Visualizza Versione Completa : Azzeramento punteggio: alcune domande
Crzannoni
16-02-2012, 17:08
A un mio amico è arrivata la comunicazione dell'avvio del procedimento in questione. Ho fatto per lui qualche verifica e chiedo:
1- Lui ha cambiato ad un certo punto residenza. Quando questo cambiamento può essere opposto all'ente accertatore che notifica? Dopo essere andati la prima volta in comune oppure quando, dopo la visita a casa, la domanda di cambio di residenza viene accolta?
2- I giudici richiedono inderogabilmente che la decurtazione dei punti venga fatta, altrimenti non può essere disposta la revisione. Il mio amico è un casinista e non ricorda se le ha ricevute tutte? Posso avere dal ministero copia di queste comunicazioni in modo anche da vedere ove sono state inviate? E come? Alla motorizzazione mi hanno detto che loro non le hanno.
3- Se il verbale viene correttamente notificato in posto e poi avviene, seguendo tutti i crismi, il cambio di residenza, anche la comunicazione della decurtazione punti deve essere fatta al nuovo indirizzo vero?
4- Il mio amico ha ricevuto in un solo momento 4 verbali con decurtazione totale di 17 punti. Ha fatto ricorso nel merito senza contestare anche l'eccessiva decurtazione. La giurisprudenza dice che la decurtazione non si può contestare contestando il verbale in quanto scatta solo con la definizione del procedimento. In questo caso da quando parte il termine per il ricorso? Dal ricevimento della comunicazione della decurtazione definito l'accertamento? e se questo non avviene può essere fatto ora?
5- E' corretto ricorrere contro il provvedimento di revisione al GDP? I giudici oscillano ma mi sembra che chi ritiene la competenza del TAR lo faccia in base all'assunto che trattasi di attività discrezionale della p.a. probabilmente riferendosi ad altri casi di revisione. In questo caso invece la decisione è vincolata.
6- Ai fini del computo dei due anni di assenza violazioni si tiene conto della data dell'infrazione oppure di quella di definizione come mi pare più coerente dal punto di vista sistematico?
Grazie a chi mi risponderà.
Crzannoni
20-02-2012, 18:05
A un mio amico è arrivata la comunicazione dell'avvio del procedimento in questione. Ho fatto per lui qualche verifica e chiedo:
omissis
Grazie a chi mi risponderà.
nessuno è in grado di aiutarmi almeno per qualche domanda?
Avv. G. Lore
20-02-2012, 18:46
1) dalla data che risulta da un certiticato di residenza da estrarre;
2) può fare istanza di accesso agli atti;
3) sì;
4) non sono d'accordo con quanto Lei riferisce sul punto; se il verbale viene confermato sono confermati anche i punti detratti, senza che si avvii un nuovo termine;
5) personalmente ricorro al tar, ma effettivamente la giurisprudenza sul punto è in fermento;
6) definizione
Crzannoni
20-02-2012, 23:27
1) dalla data che risulta da un certiticato di residenza da estrarre;
2) può fare istanza di accesso agli atti;
3) sì;
4) non sono d'accordo con quanto Lei riferisce sul punto; se il verbale viene confermato sono confermati anche i punti detratti, senza che si avvii un nuovo termine;
5) personalmente ricorro al tar, ma effettivamente la giurisprudenza sul punto è in fermento;
6) definizione
Grazie delle risposte.
Per l'istanza di accesso devo per forza recarmi a Roma? O posso chiedere che mi vengano inviati per fax o mail?
Quanto al punto 4 basavo il mio assunto su queste massime
Ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, c. strad., la decurtazione del punteggio della patente viene applicata dall'autorità centrale preposta all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida all'esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all'infrazione che la comporta e sulla base della tabella allegata all'articolo medesimo, in adeguamento ai dettami della sentenza n. 27 della Corte costituzionale. Deriva da quanto precede, pertanto, che il verbale di contestazione, contenendo non un provvedimento irrogativo della sanzione, ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività dell'accertamento, non è impugnabile sotto tale profilo per difetto di un provvedimento impugnabile e, comunque, per difetto di interesse del ricorrente. (Nella specie il giudice di pace aveva parzialmente accolto l'opposizione e per l'effetto ridotto a 4 i punti patente decurtati. In applicazione del principio di cui sopra, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata anche nella parte "de qua".
Cass. civ. sez. II 08 maggio 2008, n.11490
In tema di sanzioni amministrative applicate per violazioni al codice della strada, il verbale di accertamento di un infrazione al codice della strada cui consegue la decurtazione dei punti sulla patente non è immediatamente impugnabile con riferimento al punto "de quo", in quanto esso non contiene un provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa, ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività del provvedimento. La decurtazione dei punti dalla patente, infatti, viene irrogata ai sensi dell'art. 126 bis c. strad., come modificato dall'art. 44 d.l. n. 262 del 2006, conv. con modifiche dalla l. n. 286 del 2006, dall'autorità centrale preposta all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, all'esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all'infrazione che la comporta.
Cass. civ. sez. II 19 novembre 2007, n.23999
Avv. G. Lore
20-02-2012, 23:51
1. Racc ar é meglio.
2. Questa giurisprudenza io non l'ho mai capita. Cosa intende la Cassazione che possa essere impugnata? La lettera del ministero che comunicazione la decurtazione? Per me non é un atto opponibile
Crzannoni
21-02-2012, 01:16
2. Questa giurisprudenza io non l'ho mai capita. Cosa intende la Cassazione che possa essere impugnata? La lettera del ministero che comunicazione la decurtazione? Per me non é un atto opponibile
Però se si vuol dare un senso a quella giurisprudenza (esiste credo anche un'altra sentenza del 2008 non massimata) potrebbe essere o quella comunicazione (ma sono anche io perplesso in quanto è atto non notificato) oppure la comunicazione di avvio del procedimento di revisione (come sopra) oppure il provvedimento stesso che dispone la revisione (che credo sia notificato).
Avv. G. Lore
21-02-2012, 08:27
Eh ma allora sarebbe fallace, perchè mi consentirebbe di svolgere opposizione solo in casio di azzeramento dei punti e non negli altri
Crzannoni
22-02-2012, 00:02
Eh ma allora sarebbe fallace, perchè mi consentirebbe di svolgere opposizione solo in casio di azzeramento dei punti e non negli altri
La decurtazione dei punti in sè serve solo ai fini dell'eventuale azzeramento. Quindi è solo in quel momento che la decurtazione acquisisce un valore giuridico. Solo in quel momento è importante il conteggio esatto.
Se non arrivo mai a 0 non ho mai un reale interesse all'opposizione.
So che è forzato ma d'altronde lo spunto lo prendo da tre sentenze emesse da giudici della cassazione.
Avv. G. Lore
22-02-2012, 08:58
Non sono d'accordo.
Poniamo il caso della decurtazione di un numero di punti non corrispondente a quello che prevede la norma, non sarebbe quello un caso da impugnare?
Crzannoni
22-02-2012, 10:36
Non sono d'accordo.
Poniamo il caso della decurtazione di un numero di punti non corrispondente a quello che prevede la norma, non sarebbe quello un caso da impugnare?
Certo che si ma fino a che per effetto dell'errata decurtazione io non arrivo a 0 la stessa non reca alcun danno.
Ho 20 punti, me ne tolgono 17 invece che 15 a me non cambia nulla fino a che non commetto altre violazioni avere 3 o 5 punti.
Questo voglio dire. Se commetto un'altra violazione allora maturo l'interesse a impugnare quell'errata decurtazione perché mi crea per la prima volta un nocumento.
Un po' come la mancata comunicazione della decurtazione. La si fa valere solo quando ti obbligano alla revisione.
Ribadisco: è forzata ma non mi sembra assurdo e si sforza di rendere compatibili le sentenze della Cassazione. Eppoi il mio amico avrebbe interesse a sostenere questa tesi. :)
Avv. G. Lore
22-02-2012, 11:16
Continuo a essere perplesso.
Il danno sussiste comunque.
Crzannoni
22-02-2012, 11:34
Continuo a essere perplesso.
Il danno sussiste comunque.
Concreto o potenziale?
Avv. G. Lore
22-02-2012, 11:42
la linea di demarcazione è minima...certo potenziale perchè non mi azzera il punteggio, concreto perchè mi irroga una sanzione non dovuta.
Comunque è una discussione un pò fine a sè stessa...mi sa che interessa solo noi.
Il caso del Suo amico è ovviamente un altro
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