Avv. G. Lore
22-03-2012, 11:11
Il prelievo di saliva con un tampone ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti è illegillimo e non sufficiente.
Lo specifica il Ministero dell'Interno con la Circolare 16 marzo 2012 con la quale risponde ad una richiesta di chiarimenti da parte della Polizia Municipale di Roma in merito all'apparecchiatura utilizzata nel caso specifico (Cozart DDS) e alle modalità di effettuazione e le caratteristiche degli strumenti da impiegare per gli accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale, volti ad accertare il reato di cui all'art. 187 del codice della strada.
In particolare il provvedimento giudica tale modalità:
illegittima perché "ad oggi non risulta essere stato emanato il decreto interministeriale di cui all'articolo 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120";
non sufficiente perché per integrare il reato di cui all'art. 187 del codice della strada si devono realizzare le seguenti due condizioni a) la guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica (che oggi può essere provato solo sulla base di una valutazione clinica) e b) che tale stato sia correlato con l'uso di sostanze psicoattive.
Secondo il Ministero, dunque, l'apparecchiatura Cozart DDS può essere utilizzata solo "al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti clinici e tossicologici necessari".
Lo specifica il Ministero dell'Interno con la Circolare 16 marzo 2012 con la quale risponde ad una richiesta di chiarimenti da parte della Polizia Municipale di Roma in merito all'apparecchiatura utilizzata nel caso specifico (Cozart DDS) e alle modalità di effettuazione e le caratteristiche degli strumenti da impiegare per gli accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale, volti ad accertare il reato di cui all'art. 187 del codice della strada.
In particolare il provvedimento giudica tale modalità:
illegittima perché "ad oggi non risulta essere stato emanato il decreto interministeriale di cui all'articolo 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120";
non sufficiente perché per integrare il reato di cui all'art. 187 del codice della strada si devono realizzare le seguenti due condizioni a) la guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica (che oggi può essere provato solo sulla base di una valutazione clinica) e b) che tale stato sia correlato con l'uso di sostanze psicoattive.
Secondo il Ministero, dunque, l'apparecchiatura Cozart DDS può essere utilizzata solo "al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti clinici e tossicologici necessari".