Avv. G. Lore
09-12-2011, 12:00
Per fruire dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di "particolare interesse storico e collezionistico" non viene espressamente richiesta l’iscrizione del veicolo nei registri ASI (Automobilclub Storico Italiano) e FIM (Federazione Motociclistica Italiana).
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 29 novembre 2011, n. 112.
Il provvedimento spiega infatti che i dettami dell’articolo 60, comma 4, del Codice dalla Strada secondo cui "rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI" non esplicano effetti in ordine alla individuazione, sotto il profilo fiscale, dei veicoli di "particolare interesse storico e collezionistico" disciplinati dall’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Ciò -continua sempre l'Agenzia delle Entrate- trova infatti conferma anche nella sentenza della Corte Costituzionale del 23 dicembre 2005, n. 455 che in relazione all’articolo 60, comma 4, del Codice della Strada, afferma che tale "disposizione individua i veicoli di interesse storico collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale (…) e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell’esenzione dalla tassa automobilistica sia perché tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina nel citato articolo 63, sia perché la norma agevolativa fa riferimento ai veicoli di “particolare” interesse storico e collezionistico non a quelli di mero interesse storico e collezionistico".
Ad ASI e FMI è rimessa dunque solo l'individuazione dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari a qualificare un veicolo "di interesse storico collezionistico".
L'Agenzia delle Entrate ritiene dunque che possano beneficiare del regime agevolativo i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali di proprietà di soggetti, associati o meno all’ASI o alla FMI, se compresi nelle determinazioni annuali predisposte da tali enti, in base alle caratteristiche precisate dal comma 2, lettere a), b), c) del citato articolo 63 (veicoli costruiti per le competizioni; veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; veicoli che pur non appartenendo alle predette categorie rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume).
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 29 novembre 2011, n. 112.
Il provvedimento spiega infatti che i dettami dell’articolo 60, comma 4, del Codice dalla Strada secondo cui "rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI" non esplicano effetti in ordine alla individuazione, sotto il profilo fiscale, dei veicoli di "particolare interesse storico e collezionistico" disciplinati dall’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Ciò -continua sempre l'Agenzia delle Entrate- trova infatti conferma anche nella sentenza della Corte Costituzionale del 23 dicembre 2005, n. 455 che in relazione all’articolo 60, comma 4, del Codice della Strada, afferma che tale "disposizione individua i veicoli di interesse storico collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale (…) e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell’esenzione dalla tassa automobilistica sia perché tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina nel citato articolo 63, sia perché la norma agevolativa fa riferimento ai veicoli di “particolare” interesse storico e collezionistico non a quelli di mero interesse storico e collezionistico".
Ad ASI e FMI è rimessa dunque solo l'individuazione dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari a qualificare un veicolo "di interesse storico collezionistico".
L'Agenzia delle Entrate ritiene dunque che possano beneficiare del regime agevolativo i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali di proprietà di soggetti, associati o meno all’ASI o alla FMI, se compresi nelle determinazioni annuali predisposte da tali enti, in base alle caratteristiche precisate dal comma 2, lettere a), b), c) del citato articolo 63 (veicoli costruiti per le competizioni; veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; veicoli che pur non appartenendo alle predette categorie rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume).