Visualizza Versione Completa : Forma impugnazione cartella esattoriale dopo D.lgs 150/11
Egr. avvocato, ho letto in alcuni suoi interventi che successivamente al D.lgs 150/11, attualmente l'unico mezzo di impugnazione di una cartella è attraverso l'opposizione ex art. 615 c.p.c. con chiare conseguenze circa la facoltà di avvalersi o meno di un legale. Da una ricerca sul web ho potuto constatare che il mezzo di impugnazione da Lei suggerito è spesso citato come alternativo (a seconda dei vizi della cartella) al ricorso previsto dalla L. 689/81.
Vorrei gentilmente chiederle se il ricorrere all'opposizione ex art. 615 è una sua personale valutazione.
Grazie in anticipo
Avv. G. Lore
15-12-2011, 13:35
Innanzitutto l'art. 22 Legge 689/81 non è più in vigore.
La valutazione non è mia, bensì della Suprema Corte di cassazione che ha dichiarato a più riprese (in ultimo con la sentenza n. 21598/11, se vuole Le cito la lunga lista di sentenze sul punto) che contro la cartella possono svolgersi tre tipi di azione:
I. L’azione di cui alla Legge n. 689/81, qualora si contesti l’avvenuta notifica del titolo sotteso al provvedimento esattoriale, al solo fine di recuperare il momento oppositivo ad esso e permettere all’opponente di eccepirne nel merito;
II. L’opposizione ex art. 615 c.p.c. qualora si contesti la legittima iscrizione al ruolo o un fatto estintivo del credito (quindi lanche l'inesistenza del titolo per mancata notifica);
III. L’opposizione ex art. 617 c.p.c. qualora si contesti la regolarità formale dell’atto impugnato.
Per quanto sopra mi pare evidente che non abbia senso svolgere l'azione sub I. perchè nessuno dotato di buon senso avrebbe intenzione di tornare a eccepire nel merito del verbale supposto, se basta eccepire l'inesistenza di questo e annullare la cartella.
Inoltre, come detto, l'art. 22 Legge n. 689/81 non è più in vigore e il nuovo D. Lgs. 150/11 prevede solo il ricorso entro 30 gg. alle ordinanze ingiunzioni e ai verbali.
Il ricorso della vecchia 689/81 avverso alla cartella è sempre statauna forzatura perchè non esiste alcuna norma in sede civile che prevede e prevedeva questa tipologia di azione per il semplice motivo che la cartella è un atto tributario e dunque trattata solo dalla legislazione tributaria.
Quando iniziararono a permettere il recupero di titoli amministrativi paracivili a mezzo di cartella ci si trovò dinanzi a un vuoto legislativo apparente, che poi ha colmato la Cassazione con un'operazione deduttiva logica: nel civile i crediti si recuperano ai sensi del c.p.c., quindi con notifica del titolo esecutivo, poi del precetto e infine del pignoramento...dunque in questa materia il titolo è il verbale, il precetto la cartella e il pignoramento...il pignoramento e contro il precetto, come atto esecutivo, le azioni esperibili sono quelle del 615 e del 617 cpc.
Questo a norma di giurisprudenza...poi GdP che vai, usanza che trovi, ma io da legale mi muovo solo nell'orbita giuridica e non in quella "alla volemose bene" di taluni GdP
La ringrazio per la celere ed esauriente risposta, le mie perplessità nascevano dalla poca chiarezza che talvolta si riscontra in materia. Mi chiedo perchè, visto il fenomeno ormai dilagante e preoccupante delle cartelle esattoriali, non si è provveduto, al di la di sentenze della cassazione non sempre alla portata di chi non mastica diritto, a chiarire per bene gli strumenti a disposizione del cittadino. Soprattutto dopo riforme che invece di migliorare finiscono con il complicare le cose.
Grazie ancora.
Avv. G. Lore
15-12-2011, 14:24
Purtroppo tutto nasce da un errore iniziale.
Determinati titoli non possono essere recuperati con le cartelle.
Per fortuna a questa stortura si è posto rimedio con la manovra di Agosto che ha riportato tutto nelle mani dei Comuni che quindi dovranno agire direttamente senza le concessioni a Equitalia...purtroppo però tutto doveva avviarsi dall'1.1.2012, ma sembra che il decreto salva Italia abbia positicipato tutto di un anno
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