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Visualizza Versione Completa : art 192 comma 4 non so chi guidava



Non registrato
21-12-2011, 10:56
Buongiorno,
ieri ho ricevuto un verbale in cui si attestava la violazione dell'art 192 c.d.s. comma 4 e quindi comma 7 in data 18/10/2011.
Ancora non mi è giunto nulla dalla prefettura, tuttavia avrò la decurtazione di 10 punti della patente.
Il fatto che è che non ho idea di chi guidasse quel giorno, infatti ho un'attività commerciale con 15 persone e, avendo avuto l'auto aziendale incidentata ho messo a disposizione ai dipendenti la mia auto personale per andare dai clienti, in banca o altro ... quindi l'auto la usavano un po' tutti. Il mio errore è stato quello di non far firmare una carta che attestasse chi usava l'auto in quel momento, questo perché da parte mia c'è sempre stata la massima fiducia verso i miei dipendenti. Oggi ho chiedo in ditta ma tutti negano di aver commesso la cosa ...
Il mio problema è che io sono rimasto con 9 punti sulla patente (sono stato fermato 20 gg fa e mi sono stati decurtati punti in quanto ero alla guida senza cinture, al cellulare e superavo il limite di 15 km/h [ ovvero andavo ai 65...]). Anni or sono mi è già stata sospesa due volte la pante, con la terza avrei la revoca.
Posso comunicare di non conoscere chi era alla guida e quindi, eventualmente, pagare un'ammenda pecuniaria?
Anche perchè aver la revoca della patente per un'infrazione non commessa sarebbe ingiusto. Posso altrimenti contestare che era un posto di controllo e quindi l'infrazione era quella dell'art 192 cds comma 1 ? Infatti il luogo è vicino all'azienda e si mettono spesso ma solo per fare posti di controllo in quanto mancano i requisiti per classificarlo come posto di blocco... lo stesso giorno io ricordo di essere passato davanti a questo posto di controllo a bordo di un'altra auto intestata a mia moglie, quindi sono sicuro che era un posto di controllo che ricordo in quando si sono tamponati davanti a me per fermarsi all'alt della pattuglia...
Vi ringrazio

Avv. G. Lore
21-12-2011, 12:10
Tranquillo, si sta facendo dei problemi che non esistono.

Se non c'è contestazione imemdiata, la decurtazione avviene solo a seguito della comunicazione dei dati del conducente.

Dunque se si fa la comunicazione i punti sidecurtano al soggetto, indicato, altrimenti non vengono decurtati e si soggiace alla sanzione del 126 bis da e 269,00.

Dire che non ci si ricorda ch fosse alla guida equivale a mancata comunicazione.

FRASCA
30-12-2011, 02:05
Avv. Lore, mi scuso se la disturbo spesso ma questa materia mi affascina particolarmente. Se non sbaglio l'art. 3 della legge 689 dell'81 subordina la responsabilità di una violazione ad un comportamento voluto che esclude dunque questa responsabilità nei confronti di chi solo potenzialmente ha commesso l'infrazione. Da qui il caso dello ''stato di necessità'' previsto anche dal nostro Codice Civile. Non solo ma il combinato disposto di una ordinanza della Consulta (n. 244 del 2006) e dell'art. 126 bis del C.d.s. non esonera chi ha comunicato tramite lettera raccomandata l'oggettiva impossibilità di ricordarsi a chi avesse prestato la propria auto? Non mi risulta che la legge obblighi un cittadino a tenere un registro scritto e preciso in cui annotare i ''prestiti'' dei propri beni mobili! Sbaglio?

Avv. G. Lore
30-12-2011, 10:42
Lo stato di necessità è previsto dal Codice Penale, non dal codice civile, non potrebbe essere altrimenti atteso che tutta la materia della 689/81 è data dalla depenalizzazione di una serie di fattispecie e dunque, pur se poi giudicata dal Giudice Civile, è regolata da principi penalistici.

Inoltre il Suo ragionamento è viziato da un principio fondamentale, ossia quello dell'onere di custodia del veicolo che grava sul proprietario, da cui discende la sua responsabilità solidale in ogni caso di contestazione di violazioni del c.d.s. sia immediate che non.

La Cassazione ha a più riprese affermato che il proprietario del veicolo è responsabile nei confronti di terzi (da qui l'RCA a prescindere da chi abbia commesso il sinistro) e delle Amministrazioni (art. 126 bis, obbligo di conoscere sempre chi è alla guida del veicolo di proprietà), per cui è tenuto a sapere chi fosse alla guida del proprio veicolo (una marea di sentenze della Cassazione sul punto, ne cito le prime che a memoria mi vengono 13748/07, 10786/08, 9407/09, 9852/09).

Da qui l'elemento soggettivo di cui all'art. 3: il priprietario che non comunica i dati del conducente o non ricorda hi fosse alla guida è dolosamente o colpevolmenre responsabile della fattispecie dell'art. 126 bis cds