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Visualizza Versione Completa : Tempi di accertamento,decurtazione punti.



cleptopoli
05-01-2012, 02:24
Apro una nuova discussione relativa ad una serie di quesiti che vorrei porre in seguito alla lettura di vari thread di questo interessantissimo forum.

Ho ricevuto una multa per passaggio col rosso ad un semaforo governato da apparecchiatura Photored F17a prodotto dalla Italtraff srl.

L'infrazione è stata commessa il 18-08-2011, l'accertamento è avvenuto il 14-10-2011 : poichè l'avvocato Lore in un altro post sollevava dei dubbi sulla legittimità degli accertamenti verbalizzati oltre 30 giorni dall'infrazione potrei proporre ricorso su questo aspetto? La notifica è poi avvenuta l'11-11, quindi entro i 90 giorni prescritti dal codice.

Sul verbale,riguardo alle modalità di ricorso, viene indicato in 60 gg il termine di presentazione del ricorso al Giudice di Pace : poichè dal 6 ottobre è entrata in vigore la nuova norma per cui questo termine si riduce a 30 gg, ricado nella vecchia o nella nuova norma?

Dall'esame della prima foto si nota che la luce del freno è accesa (praticamente ho frenato durante il giallo,forse di durata "breve"...), le ruote anteriori non hanno ancora toccato ed oltrepassato la linea bianca d'arresto;
nella seconda foto l'auto è ferma circa 4 metri oltre la linea bianca ma senza aver attraversato l'incrocio (addirittura dopo ho fatto marcia indietro fino a tornare ad un punto in cui potessi controllare i segnali del semaforo,ma di questo chiaramente non c'è prova) : il non attraversamento dell'incrocio potrebbe essere un motivo valido per ottenere almeno la non decurtazione dei punti? Aggiungo che lo stop dell'auto è riscontrabile non solo dalle luci dei freni accese e dall'assetto dei semiassi dell'auto, ma anche dalle distanze relative con le altre auto raffigurate nelle 2 foto.

Se la ricostruzione che ho appena esposto ha importanza,il fatto che sul verbale sia scritto "proseguiva la marcia" può costituire motivo di annullamento?

Riguardo alla decurtazione dei punti sul verbale si ricorda che alla seconda violazione dell'articolo 146 c.3 in un periodo di 2 anni consegue la sospensione della patente da uno a tre mesi ma sul sito della polizia di stato compare quanto segue :
"dal 13 agosto 2010, se viene commessa un'infrazione da almeno 5 punti, cui seguano, nell'arco di successivi 12 mesi, altre due violazioni da almeno 5 punti ciascuna, è prevista la revisione della patente di guida."
Mi sfugge qualcosa?
Avrei ancora altre domande da porre ma mi rendo conto di essermi dilungato abbastanza, mi fermo qui e vi ringrazio per l'attenzione.

Avv. G. Lore
05-01-2012, 09:22
1) Se la notifica è avvenuta entro i 90 gg. dall'infrazione, anche se l'accertamento è stato "lento" non rileva;
2) rientri nella vecchia previsione normativa;
3) Di certo o si annulla l'intera sanzione o viene confermato il verbale in toto, non si può avere una domanda parziale di conferma della sanzione e annullamento della decurtazione, anche perchè al momento non c'è nessuna decurtazione (essa scatta con la comunicazione dei dati del conducente). Le foto come da Lei descritte possono far ipotizzare la fondatezza di un ricorso;
4) non ho capito cosa intende con l'ultima domanda; sospensione e revisione sono due cose diverse. Il 146 cds prevede che alla seconda violazione di tal specie nel biennio scatta la sospensione e questo deve essere indicato in verbale (ovviamente in caso di mancata contestazione immediata la sospensioen scatta solo se la medesima violazione è svolta da un soggetto che per due volte abbia dichiarato i dati del conducente...tragga Lei le conseguenze...).

cleptopoli
05-01-2012, 15:54
La ringrazio per la risposta e per avermi levato dei dubbi...per quanto riguarda il n° 4) in effetti ho confuso i provvedimenti di sospensione e revisione patente...a questo punto approfitto della sua disponibilità per un'altra raffica di domande :D :
1) al termine del periodo di sospensione patente (per art.146 c.3 ) si riottiene il permesso di guida automaticamente o sono necessari altri adempimenti (nuovo esame,rinnovo,ecc...) ?
2) la contestazione immediata dell'art. 146 c.3 comporta comunque la sospensione della patente (indipendentemente se si tratti della prima o della seconda infrazione) ?
3) in generale,tutte le infrazioni che prevedono la sospensione , se contestate immediatamente, comportano automaticamente il provvedimento di sospensione?
4) se il proprietario dell'auto invia una comunicazione in cui sostiene di non ricordare chi fosse alla guida, è soggetto comunque alla sanzione amministrativa di € 269 per l'omissione dell' invio dei dati del conducente? (in tal caso tanto varrebbe non inviare nulla....)
5) se la persona alla quale sono stati decurtati i 6 punti per art.146 riceve entro 2 anni un altro verbale per un'infrazione diversa ma comunque passibile di sospensione patente, non contestata immediatamente, ad esempio per superamento limiti di velocità, subisce automaticamente il provvedimento di sospensione? per semplificare, si "sommano" gli effetti di due tipi diversi di infrazione ai fini della sospensione patente?

Mi scusi per tutte queste domande ma sto anche vagliando "preventivamente" se mi conviene comunicare i dati del conducente ed eventualmente effettuare una scelta "dolorosa" all'interno della mia famiglia!!! :rolleyes:

Avv. G. Lore
05-01-2012, 16:27
1) la prima che ha detto;
2) no;
3) se la previsione consegue alla violazione sì; il caso del 146 è diverso...la sospensione opera solo dopo due accertamenti;
4) sì, equivale a non inviare nulla;
5) fermo quanto detto sulla differenza tra sospensione che scatta perchè conseguente all'infrazione e sospensione per doppio accertamento, sul punto la vicenda è ancora nebulosa. Io ritengo che la sospensione consegue solo al doppio accertamento del rosso e quindi non si cumulano.

cleptopoli
05-01-2012, 16:53
Nuovamente grazie per le risposte puntuali e quasi "in tempo reale"...

Avv. G. Lore
05-01-2012, 16:56
si figuri :)