PDA

Visualizza Versione Completa : Ricorso dichiarato inammissibile dal prefetto in quanto proposto dall'utilizzatore



D87
31-01-2012, 00:22
saluti a tutti.

sono veramente alterato. Questa cosa sta diventando una farsa.
cercherò di calmarmi spiegandovi bene cosa mi è successo.

ad agosto ho preso una multa per sosta vietata con l'auto di mia mamma.
logicamente non mi è stata notificata a mani ma solo "appoggiata sul tergicristallo".
ho aspettato che mi venisse recapitata a casa, e ho proposto ricorso, in quanto nel merito avevo totalmente ragione.

Il ricorso è stato scritto da me, in quanto utilizzatore del veicolo al momento della trasgressione. io in prima persona ho descritto cosa è successo al momento della violazione, in quanto sono il reale trasgressore.

il prefetto oggi ha risposto (a mia mamma) dicendo che non è contemplato tra i soggetti dell'articolo 203 l' "utilizzatore" o il "assegnatario". io mi sono definito come "ricorrente" come ho sempre fatto.

morale loro giocano sul fatto che nel ricorso non era stato utilizzato il termine "trasgressore", nonostante dalla lettura del mio ricorso era chiaro e limpido che fossi io il trasgressore.

Cosa dite avvocati e dottori, c'è spazio per un ricorso al GDP per falsa applicazione dell'articolo 203, succinta motivazione del prefetto, e mancata audizione?

vi è mai successa una cosa simile?

scusate la celerità ma sono furioso :mad::mad:

cordialmente

d87

Avv. G. Lore
31-01-2012, 07:51
Purtroppo è corretto ciò che riferisce il Prefetto.
La legittimazione attiva compete solo all intestatario della sanzione.
Ahimè le regole basilari del diritto vanno seguite

D87
31-01-2012, 09:33
mi scusi, ma se la legge prevede che sia legittimato anche il trasgressore, ed essendo io il trasgressore, mi spiega come possa avere ragione il prefetto?

Avv. G. Lore
31-01-2012, 09:42
Ma dove lo prevede la legge questa cosa?
L'art. 203 c.d.s. parla di trasgressore, ma quando questo è stato individuato, ossia qualora vi sia contestazione immediata.
In tutti gli altri casi il soggetto legittimato è colui che riceve la notifica, ossia il proprietario del veicolo.
Il concetto purtroppo è logico: se un atto X è destinato ad A, solo A è legittimato a procedere, ossia solo colui che è titolare del diritto controverso.
In tal caso la multa è destinata a Sua madre e solo Sua madre è obbligata nei confronti della P.A.
Se Lei avesse un diritto di credito nei confronti di Tizio e ottenesse verso Tizio un decreto ingiuntivo, se poi l'opposizione al decreto ingiuntivo la fa Caio assumendo che in relatà il debito lo ha contratto lui e che Tizio è solo il creditore apparente ovviamente il Suo avvocato si costituirebbe e direbbe "ma sto Caio che diritto ha a procedere?" e il Giudice direbbe "avvocato ha ragione, ma dimme te che cavolata ha fatto sto Caio" e rigetterebbe l'opposizione (e condannerebbe di brutto Caio alle spese di giudizio) e Tizio resta debitore con un titolo esecutivo gravante su di lui.

D87
31-01-2012, 12:54
La ringrazio Avvocato.

sempre celere e gentilissimo. Grazie ancora!

Avv. G. Lore
31-01-2012, 13:02
Si figuri, se vuole ne possiamo parlare ancora e approfondire il tutto.
Capisco che sono elucubrazioni di stretto diritto e non sempre il diritto appare "giusto".

D87
31-01-2012, 16:02
La ringrazio Avvocato, vado a ripassare la legittimazione attiva e passiva... :-)

Avv. G. Lore
31-01-2012, 16:09
buono studio :)

Mettiamola così, rivolgiamola al contrario.
L'art. 196 c.d.s. prevede la solidarietà tra trasgressore e proprietario di modo che il proprietario può pagare la sanzione e poi rivalersi sul trasgressore materiale.
Se per trasgressore non si intendesse quello del 200 c.d.s. ossia non sia quello individuato come tale dal verbale, ma bastasse dichiararsi tali, io Giuseppe Lorè che ricevo un verbale potrei pagarlo e poi rivalermi su Mario Rossi perchè mi sta antipatico, semplicemente qualificandolo come trasgressore.
Ovviamente Mario Rossi mi direbbe "ma chi te conosce"? :)