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Visualizza Versione Completa : Cartella esattoriale per pagamento insufficiente multa



Valsiniso
08-02-2012, 18:51
Salve, volevo chiedere informazioni sulla legittimità della cartella di pagamento pervenutami da Equitalia. In data 24 nov. 2008 commetto un'infrazione che prevede la sanzione di € 36 più € 5,60 per spese da versare al Comune di appartenenza, in quanto accertata dalla competente Polizia Municipale. A distanza di 2 giorni mi arriva a casa la notifica, poichè la violazione non mi è stata notificata lo stesso giorno, e viene ritirata da mia suocera; nel bollettino allegato non è riportata la somma da pagare, quindi sommo l'importo della sanzione e le spese e in data 20 gen. 2009 pago la somma di € 41,60. In data 23 feb. 2011 il "Servizio di Polizia Municipale" mi comunicava che risultava ancora aperta la mia posizione per un importo di € 41,40 specificando che potevo dare comunicazione di eventuali errori dell'Ufficio ad un numero di fax; in data 4 mar. 2011 ho comunicato mezzo fax di aver già pagato la sanzione inviando copia del bollettino e chiedendo, stesso mezzo, la lettera di discarico. Non ricevo alcuna comunicazione fino al 28 gen. 2012 quando si presenta una "tizia" che mi notifica la cartella esattoriale di Equitalia della somma di € 62,77. Il giorno 31 gen. 2012 chiedo informazioni alla Polizia Municipale che mi rappresenta che la somma è dovuta per il mancato pagamento di € 2,80 (....in caso di ritiro dell'atto da persona diversa dal destinatario...). Ora il quesito è il seguente: è possibile che per una somma € 2,80 si debba pagare una sanzione di €62,77? Posso affermare di essere stato indotto ad un errore dalla comunicazione pervenutami in data 23 feb. 2011 del pagamento di € 41,40 (invece di € 44,40)? Ringrazio per la pazienza accordata.

Avv. G. Lore
08-02-2012, 19:36
Da ciò che capisco sorge tutto da un pagamento "difettoso" delle sole spese di notifica e non della sanzione in sé, dunque per me la cartella é opponibile atteso che le spese di notifica sono voci "civili" e non attengono alla sanzione, dunque non sono richiedibili con cartella