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leopoldo
18-03-2012, 18:58
La sentenza del Tribunale di Firenze – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari – ivi riportata affronta in modo esauriente la problematica relativa alla possibilità o meno di consentire, alla persona sottoposta alle indagini per il reato di guida in stato d’ebbrezza aggravata dalla causazione di un incidente stradale, la conversione della pena in lavoro di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 luglio 2010 n. 120.



Il Giudicante, vista l’istanza di applicazione pena ex art. 447 c.p.p. con richiesta di conversione della stessa in lavoro di pubblica utilità, dimostra di non ignorare affatto l’inciso di cui all’art. 186 comma 9-bis C.d.S., che sembrerebbe escludere dal proprio ambito di applicabilità le ipotesi di guida in stato d’ebbrezza aggravate dalla causazione di un incidente, giungendo, tuttavia, a quella che può definirsi un’interpretazione costituzionalmente orientata di tale disposizione.



Il ragionamento operato dal Giudicante è il seguente:



a) dato atto che la previsione di cui all’art. 186 comma 2 bis (conducente in stato d’ebbrezza che provoca un incidente) deve essere qualificata quale aggravante ad effetto speciale, essendo che comporta il raddoppio delle sanzioni oltre all’applicazione di una sanzione amministrativa accessoria ulteriore;



b) dato atto che ex art. 63 c.p. in caso di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, le circostanze ad efficacia speciale concorrono con le circostanze comuni;


c) visto e considerato che per il combinato disposto di cui agli artt. 3 e 27 Cost. l’interpretazione della riserva presente all’inizio del comma 9 –bis non può non tener conto del principio della responsabilità personale del reo, indi per cui l’imputazione dell’evento-incidente non può essere oggettiva per il sol fatto che accada, cosicché si deve procedere ad una valutazione complessiva della personalità e della colpa del reo medesimo, anche in considerazione della diversa gravità degli incidenti provocati;


d) rilevato che nel caso di specie l’applicazione dell’aggravante ad effetto speciale di cui al comma 2 bis poteva essere esclusa e per il bilanciamento con le circostanze e per le diminuzioni conseguenti alle attenuanti generiche (incensuratezza del reo e personalità complessiva) e per la scelta del rito speciale (c.d. patteggiamento);


e) allora, premessi tutti tali presupposti, non può che conseguire l’ammissibilità della conversione della pena in espletamento dei lavori di pubblica utilità ex comma 9 bis art. 186 C.d.S.


In conclusione, agli effetti pratici, chi venga imputato di guida in stato d’ebbrezza aggravata per la causazione di un incidente dovrà presentare istanza di applicazione pena ex art. 447 c.p.p., vale a dire in fase di indagini preliminari, chiedendo la conversione della pena in lavori di pubblica utilità laddove dalle circostanze dell’evento prodottosi e dalla possibilità di ottenere la concessione delle attenuanti generiche possa escludersi l’operatività dell’aggravante ad effetto speciale di cui al comma 2 bis dell’art. 186. La conversione della pena in lavori di pubblica utilità avrà poi l’effetto di estinguere il reato una volta che, divenuta la sentenza irrevocabile, l’interessato dimostri di aver svolto i detti lavori, cosicché il Giudice possa disporre la revoca della confisca del veicolo e la riduzione della metà della sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente. E’ prassi che il Giudice, al momento della sentenza, fissi già i termini a decorrere dalla irrevocabilità della stessa, entro i quali l’interessato possa essere messo nelle condizioni di dimostrare l’effettivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per il tempo previsto e le modalità concordate.

milano88
18-03-2012, 19:19
riesci a tradurla in frasi piu' semplici?
mi pare di capire che chi compie incidenti in 2 fascia, può richiede i lsu in patteggiamento?