Visualizza Versione Completa : equitalia Nord contesta mute annullate da Giudice di pace
Jason Bourne
14-12-2011, 10:23
Salve, lo scorso 23 novembre ho riceuto una cartella esattoriale dalla equitalia nord sede di Genova (in cui risiedo) che mi contesta il mancato pagamento di 2 multe (da 80 euro ciascuna) risaenti al 2009, multe che mi furono annullate dal giudice di pace: ora, devo presentare ricorso al giudice di pace o alla commissione tributaria? oltre al rimborso delle spese legali, voglio chiedere un risarcimento: è meglio citare la lite temeraria, o il danno biologico, o entrambe le cose?
Grazie..
Avv. G. Lore
14-12-2011, 12:04
Se si tratta di titoli relativi a violazioni al c.d.s. la competenza è del Giudice di Pace.
La lite temeraria è ben fondata, il danno biologico non lo vedo molto e del resto deve provarlo.
Attenzione però, perchè anche alla luce del D. Lgs. 150/2011 (che non prevede alcuna azione di opposizione alla cartella di pagamento) e della costante giurisprudenza (in ultimo sentenza n. 21598/11) ogni eccezione relativa all'estinzione del diritto di credito (quindi anche l'annullamento del verbali sottesi alla cartella) va svolta a mezzo della procedura del 615 c.p.c. che essendo azione ordinaria va svolta a mezzo di patrocinio legale.
Jason Bourne
15-12-2011, 13:16
La ringrazio per la risposta; stamattina mi sono recato allo sportello equitalia con le sentenze e la cartella, presentando istanza di autotutela; l'arroganza di questa gente è incredibile, e meriterebbe ben altro trattamento che un ricorso al giudice di pace con richiesta danni; ad ogni modo mi hanno detto che sospenderanno entro 48 ore la cartella, ma che devo (io...vabbè) recarmi negli uffici della polizia municipale per far presente che le multe in questione sono state annullate dal giudice; secondo lei è il caso di andarci personalmente o posso inviare un fax o un'email? in ogni caso ho ancora una settimana di tempo decidere se fare comunque ricorso.
La saluto e la ringrazio.
Avv. G. Lore
15-12-2011, 13:20
Effettivamente lo sgravio lo può ottenere solo dall'ente creditore e nonc da Equitalia, quindi meglio che acceda e fa tutto in autotutea, chiaramente rinunciando all'azione e ai danni
Jason Bourne
29-12-2011, 10:40
col mio legale abbiamo deciso di fare causa civile contro equitalia chiedendo 1500 euro di danni e spese legali: ironia della sorte proprio poco fa è arrivata una raccomandata di equitalia in cui c'è scritto che l'istanza di autotutela è stata respinta perchè la documentazione allegata non è valida: non trovo le parole per esprimere la rabbia e l'odio che provo verso questa gente.
Avv. G. Lore
29-12-2011, 10:44
Ripeto, Equitalia non può concedere l'autotutela, essa deve esser destinata all'ente creditore
Jason Bourne
29-12-2011, 13:41
probabilmente vogliono le sentenze, io avevo allegato all'istanza di autotutela 2 stampe del prospetto che compare inserendo i dati sul sito gdp.giustizia.it, ma bastava che li inserissero anche loro nel suddeto sito per verificare che i ricorsi erano stato accolti e che quindi la cartella esattoriale era illegittima. Ma alla fine è quasi meglio così, vedremo come la prenderanno quando il mio legale gli sbatterà in faccia le sentenze all'udienza. Vi farò sapere! Per intanto, auguri!
Avv. G. Lore
29-12-2011, 15:38
Il problema é che tecnicamente tutto ciò che ha fatto andava svolto all'ente all'ente creditore che é l'unico che ha la competenza ad emettere lo sgravio.
Equitativa, con tutto il male che gli vogliamo, non può sapere dell'annullamento dei verbali.
Attenzione, se non ha notificato a so tempo le sentenze al creditore, la lite temeraria inizia a traballare
Jason Bourne
30-12-2011, 10:14
non sono d'accordo, non sta scritto da nessuna parte che quando si fa un ricorso spetta al ricorrente informare la controparte, perlaltro contumace in entrambi i casi, che io ho vinto e che lui ha perso; insomma, non ti presenti neanche all'udienza e devo essere io a informarti che hai perso...e no mi spiace, c'è un limite a tutto, ma in che razza di paese viviamo?
Avv. G. Lore
30-12-2011, 10:47
Come non sta scritto?
é principio fondamentale della procedra civile che le sentenze si notificano per avere l'adempimento del precetto portato da essa.
Se non si notificano la controparte, per altro contumace, ne sopporta chiaramente gli oneri, ma non può sapere dell'esistenza della sentenza di accoglimento.
Tra l'altro glielo dico per esperienza, mi è capitato di aver la domanda ex art. 96 c.p.c. rigettata proprio per questo.
Una preghiera: piano coi toni, il diritto non sempre può essere logico per un non tecnico del diritto, ma deve essere giusto.
Jason Bourne
30-12-2011, 12:14
che si notifichi un esito si, ma dove sta scritto che deve essere la controparte (cioè il privato cittadino, nel mio caso) a notificare a un'istituzione (la polizia municipale) a farlo? anche perchè, a parte il fatto che all'epoca ero fuori città per lavoro (sono stato via 2 anni), non so quale sia la procedura (ammesso che esista, su questo ne saprà più di me) e non credo nemmeno di essere tenuto a saperlo;io ho presentato ricorso ed è stato accolto "in nome del popolo italiano"; a quanto ne so, se un giudice accoglie un ricorso, o la controparte fa appello oppure sta zitta e la cosa finisce lì; mi scusi ma è troppo comodo fare multe con telecamere e formalmente non valide, non andare all'udienza e poi fare anche finta di niente e pretendere il triplo dell'importo iniziale con tanto di minacce di pignoramenti e poi difendersi con un "non sapevo niente".
chi sbaglia paga, anche se è un'istituzione; la prossima volta prima di mandare una cartella esattoriale (cioè una minaccia a norma di legge) che ci pensino due volte.
Avv. G. Lore
30-12-2011, 12:35
Sta scritto nel codice di procedura civile...la parte che vince, se vuole dare adempimento alla sentenza, notifica alla parte che perde la sentenza :)
Si sforzi di capire che il procedimento che Lei ha svolto dinanzi al Giudice di Pace è un procedimento giudiziale vero e proprio, dunque si applicano tutte le "regole del gioco" e sbaglia quando dice "non so quale sia la procedura (ammesso che esista, su questo ne saprà più di me) e non credo nemmeno di essere tenuto a saperlo" perchè la Legge Le concede la possibilità di difendersi da solo, ma deve saper fare da solo ciò che solitamente fa un avvocato.
Dalle Sue parole, anzi, si evince che il GdP ha errato, ma per fortuna a Suo vantaggio dato che se non ha presenziato in udienza il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
Tutto qua, io sono in questo posto per cercare di spiegare proprio le regole del gioco, non può dire che non gliene frega nulla.
La prego, di nuovo, di evitare questi toni, specie nei confronti del sottoscritto che è qui solo per darLe gratuitamente riscontro
Jason Bourne
30-12-2011, 20:50
la mia ostilità non è certo rivolta verso di lei, ci mancherebbe! ho presenziato in entrambe le udienze, perdendo due giorni di onorario (sono un libero professionista)nonchè il costo del viaggio, e questo per difendermi da multe ingiuste che avevano e hanno come unico scopo quello di spillare denaro alla gente; adesso ho pagato circa 400 euro per difendermi ancora dalle stesse multe ingiuste (triplicate), faccio un po' fatica ad accettare che la colpa sia mia perchè dovevo fare qualcosa che non avevo neanche immaginato di dover fare e che nessuno mi disse di fare. ad ogni modo, vedremo cosa deciderà il gudice, l'udienza è fissata tra 3 mesi, le farò sapere com'è andata; la causa civile è basata sul concetto neminem laedere, non sulla lite temeraria; la saluto e le faccio i migliori auguri di un ottimo 2012!
Avv. G. Lore
30-12-2011, 21:32
Ma non ho detto che la colpa sia Sua.
Semmai ho detto che potrebbe non ottenere ragione sulla domanda di risarcimento del danno da lite temeraria per difetto di notifica delle sentenze, ma é chiaro che la cartella deve esser annullato, ci mancherebbe altro.
Ora mi ha comunicato che non c'entra nulla il 96 CPC, quindi nulla quaestio.
Che significa che ha pagato 400 euro?
Jason Bourne
02-01-2012, 09:28
l'onorario del mio avvocato per la causa civile più il viaggio che dovrà fare, e le varie marche da bollo (circa 50 euro) necessarie per il ricorso; ovviamente chiederemo il rimborso di queste spese legali. Se la controparte non fosse stata contumace avrebbe appreso l'esito dell'udienza, per cui (secondo me) il fatto che io non le abbia notificato in qualche ipotetico modo l'esito non può essere una scusante. Vedremo cosa deciderà il giudice.
Saluti e ancora auguri!
Avv. G. Lore
02-01-2012, 10:42
Ah ok, poteva significare che avesse comunque pagato la cartella.
E' insito nell'art. 92 c.p.c. che la parte soccombente paghi le spese processuali a quella vincitrice.
Per il resto, Le continuo a ripetere che la penso come Lei, ma che mi è capitato di vedermi respinta la domanda per quanto dettoLe
Jason Bourne
05-10-2012, 07:39
Salve avvocato, io e il mio legale abbiamo vinto la causa contro equitalia e comune di Genova, ma il danno le spese legali sono state riconosciute solo in parte per un ammontare totale di circa 800 euro; è opinione del mio legale, condivisa da me, che il giudice abbia cercato di ammorbidire la posizione di equitalia anche con argomentazioni manifestamente campate in aria, per non creare precedenti, adducendo a una mia "mancanza di sangue freddo". Ci sono elementi, sia a mio avviso che ad avviso del mio legale, per fare opposizione ma pur sapendo di aver ragione ho deciso di arrendermi; che altro aggiungere, questa vicenda ha fatto definitivamente crollare in me la fiducia già vacillante nella pubblica amministrazione e nella "giustizia" italica, e arrivare a conclusioni pesanti su quali saranno in futuro i rapporti tra me e lo stato italiano; al di là di queste mie personali riflessioni, se lo desidera, posso farle avere via email copia della sentenza.
La ringrazio per l'attenzione e la saluto con simpatia.
Avv. G. Lore
05-10-2012, 08:26
Può sempre essere utile :)
Jason Bourne
05-10-2012, 08:58
va bene, gliela mando alla mail info _chiocchiola_ ricorsi.net attendendo eventuali sue osservazioni in merito.
Saluti e grazie.
Avv. G. Lore
05-10-2012, 09:00
a Lei.
Sviluppato da vBulletin® Versione 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati.