Avv. G. Lore
08-03-2012, 11:57
Risponde del reato di guida in stato di ebbrezza l'ubriaco che dorme, sul volante, in sosta. E' quanto ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza 10 febbraio 2012, n. 5404.
Secondo il giudice nomofilattico, infatti, il reato in esame risulta integrato allorché sia stata acquisita la prova della deliberata movimentazione del veicolo in area pubblica, tale da creare pericolo alla circolazione o anche solo ad intralciare il traffico, e che ciò può assumersi, non solo allorché la persona sia sorpresa nell'atto di condurre un veicolo, ma anche nei casi, come di specie, in cui essa si trovi, a bordo di un veicolo in sosta e nelle condizioni di ripartire, in alterate condizioni psicofisiche.
La sentenza si pone all'interno del filone interpretativo dominante, ai sensi del quale, ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trovi all'interno del veicolo (nella specie, in stato di alterazione, nell'atto di dormire con le mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico.
In materia di circolazione stradale, sempre secondo l'impostazione del giudice di legittimità, deve ritenersi che la "fermata" costituisca una fase della circolazione, con la conseguenza che é è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall'imputato risultato positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo o in moto.
Secondo il giudice nomofilattico, infatti, il reato in esame risulta integrato allorché sia stata acquisita la prova della deliberata movimentazione del veicolo in area pubblica, tale da creare pericolo alla circolazione o anche solo ad intralciare il traffico, e che ciò può assumersi, non solo allorché la persona sia sorpresa nell'atto di condurre un veicolo, ma anche nei casi, come di specie, in cui essa si trovi, a bordo di un veicolo in sosta e nelle condizioni di ripartire, in alterate condizioni psicofisiche.
La sentenza si pone all'interno del filone interpretativo dominante, ai sensi del quale, ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trovi all'interno del veicolo (nella specie, in stato di alterazione, nell'atto di dormire con le mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico.
In materia di circolazione stradale, sempre secondo l'impostazione del giudice di legittimità, deve ritenersi che la "fermata" costituisca una fase della circolazione, con la conseguenza che é è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall'imputato risultato positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo o in moto.