escape
27-03-2008, 09:20
EGREGI SIGNORI,
HO RICEVUTO IN DATA 13.03.08 UNA CARTELLA ESATTORIALE, PER UNA VIOLAZIONE DEL C.D.S. COMMESSA IL 05.01.2003,
LA NOTIFICA DEL VERBALE MI è STATA FATTA IL 24.04.03 HO PAGATO LA SANZIONE IL 24.06.2003 con 2 gg di ritardo.
HO LETTO TUTTE LE SPIEGAZIONI SULLE CARTELLE ESATTORIALI PRESENTI SUL VOSTRO SITO E QUANTO PARE NON POSSO FARE ALTRO
CHE PAGARE, DATO CHE AI SENSI DELLA 689/81 E DEL 209CDS SAREBBE IMPUGNABILE
MA A QUANTO PARE LA NOTIFICA INTERROMPE LA PRESCRIZIONE.
PERò HO COMUNQUE DUBBI SULLA LETTIMITà CHE IO DEBBA PAGARE A DISTANZA DI COSI TANTO TEMPO BEN 4 ANNI E 11 MESI
DALLA NOTIFICA.
VORREI DOMANDARVI SE LE CONSIDERAZIONI CHE SEGUONO POSSONO ESSERE IDONEE ALL ACCOGLIMENTO DI UN RICORSO
(HO ANCORA POCO TEMPO):
IL GDP DI TARANTO NELLA CAUSA R.G. 9139/05 (SENT. DEL 12.12.06) RILEVA CHE LA CORT. COST. CON SENT. 280/2005
HA sancito l'obbligo di notificare la cartella esattoriale entro un termine perentorio, pena la decadenza.
NELLA STESSA ORDINANZA LA C.C. OMISSIS ...ricostruisce l'intero sistema della liquidazione e riscossione in termini di
limiti temporali certi entro cui portare a conoscenza dell'interessato la pretesa erariale al fine di evitare che il contribuente possa essere esposto sine die all'esercizio dei poteri autoritativi dell'Amministrazione finanziaria per un tempo eccessivo e indeterminato. TUTTA L'ORDINANZA è NELL STESSO SENSO FACENDO ANCHE RIFERIMENTO AI DIRITTI DI DIFESA LESI.
IN PARTICOLARE LO STESSO GDP NELL SENTENZA CITATA APPLICA I TERMINI DEI TRIBUTI ORDINARI PER LA NOTIFICA DELLA
CARTELLA ESATTORIALE DEL CDS.
INOLTRE VORREI ANCHE SAPERE MA AVENDO IO COMUNQUE PAGATO LA MULTA ANCHE SE CON DUE GG DI RITARDO LORO POSSONO
RIMETTERE LA STESSA SANZIONE NELLA CARTELLA COSI PAGO 3 VOLTE, METTONO LO STESSO TRIBUTO 68,25 LA MAGGIORAZIONE 54,60 SENZA TENERE CONTO CHE HO GIA PAGATO 71 EURO.
NELLA CARTELLA è PRESENTE SOLO IL NOME DEL RESP DELLA NOTIFICA E STAMPA CARTELLA è QUESTO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE?
MI POTRESTE DARE QUALCHE CONSIGLIO PER POTER IMPUGNARE?
DISTINTI SALUTI
HO RICEVUTO IN DATA 13.03.08 UNA CARTELLA ESATTORIALE, PER UNA VIOLAZIONE DEL C.D.S. COMMESSA IL 05.01.2003,
LA NOTIFICA DEL VERBALE MI è STATA FATTA IL 24.04.03 HO PAGATO LA SANZIONE IL 24.06.2003 con 2 gg di ritardo.
HO LETTO TUTTE LE SPIEGAZIONI SULLE CARTELLE ESATTORIALI PRESENTI SUL VOSTRO SITO E QUANTO PARE NON POSSO FARE ALTRO
CHE PAGARE, DATO CHE AI SENSI DELLA 689/81 E DEL 209CDS SAREBBE IMPUGNABILE
MA A QUANTO PARE LA NOTIFICA INTERROMPE LA PRESCRIZIONE.
PERò HO COMUNQUE DUBBI SULLA LETTIMITà CHE IO DEBBA PAGARE A DISTANZA DI COSI TANTO TEMPO BEN 4 ANNI E 11 MESI
DALLA NOTIFICA.
VORREI DOMANDARVI SE LE CONSIDERAZIONI CHE SEGUONO POSSONO ESSERE IDONEE ALL ACCOGLIMENTO DI UN RICORSO
(HO ANCORA POCO TEMPO):
IL GDP DI TARANTO NELLA CAUSA R.G. 9139/05 (SENT. DEL 12.12.06) RILEVA CHE LA CORT. COST. CON SENT. 280/2005
HA sancito l'obbligo di notificare la cartella esattoriale entro un termine perentorio, pena la decadenza.
NELLA STESSA ORDINANZA LA C.C. OMISSIS ...ricostruisce l'intero sistema della liquidazione e riscossione in termini di
limiti temporali certi entro cui portare a conoscenza dell'interessato la pretesa erariale al fine di evitare che il contribuente possa essere esposto sine die all'esercizio dei poteri autoritativi dell'Amministrazione finanziaria per un tempo eccessivo e indeterminato. TUTTA L'ORDINANZA è NELL STESSO SENSO FACENDO ANCHE RIFERIMENTO AI DIRITTI DI DIFESA LESI.
IN PARTICOLARE LO STESSO GDP NELL SENTENZA CITATA APPLICA I TERMINI DEI TRIBUTI ORDINARI PER LA NOTIFICA DELLA
CARTELLA ESATTORIALE DEL CDS.
INOLTRE VORREI ANCHE SAPERE MA AVENDO IO COMUNQUE PAGATO LA MULTA ANCHE SE CON DUE GG DI RITARDO LORO POSSONO
RIMETTERE LA STESSA SANZIONE NELLA CARTELLA COSI PAGO 3 VOLTE, METTONO LO STESSO TRIBUTO 68,25 LA MAGGIORAZIONE 54,60 SENZA TENERE CONTO CHE HO GIA PAGATO 71 EURO.
NELLA CARTELLA è PRESENTE SOLO IL NOME DEL RESP DELLA NOTIFICA E STAMPA CARTELLA è QUESTO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE?
MI POTRESTE DARE QUALCHE CONSIGLIO PER POTER IMPUGNARE?
DISTINTI SALUTI