gino
01-03-2012, 13:45
Giurisprudenza di legittimità - Se le due misurazioni con l’etilometro non sono concordanti in quanto ricadono in due fasce di alcolemie diverse, si deve procedere per il reato meno grave
(Cass. Pen., sez.IV, 26 maggio 2010 n. 20064)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Urbino ha affermato la responsabilità di () in ordine al reato di cui all’articolo 186, comma 2 del codice della strada e, concesse attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di venti giorni di arresto e 700 Euro di ammenda. Ha altresì disposto la sospensione della patente di guida per due mesi.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo diverse censure.
- Mancato bilanciamento delle attenuanti generiche con l’aggravante di aver dato causa ad un incidente stradale.
- Individuazione della pena pecuniaria base in 1.000, inferiore al minimo legale.
- Determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di due mesi, inferiore al minimo legale (un anno) previsto per il caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 dal decreto legge n. 117 del 2007, convertito nella legge n. 160 del 2007.
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
Il ricorrente parte dall’implicito presupposto che nel fatto in esame sia configurabile il reato di cui al novellato articolo 186 del codice della strada, lett. c), essendo stato rilevato un tasso alcolemico di 1,49 e 1,69. In realtà la disciplina legale (articolo 379 reg. Del codice della strada) prevede due misure concordanti del tasso alcolemico in un breve periodo, al fine di assicurare che l’esito della rilevazione risulti affidabile, considerato anche che l’indagine viene compiuta attraverso uno strumento tecnico. La stessa disciplina, dunque, svolge un ruolo di garanzia, essendo intesa ad evitare che errori dell’apparato o comunque fisiologiche oscillazioni nell’esito nella procedura di misurazione possano erroneamente condurre all’affermazione di responsabilità, o comunque risolversi in senso deteriore per l’imputato, in consegu enza di tale funzione della normativa, nel caso in cui le due rilevazioni indichino tassi alcolemici diversi, dovrà prendersi a base del giudizio quella che mostra il tasso più basso;
in ossequio al principio del favor rei. Alla luce di tale principio, nel caso in esame occorre ritenere che il tasso alcolemico sia di 1,49 e che esso riconduca, quindi, alla fattispecie di cui al richiamato articolo 186, lett. b).
La disciplina legale vigente all’epoca del fatto è quella di cui alla normativa del 2007 richiamata dal ricorrente.
Su tali basi possono essere valutate la censure.
- La prima deduzione è fondata, poichè il giudice ha omesso di valutare e ponderare ex articolo 69 del codice penale la circostanza aggravante prevista dal novellato articolo 186, comma 2 bis; contestata nel capo d’imputazione ed implicitamente ritenuta in motivazione.
- La seconda doglianza è infondata: per la fattispecie di cui al ridetto articolo 186, lett. b) la disciplina legale vigente all’epoca del fatto prevede l’ammenda da 800 a 3.200 Euro.
- La terza deduzione è parzialmente fondata: la sospensione della patente prevista dalla fattispecie di cui alla lett. b) è prevista per un periodo da sei mesi ad un anno; mentre il giudice ha determinato la sanzione in due mesi.
La pronunzia deve essere conseguentemente annullata con rinvio davanti alla Corte d’appello di Ancona, trattandosi di sentenza appellabile, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio alla luce delle sopra indicate coordinate legali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alla durata della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona.
(omissis)
(Cass. Pen., sez.IV, 26 maggio 2010 n. 20064)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Urbino ha affermato la responsabilità di () in ordine al reato di cui all’articolo 186, comma 2 del codice della strada e, concesse attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di venti giorni di arresto e 700 Euro di ammenda. Ha altresì disposto la sospensione della patente di guida per due mesi.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo diverse censure.
- Mancato bilanciamento delle attenuanti generiche con l’aggravante di aver dato causa ad un incidente stradale.
- Individuazione della pena pecuniaria base in 1.000, inferiore al minimo legale.
- Determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di due mesi, inferiore al minimo legale (un anno) previsto per il caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 dal decreto legge n. 117 del 2007, convertito nella legge n. 160 del 2007.
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
Il ricorrente parte dall’implicito presupposto che nel fatto in esame sia configurabile il reato di cui al novellato articolo 186 del codice della strada, lett. c), essendo stato rilevato un tasso alcolemico di 1,49 e 1,69. In realtà la disciplina legale (articolo 379 reg. Del codice della strada) prevede due misure concordanti del tasso alcolemico in un breve periodo, al fine di assicurare che l’esito della rilevazione risulti affidabile, considerato anche che l’indagine viene compiuta attraverso uno strumento tecnico. La stessa disciplina, dunque, svolge un ruolo di garanzia, essendo intesa ad evitare che errori dell’apparato o comunque fisiologiche oscillazioni nell’esito nella procedura di misurazione possano erroneamente condurre all’affermazione di responsabilità, o comunque risolversi in senso deteriore per l’imputato, in consegu enza di tale funzione della normativa, nel caso in cui le due rilevazioni indichino tassi alcolemici diversi, dovrà prendersi a base del giudizio quella che mostra il tasso più basso;
in ossequio al principio del favor rei. Alla luce di tale principio, nel caso in esame occorre ritenere che il tasso alcolemico sia di 1,49 e che esso riconduca, quindi, alla fattispecie di cui al richiamato articolo 186, lett. b).
La disciplina legale vigente all’epoca del fatto è quella di cui alla normativa del 2007 richiamata dal ricorrente.
Su tali basi possono essere valutate la censure.
- La prima deduzione è fondata, poichè il giudice ha omesso di valutare e ponderare ex articolo 69 del codice penale la circostanza aggravante prevista dal novellato articolo 186, comma 2 bis; contestata nel capo d’imputazione ed implicitamente ritenuta in motivazione.
- La seconda doglianza è infondata: per la fattispecie di cui al ridetto articolo 186, lett. b) la disciplina legale vigente all’epoca del fatto prevede l’ammenda da 800 a 3.200 Euro.
- La terza deduzione è parzialmente fondata: la sospensione della patente prevista dalla fattispecie di cui alla lett. b) è prevista per un periodo da sei mesi ad un anno; mentre il giudice ha determinato la sanzione in due mesi.
La pronunzia deve essere conseguentemente annullata con rinvio davanti alla Corte d’appello di Ancona, trattandosi di sentenza appellabile, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio alla luce delle sopra indicate coordinate legali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alla durata della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona.
(omissis)