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Visualizza Versione Completa : cartella esattoriale - diritto a riscuotere prescritta



jonny^_^
27-03-2008, 02:51
Salve a tutti e complimenti vivissimi per il sito!  :)
Dalle faq apprendo:

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“15° Domanda:
Mi è stata inviata una cartella esattoriale di un contravvenzione che io ho già pagato, cosa devo fare per farla annullare?
Risposta:
Si può inviare una richiesta di annullamento via posta o via fax allegando la fotocopia di un documento di identità e del bollettino di pagamento.
…”
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“17° Domanda:
Quanti giorni ho per fare ricorso ad una cartella esattoriale? Posso fare ricorso sia al Giudice di Pace che al Prefetto?
Risposta:
Può fare ricorso solo al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica della cartella.”
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Nel marzo 2008 mi è stata notificata, mediante deposito, una cartella esattoriale dalla quale si evince che nel luglio 2002 mi è stata notificata per la prima ed unica volta un’infrazione al CdS, e che la stessa è poi stata iscritta a ruolo nel maggio 2007. Le mie domande sono:
1) Quanti giorni ho, se possibile, per inviare via posta, o fax, alla società incaricata della riscossione (Equitalia Spa) una richiesta di annullamento corredata da:
a. La fotocopia di un documento di identità;
b. Le fotocopie del dettaglio della cartella e dell’avviso di notifica mediante deposito quale documentazione probante la “prescrizione del diritto a riscuotere” di cui all’art.209 CdS?
2) Qualora fosse possibile: che fare in caso di silenzio e in caso di non accoglimento della richiesta di annullamento da parte di detta società?

3) Quali indagini posso svolgere per aver la certezza che la notifica riportata nel dettaglio della cartella esattoriale sia l’unica avvenuta?
4) I tempi necessari per queste indagini possono in qualche modo interrompere il termine di 30 gg per far ricorso al GdP o il termine dei giorni previsto per inviare una richiesta di annullamento alla società incaricata della riscossione?


Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi!
‘bye ;)

Avv. Favero
27-03-2008, 11:27
L'art. 209 del Cds nel regolare i tempi di prescrizione si richiama all'art. 28 della L. 689/81 per il quale "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile".
Per far valere il decerso della prescrizione, però, è necessario proporre opposizione al GdP entro 30 gg dalla notifica della cartella esattoriale.
Ti consiglio, quindi, di inviare copia integrale della cartella (fronte/retro) a inforicorsi@gmail.com così potremmo verificare se sussistono i presupposti per l'impugnazione.