PDA

Visualizza Versione Completa : Notifica cartella vecchio indirizzo



Roger1969
29-02-2012, 11:00
Salve a tutti, gradirei una consulenza, per favore.
Agli inizi di febbraio di quest’anno (2012) sono venuto in possesso di un sollecito di pagamento a me indirizzato relativo a due cartelle esattoriali di Equitalia (faccio presente che fino ad oggi non sapevo della loro esistenza). Esse sono il risultato di un bollo auto e di una multa del c.d.s. non pagati, rispettivamente nel 1999 e nel 2000. Dal sollecito vedo che le cartelle mi sono state notificate rispettivamente nel settembre 2002 e nell’aprile 2004. Ho il forte sospetto che tali cartelle mi siano state notificate al mio vecchio indirizzo (ho regolarmente cambiato residenza nel luglio 2002) perché è lì che è arrivato il sollecito di cui sopra, inoltre sono state senz’altro firmate da qualcun altro (suppongo uno dei miei genitori), altrimenti lo ricorderei. Supponendo stiano così le cose, pongo le seguenti domande:
1. esistono i presupposti di nullità delle due cartelle? (anche se alla fine ne sono venuto a conoscenza, “principio di raggiungimento dello scopo” come dice l’art.156 del c.p.c., sono passati ben sette anni dalla data ultima per la notifica della cartella, 2000+5=2005 nel caso della multa)
2. Rischio di “scoprire le carte“ se vado ad Equitalia a chiedere di vedere le notifiche?
3. Devo aspettare il prossimo atto? (tipo fermo amministrativo, etc.; faccio presente che ad oggi non ho alcun provvedimento di fermo sull’auto in mio possesso).
Grazie infinite.

Avv. G. Lore
29-02-2012, 12:35
1. il raggiungimento dello scopo non è inerente a tale vicenda. Lei ha semplicemente ricevuto un atto successivo (tra l'altro il sollecito arriva per posta ordinaria solitamente quindi non è neanche ricettizio) alle cartelle che non sana un eventuale loro vizio di notifica e che evidentemente (in caso di vizio di notifica) determinerebbe l'invalere della prescrizione. Preciso inoltre che è da valutare anche se ha mai ricevuto la notifica dei titoli, ossia dell'accertamento del bollo e del verbale di violazione del c.d.s.;
2. no è anzi azione utile da fare;
3. no, per la parte amministrativa (c.d.s.) è utile muoversi subito, perchè con l'azione ex art. 615 c.p.c. può procedere in opposizione subito. Per quella tributaria se il sollecito è arrivato per posta ordinaria non può procedere in opposizione perchè il ricorso tributario si può fare solo entro 60 gg. dal giorno di notifica, quindi non essendoci un dies a quo non può procedere col ricorso, ma può comunque svolgere l'azione in autotutela di sgravio. Se invece è arrivato per racc. ar allora è anche la parte tributaria è opponibile.