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Visualizza Versione Completa : Contravvenzione CdS mai notificata - arrivo cartella esattoriale Equitalia



lorepc
26-01-2012, 15:54
Salve a tutti,
avrei bisogno di un Vostro parere su una questione che nelle ultime ore mi è stata proposta.
Devo impugnare una cartella esattoriale Equitalia, notificata il 18.01.2012, per una contravvenzione al codice della strada commessa in data 27.10.2006 ma il cui verbale non è stato correttamente notificato al contravventore.
In pratica la notifica del verbale avrebbe dovuto seguire l'iter del 143 c.p.c. in quanto il destinatario risultava trasferito ad indirizzo sconosciuto (cosa facilmente smentibile con un certificato di residenza storico che attesta il trasferimento, in altro comune, già da due mesi prima della notifica del verbale!), ma in realtà tutta la procedura formale descritta dal codice di rito (e confermata dalla giurisprudenza della cassazione) è stata presa sotto gamba.
A prescindere da ciò, senza entrare nel merito, vorrei chiedervi secondo voi come devo impugnare cartella esattoriale e verbale?
Originariamente pensavo di fare ricorso ex art. 6 d. lgs. 150/2011 (l'ex procedura dettata dagli artt. 22 e 22 bis L. 689/81), in quanto si va a contestare la regolare notifica del primo verbale; però qualcuno mi ha messo la pulce nell'orecchio del 615 c.p.c.! Leggendo la giurisprudenza di merito sembra corretto procedere col ricorso, ma c'è chi ha fatto l'opposizione ex 615 c.p.c.
Voi cosa ne pensate?
Grazie!

Avv. G. Lore
26-01-2012, 16:06
615 c.p.c. tutta la vita.
Col ricorso della vecchia 689/81 tendi solo a recuperare il momento oppositivo del verbale...ma a che pro?
Col 615 cpc eccepisci l'inesistenza del titolo e la decadenza ex art. 201 cds, estinzione del credito e annullamento della cartella...che vuoi di più dalla vita? :)

lorepc
26-01-2012, 16:14
615 c.p.c. tutta la vita.
Col ricorso della vecchia 689/81 tendi solo a recuperare il momento oppositivo del verbale...ma a che pro?
Col 615 cpc eccepisci l'inesistenza del titolo e la decadenza ex art. 615 cpc, estinzione del credito e annullamento della cartella...che vuoi di più dalla vita? :)

In pratica mi conviene contestare direttamente la formazione del ruolo (accompagnato dalla doverosa richiesta di spese, diritti e onorari :-D)...
Chiaramente procedo col notificare l'opposizione al Comune (trattandosi di verbale elevato dalla Polizia Municipale) ed all'Equitalia Sud e poi la iscrivo a ruolo. Giusto? (p.s. doverosa la richiesta di sospensione...)

Grazie mille per la tempestiva risposta... Sono poco pratico di questo genere di ricorsi e/o opposizioni!

Avv. G. Lore
26-01-2012, 16:16
leggiti bene l'ultima sentenza della cassazione sul punto, la 21598/11, è chiarissima sul punto.

lorepc
26-01-2012, 16:23
Grazie infinite. Ecco il punto chiave che sottovalutavo: "Invero, è nota la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione o del processo verbale di contestazione: in tal caso l'opposizione consente all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori. Qualora invece la cartella esattoriale sia stata notificata per attivare il procedimento esecutivo di riscossione della sanzione, la cui debenza è stata già definitivamente accertata, il destinatario che voglia contestare l'esistenza del titolo esecutivo può esperire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 ovvero, se intenda dedurre vizi formali della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., secondo le forme ordinarie "

Anche se c'è da dire che effettivamente il cliente ha preso atto del verbale per la prima volta solo con la notifica della cartella esattoriale...

Avv. G. Lore
26-01-2012, 16:27
eh..però se vai la vecchia 689/81 lì'unica finalità è tornare a eccepire nel merito del verbale...e a noi che ce importa? :)

lorepc
26-01-2012, 16:32
eh..però se vai la vecchia 689/81 lì'unica finalità è tornare a eccepire nel merito del verbale...e a noi che ce importa? :)

Nulla!!! :)

Comunque sei molto ferrato in materia, complimenti! ;)

Io come avrai capito non mi occupo molto di queste cose...

Quanto agli adempimenti formali puoi confermarmi quanto detto sopra (ovvero, notifica a mia cura e successivo deposito dal GdP con citazione e istanza di sospensione)?

Ti ringrazio infinitamente.

Avv. G. Lore
26-01-2012, 16:35
Confermo e l'accendiamo!

Per il resto come io sono ferrato in questa materia, di certo sarò una capra nelle tue materie di specializzazione :)

lorepc
26-01-2012, 16:36
Grazie per l'attestato di stima. A tal proposito se ti dovesse servire qualche info di amministrativo (edilizia, urbanistica, pubblico impiego ecc) non esitare a contattarmi!
Obbligatissimo, Lorenzo.

Avv. G. Lore
26-01-2012, 16:41
Ti terrò a mente!

Giuseppe