che Lei debba fare una causa verso Tizio per un diritto che si prescrive domani.
Non crede che sarebbe illogico e contrario al diritto sostanziale se tizio non si trovasse a casa, l'atto fosse depositato e dunque, se valesse il ragionamento che fa Lei, la notifica per entrambi si compisse al ricevimento dell'avviso di deposito o allo scadere dei10 gg.?
È chiaro che il notificante non può sopportare su sé stesso un'eventualità del genere, dunque l'ordinamento ha enucleati un sistema che tutela tutti.
Il notificante compie la notifica col deposito, il notificato usufruisce dei termini difensivi dal momento in cui la notifica si copie nei suoi confronti.
Tra l'altro nel Suo post conferma ciò che dico io riferendosi al 149. La notifica si compie in due momenti
Avv. G. Lore
25-03-2012, 11:33
Ovviamente....avevo letto solo la prima frase...
Lei aveva già risposto e confermato quello che ho scritto...
mi ha tratto in inganno il suo "ahimè"..
Mentre Lei mi conferma che posso pagare od oppormi...
Per questo Le ho scritto... x sapere se oppormi, essendo decorsi i 90 gg ..credo di si, giusto?
Grazie
No signora, non è così legga bene.
Tra l'altro a prescindere se si viole fare ricorso non si deve pagare perché il pagamento determina acquiescenza.
Il fatto che la notifica per Lei si compia successivamente non significa che é tardiva, è solo una tipologia di notifica a formazione progressiva.
È solo una tutela che tra l'ordinamento che riconosce il dies a quo per l'esercizio dei termini difensivi o di pagamento non già dal giorno in cui la notifica si compie, bensì da quello in cui essa perfeziona per il destinatario.
Si certo...
ma dov'è il diritto di Tizio di essere fuori casa?
Non sa che io volevo fargli causa...finchè non lo metto a conoscenza..e la legge mi tutela nel lasciargli un avviso ke cmq non va oltre il 10° giorno sia che tizio sia alle Maldive, sia che faccia apposta a non farsi trovare..xkè cmq la legge gli permette di essere libero (e qui il suo diritto di esserlo) ma solo finchè non lede il diritto mio di fargli causa che infatti lo limita entro il 10° g dalla mia volontà...Quindi io gli faccio causa il 18 genn...ma tizio non lo sa fino al 25 genn che gli arriva l'avviso...lasciando anche stare il calcolo dei 10 gg di legge x cui sarebbe il 28 genn...che poi allora xkè sn stati previsti se non servono? xkè l'art.149 c.p.c., comma 3? E perchè si è pronunciata la Cassazione in merito se non x tutelare sia il notificante che il destinatario? Se è vero da quanto capisco, che serve solamente x non far perdere i gg di possibilità di pagamento o opposizione x il destinatario...serve solo a parare proprio i ritardi delle poste quindi...così tra notificante e poste non si creano problemi...è da intendersi così? Le parole dell'art,149 c.p.c. e della sentenza della Cassazione, a leggerle...non parlano di un terzo da tutelare!Grazie
Capisco quello che mi ha scritto...
porrei solo l'attenzione sul fatto che il notificante SA di avere 90 gg x trovare Tizio a casa...mentre Tizio ha i 10 gg x sapere se Caio lom ha cercato...Lei pone alla mia attenzione un fatto diverso...come se Caio sapesse oggi che il suo diritto si prescive domani...in realtà Caio lo sa da 90 gg che può fare causa a Tizio...
Avv. G. Lore
25-03-2012, 12:13
My god non ho capito molto del Suo post!
La Cassazione si è dovuta pronunciare perché il 140 CPC non era di facile lettura e si poteva intendere che la notifica si compisse per il destinatario con l'invio dell'avviso di ricevimento e non con la ricezione.
Ha solo voluto stabilire questo.
Purtroppo mi rendo conto che spesso a chi riceve una multa sfugge una cosa fondamentale.
La notifica é uno strumento di tutto il diritto processuale, non solo delle multe, che rappresentano una parte infinitesimale del contenzioso italico.
Ad esempio Lei parla di poste, ma il90% delle notifiche è svolta dagli ufficiali giudiziari.
Non si tratta di salvare ritardi o altro, si tratta di stabilire come tutelare due soggetti quali il notificante e il notificato nel caso in cui il secondo non sia presente nella residenza al momento della notifica e non siano presenti gli altri soggetti di cui all'art.139 CPC
L'ordinamento, dunque, in tale caso assicura al notificante che il suo diritto, se azionato nei termini, è esente da prescrizioni o decadenze perché la notifica si compie col deposito dell'atto alla casa comunale e, al contempo, individua un termine congruo per il notificato per esercitare i propri diritti individuando il termine dei 10 gg.
Lei dice che tale vicenda serve SOLO a individuare il giorno da cui far decorrere i giorni per il pagamento o l'opposizione e io Le rispondo che é ovviamente così e non capisco perché sorprendersi di questo e sminuire tale finalità.
La legge deve assicurare a entrambi i soggetti d far valere i propri diritti, non deve permettere a chi riceve la notifica di far invalete furbescamente la prescrizione o la decadenza non facendosi trovare a casa.
Pur augurandoLe di non dovere mai fare o subire una causa, si metta per un attimo nella posizione indicataLe in precedenza e vedrà che capirà la palese equità di tale norma.
Sono certo che non sarebbe per nulla felice se il suo diritto si prescrivesse solo perché tizio non é stato trovato alla residenza
Avv. G. Lore
25-03-2012, 12:14
Capisco quello che mi ha scritto...
porrei solo l'attenzione sul fatto che il notificante SA di avere 90 gg x trovare Tizio a casa...mentre Tizio ha i 10 gg x sapere se Caio lom ha cercato...Lei pone alla mia attenzione un fatto diverso...come se Caio sapesse oggi che il suo diritto si prescive domani...in realtà Caio lo sa da 90 gg che può fare causa a Tizio...
Mi perdoni ma non capisco il Suo modo di ragionare.
Se il diritto mi riconosce 90 gg. ma perché non devo sfruttarli tutti e 90??
Grazie,
sorrido... xkè ha ragione...il diritto è di sfruttare tutti i 90 gg...
solo un'ultima domanda mi scrive che
"La Cassazione si è dovuta pronunciare perché il 140 CPC non era di facile lettura e si poteva intendere che la notifica si compisse per il destinatario con l'invio dell'avviso di ricevimento e non con la ricezione.
Ha solo voluto stabilire questo"
Ok allora aver capito che la notifica x destinatario x far valere i suoi dirirtti di pagamento o opposizione si perfeziona da ricezione..
Ma x quanto riguarda invio dell'avviso? Che mi è stato inviato il 25 genn? Secondo questo, basta che il deposito è effettuato, poi al destinatario quando arriva..arriva?
Avv. G. Lore
25-03-2012, 12:34
Ah altra cosa...chi notifica non ha tot gg. per trovare il destinatario a casa, ha tot. gg. per fare la notifica.
La notifica si può fare in miriadi di modi.
Art. 138 c.p.c. e ss., a mani, a soggetto terzo, deposito alla casa comunale, albo pretorio, domicilio eletto ecc. ecc.
Avv. G. Lore
25-03-2012, 12:38
Grazie,
sorrido... xkè ha ragione...il diritto è di sfruttare tutti i 90 gg...
solo un'ultima domanda mi scrive che
"La Cassazione si è dovuta pronunciare perché il 140 CPC non era di facile lettura e si poteva intendere che la notifica si compisse per il destinatario con l'invio dell'avviso di ricevimento e non con la ricezione.
Ha solo voluto stabilire questo"
Ok allora aver capito che la notifica x destinatario x far valere i suoi dirirtti di pagamento o opposizione si perfeziona da ricezione..
Ma x quanto riguarda invio dell'avviso? Che mi è stato inviato il 25 genn? Secondo questo, basta che il deposito è effettuato, poi al destinatario quando arriva..arriva?
Esattamente, valendo la data di ricezione dell'avviso, il notificato non ha nessuna menomazione, perchè tanto i suoi diritti li potrà far valere per tutto il termine concessogli dalla legge.
Ulteriore precisazione: Lei continua a soffermarsi sul tema multe (e posso pure capirlo perchè siamo stufi di una p.a. vessatoria) ma se la legge riconosce a X tot. giorni per azionare il proprio diritto (lasci stare questo specifico caso) perchè non devo usufruirlo in toto?
Domani mi alzerò all'alba per andare all'UNEP della mia Corte di Appello e notificare un appello che scade domani...devo sentirmi in colpa perchè avevo 6 mesi per farlo e notifico l'ultimo giorno? perchè mai? ho svariate pratiche devo necessariament andare per scadenze...oppure...sa quanti clienti arrivano ieri per una pratica che scade domani?
Grazie...
ma quindi...esaminando il mio caso
valendo data ricezione avviso che è il 25 genn
è da tale data che decorrono i 10 gg ed arrivo al 4 febb per far partire i 30 al GdP e 60 gg al Pref x pagamento?
ovviamente volevo scrivere...far partire i 30 o i 60 gg x ricorso o x pagamento
Avv. G. Lore
25-03-2012, 13:02
No, se l'avviso l'ha ricevuto per posta racc. ar. tutto decorre dal 25.1.
Qualora Lei non avesse ritirato l'atto comunque la notifica si perfeziona dal 10 gg. successivo
AAAAhhhhiutoo.
è ovvio ke devo fare tabula rasa e chiedere gentilmente a Lei di darmi le giuste risposte...ma senza fare io domande!
L'avviso che c'era x me raccomandata da ritirare, mi è arrivato il 25 genn - vado a rititarla il 17 febb e la lettera dice che un verbale è stato depositato il 18 genn e stesso giorno notificato, o cmq entro 10 gg - vado con la lettera a ritirare il verbale presso comando municipale accertatore e mi danno verbale datato 25 ott 2011
questi i dati
se voglio far ricorso o pagare ho 30 o 60 gg DA QUALE GIORNO?
Mi affido alla sua pazienza
Avv. G. Lore
25-03-2012, 13:18
25.1.2012.
PS: che pazienza signora...Le sembrerà forse assurdo, ma per me è un vero piacere
:-)
xciò ho tempo fino al 25 marzo, oggi ,festivo, quindi fino a domani 26 marzo, giusto?
Un ultimo dubbio
questi 10 gg entro i quali cmq notifica si perfeziona come e quando si calcolano e x cosa?
il notificante ha deposit il 18 genn e quindi la sua notifica si perfeziona il 18 genn
la mia notifica si perfeziona il 25 genn
'sti 10 gg che notifica perfezionano e in quale caso ?
Avv. G. Lore
25-03-2012, 13:33
Esattamente, scadenza 26.3.
Se non avesse ritirato l'atto la notifica si perfezionava 10 gg. dopo il 25.1.12
l'avviso è del 25 genn
Io l'ho ritirato il 17 febbraio
l'avviso è del 25 genn
Io l'ho ritirato il 17 febbraio
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