Visualizza Versione Completa : ricorso ad ingiunzione-pagamento: pagamento
Salve a tutti,
il prossimo 14 gennaio mi scadrà il termine di 30 giorni concessomi per pagare quanto ingiuntomi con ordinanza-ingiunzione prefettizia.
Premetto che presenterò ricorso al GdP il prossimo 9 gennaio, e considerato che nel ricorso viene richiesta udienza di comparizione per la concessione della sospensione entro venti giorni dalla data di presentazione del ricorso.
A questo punto mi chiedo:
i venti giorni per l'udienza di comparizione per la sospensione scadrebbero il 29 gennaio e se io non pago entro i trenta giorni ed il giudice non concede la sospensione della sanzione io mi ritroverei dalla parte del torto automaticamente.
Forse in questo caso mi conviene pagare pur presentando ricorso (eventualmente depennando la richiesta di sospensione)??
Un'altra domanda,cortesemente:
-all'Ufficio del GdP presento originale+5 copie del ricorso ed in più 1 copia del verbale e 1 copia del'ordinanza-ingiunzione. Gli originali del verbale e dell'ordinanza li trattengo io....ho capito bene (oppure del verbale e dell'ordinanza ne vanno presentate sei copie)??
Grazie
Avv. G. Lore
07-01-2012, 00:30
Il pagamento determina decadenza dal diritto oppositivo.
La sospensione contro l'ordinanza prefettizia é inutile richiederla in quanto l'eventuale rigetto non determinerebbe alcuna conseuguenza negativa ulteriore a Suo danno (non é come con il verbale che si ha il raddoppio della sanzione e si cerca quindi di evitarlo chiedendo la sospensione).
Tra l'altro il termine di 20 giorni per l'udienza cautelare di sospensione é ordinatorio e non perentorio, ergo l'udienza può esser fissata anche più in là.
Al ricorso(originale e copia) deve allegare l'ordinanza (originale e copia). Al ricorso in originale alleghi anche il verbale originario e il ricorso svolto al Prefetto.
Chiedo scusa,ma non ho compreso se devo cassare dal ricorso al GdP tutto il paragrafo relativo alla richiesta dell'udienza cautelare di sospensione....oppure posso lasciarlo....ed inoltre vorrei chiedere conferma che il mancato pagamento nel termine di 30 gg. non comporta ulteriori effetti negativi...soprattutto se il ricorso fosse accolto. Grazie mille
Avv. G. Lore
07-01-2012, 11:07
Può anche non cassarlo, ma anche se fosse concessa la sospensione non avrebbe alcun vantaggio pratico da tale declaratoria, ormai la sanzione è già raddoppiata.
É ovvio che il mancato pagamento in caso di accoglimento non ha effetto negativi...l'ordinanza viene annullata...che effetto negativo deve avere? :)
A prescindere, se paga il ricorso automaticamente viene meno
Ringrazio infinitamente per la cortesia!!
Gradirei avere un ulteriore chiarimento: in un post precedente ha indicato di allegare al ricorso (originale) avverso l'ordinanza tre documenti e cioè:
1) Ordinanza prefettizia (in originale)
2) verbale di contestazione (in originale)
3) ricorso al prefetto (ovviamente in copia)
Orbene....considerato che il testo del ricorso, nella pagina relativa alla documentazione prodotta, cita solamente il verbale e l'ordinanza prefettizia, posso aggiungere un terzo paragrafo con la dicitura "ricorso al Prefetto avverso verbale di contrestazione n. ...ecc)?
Grazie di nuovo.
Avv. G. Lore
07-01-2012, 13:45
Ovviamente. Il verbale va bene pure in copia
Prima di tutto rinnovo il mio grazie per la disponibilità dimostrata.
A questo punto riepilogo il tutto:
- aggiungo un paragrafo relativo alla documentazione prodotta con il ricorso all'ordinanza, paragrafo relativo al verbale di contestazione (allegato in copia al ricorso originale);
- presento la seguente documentazione:
a) originale del ricorso avverso l'ordinanza con allegati:
a1) originale dell'ordinanza prefettizia;
a2) copia del verbale di contestazione;
a3) copia del ricorso al Prefetto.
b) n.5 copie del ricorso avverso l'ordinanza con allegati:
b1) n.5 copie dell'ordinanza prefettizia
E' tutto ok?
Un grazie ed un saluto.
Avv. G. Lore
07-01-2012, 14:48
Ok.
Avv. G. Lore
07-01-2012, 16:27
Prego
Il pagamento determina decadenza dal diritto oppositivo.
La sospensione contro l'ordinanza prefettizia é inutile richiederla in quanto l'eventuale rigetto non determinerebbe alcuna conseuguenza negativa ulteriore a Suo danno (non é come con il verbale che si ha il raddoppio della sanzione e si cerca quindi di evitarlo chiedendo la sospensione).
Tra l'altro il termine di 20 giorni per l'udienza cautelare di sospensione é ordinatorio e non perentorio, ergo l'udienza può esser fissata anche più in là.
Al ricorso(originale e copia) deve allegare l'ordinanza (originale e copia). Al ricorso in originale alleghi anche il verbale originario e il ricorso svolto al Prefetto.
sfrutto il thread per una domanda veloce.
C'è qualche obbligo procedurale che mi impone di presentare l'ordinanza ORIGINALE, o va bene anche copia di tale ordinanza?
inoltre il comma 5 dell'articolo 22 della legge 689/81 dice chiaramente che:
7 - L'OPPOSIZIONE NON SOSPENDE L'ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO, SALVO CHE IL GIUDICE, CONCORRENDO GRAVI MOTIVI, DISPONGA DIVERSAMENTE CON ORDINANZA INOPPUGNABILE.
quindi siamo sicuri che non vada chiesta la sospensione del provvedimento?
Avv. G. Lore
15-10-2012, 11:38
Solitamente gli atti che si oppongono (qualunque ne sia la natura) vanno allegati in orginali, ma nessuna norma lo esplicita.
Non ho capito cosa intende con l'ultima domanda; certo che a chiesta la sospensione se ha interesse a chiederla.
Avv. G. Lore
15-10-2012, 11:40
Solitamente qualsiasi atti che si oppone (a prescindere dalla natura dello stesso) va allegato in orginale, ma nesusna norma rende cogente la cosa.
La sospensione, se ha interesse a chiederla, certo che la può chiedere, ma non ha nessun effetto concreto, la sanzione è già raddoppiata e non può aumentare
in opposizione ad un ordinanza prefettizia che ingiunge il pagamento in misura del doppio della somma di un verbale, è necessaria chiedere la sospensione?
lei ha scritto di no, ma il comma 5 dice che comunque non è automatica, di conseguenza mi viene da pensare che vada richiesta, onde evitare che la stessa PA renda efficacie il provvedimento e mi arrivi una cartella esattoriale con gli interessi alla prima cifra (doppio della multa impugnata)
Avv. G. Lore
15-10-2012, 12:13
Le ho già risposto.
Se vuol chiederla ok, ma è priva di effetti sostanziali.
La sospensione di un atto si chiede per evitare che poi al termine del giudizio (jn caso di rigetto) si debba pagare di più.
Se perde un'opposizione a ordinanza ingiunzione sempre quella smma deve pagare, non è un verbale per cui si richisa il raddoppio.
Attenzione, perchè la cartella non si emette in forza dellì'ordinanza, ma del verbale, dunque anche si sospende l'ordinanza questo non inficia l'eventuale emissione della cartella
lucadis83
01-02-2013, 17:41
domanda:
ingiunzione di pagamento per multa pagata in ritardo di 7 gg nel 2009.
L'atto indica un importo più che raddoppiato e inoltre indica che è necessario impugnarlo con atto di citazione entro 30 gg da notificare sia all'ente impositore che al soggetto che ha emesso l'ingiunzione...(si rinvia all'art. 32 d. lgs. 150/2011).
Mi sono documentato e nel merito dovrei aver ragione, su internet ho trovato la seguente sentenza Cass. civ. 16 febbraio 2007 , n. 3701 e vorrei impugnare l'ingiunzione. Il problema è la forma.
la mia domanda è se è necessario notificare l'atto come indicato (quindi citaizone) o se è sufficiente il deposito del ricorso (come avveniva prima del d. lgs. sopra menzionato)
Attendo nuove, grazie mille
Avv. G. Lore
01-02-2013, 17:45
1. eccependo l'illegitima maggiorazione avrà come effetto solo di decurtare quella voce, per il resto l'ingiunzione è corretta.
2. l'ingiunzione dice una cosa corretta (si deve svolgere l'atto di citazione, aggiungo io ex art. 615 c.p.c.) ma non entro 30 gg. (il 615 non ha termini).
ui capirà il perchè: http://www.ricorsi.net/forum/cartelle-esattoriali/8911-forma-impugnazione-cartella-esattoriale-dopo-d-lgs-150-11-a.html.
In sostanza mi pare una perdita di soldi inutile mettere in piedi un giudizio ordinario (quale è quello ex art. 615 c.p.c.) per risparmiare una piccola parte dell'ingiunzione
Sviluppato da vBulletin® Versione 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati.