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Visualizza Versione Completa : Cartella esattoriale per contravvenzione già pagata



coap
26-11-2011, 17:37
Gentili avvocati,

sono a chiedervi un consiglio su come comportarmi in merito al problema in oggetto.

A fine dicembre 2010 mi è stato immesso in cassetta postale un avviso con il quale mi si comunicava del tentativo di notificarmi un verbale (autovelox) andato a vuoto per mia assenza; allo stesso non faceva seguito (come dovuto, se ho ben capito leggendo i vostri forum) un avviso di giacenza o per lo meno, lo dico in tutta onestà, io non l'ho trovato in cassetta.
Essendo assente dal mio comune di residenza per motivi familiari (malattia di un genitore anziano), potevo controllare la cassetta postale non prima del 10 di febbraio.
Il giorno 11 di aprile, vale a dire esattamente 60 gg dopo l'effettivo ritiro della raccomandata, provvedevo ad effettuare il pagamento della sanzione prevista a mezzo pagamento online sul sito di Poste Italiane (sezione pagamento multe) e altresì comunicavo i dati delle mia patente a mezzo raccomandata A.R., come richiesto (sanzione accessoria: decurtazione di 3 punti). Per inciso, e al solo fine di dimostrare la mia assoluta buona fede (ove ve ne fosse necessità) faccio notare che al momento di tale comunicazione risultavo avere numero 28 punti sulla patente di guida (il massimo possibile) da cui dovrebbe risultare chiara la mancanza di qualsivoglia interesse da parte mia a preferire una ulteriore sanzione pecuniaria in sostituzione della decurtazione.

Più avanti ricevevo dallo stesso ufficio della polizia stradale un altro verbale comminato per non aver comunicato i dati del conducente entro il tempo utile.
La data di compilazione dello stesso, anteriore all'11 di aprile, porta a pensare che l'autorità preposta non abbia conteggiato i 60 gg dall'effettivo ritiro da parte mia della raccomandata, e dunque reputi decorsi (ad una data che io non so precisare ma che collocherei verso il 10-15 di marzo) i termini per comunicare i dati stessi.
A quest'ultimo verbale ho immediatamente opposto ricorso al prefetto motivandolo col fatto che io reputo in realtà di aver ottemperato a quanto richiesto (comunicazione dei dati del conducente) nei modi e nei tempi previsti, inoltrando fotocopia dell'avviso di ricevimento della raccomandata da me inviata e specificando il mancato invio alla mia residenza dell'avviso di giacenza. Menzionavo altresì, come motivazione aggiunta, la nota sentenza 3/2010 della corte costituzionale, riportando alcuni passaggi di tale sentenza da me ritenuti di particolare rilievo ai fini del ricorso, ed in particolare il tratto dove si ribadisce come non:
‹‹... sia onere del destinatario, ove si allontani, di predisporre le cose in modo da poter essere informato di eventuali comunicazioni che siano a lui dirette. Difatti, l’evoluzione della vita moderna e gli spostamenti sempre più frequenti per la generalità delle persone fanno sì che l’onere di assunzione di misure precauzionali in vista di eventuali notificazioni non può operare anche in caso di assenze brevi del destinatario, poiché altrimenti il suo diritto di difesa sarebbe condizionato da oneri eccessivi››.
A tale ricorso, da me inviato in data 18 luglio direttamente alla stazione di polizia stradale, non ho a tutt'oggi ricevuto risposta.

Tutto ciò premesso e venendo al punto, oggi ho ricevuto (come a questo punto c'era da attendersi) una cartella esattoriale con la quale mi si chiede di pagare una cifra di poco inferiore ai 200 euro e che corrisponde pressappoco a quanto io ancora dovrei pagare (più spese) ove il pagamento da me già effettuato fosse ritenuto essere stato effettuato in ritardo (cioé oltre il termine dei 60 gg).

Vi chiedevo come devo comportarmi per oppormi a questa cartella. Devo fare istanza di autotutela, e come? E' sufficiente una email o meglio un fax, o ancora una raccomandata A.R? E in caso di rifiuto?

Preciso che intendo oppormi in ogni caso, prescindendo dalla relativa irrisorietà della cifra in questione, a meno che il costo del ricorso venga a superare di gran lunga quanto richiestomi da Equitalia.

Grazie in anticipo per una eventuale risposta.

Avv. G. Lore
26-11-2011, 18:56
Da ciò che dice è tutto ahimè corretto. La notifica non si compie col ritiro dell'attore, bensì con la ricezione dell'avviso di deposito, che Lei ha ricevuto, più se irrituale in quanto non inviato per racc ar, tant'è vero che il verbale lo ha ritirato.
Dunque è legittimo il verbale del 126 bis e il pagamento, svolto oltre i 60 gg., è tardivo e dunque è corretta l'emissione della cartella che Le chiede il pagamento della metà non pagata.

coap
26-11-2011, 21:03
Grazie per la pronta risposta.

Mi permetto di specificare meglio quanto dicevo nel preambolo perché temo di essermi espresso male.

Se non erro, la notifica a mezzo posta va effettuata lasciando un avviso in cassetta postale per avvertire il destinatario che si è tentato di recapitare il verbale e, successivamente, lo stesso ufficio postale deve provvedere ad inviare una raccomandata informativa atta ad avvisare il destiantario della giacenza dell'atto presso il dato ufficio postale.
In caso di mancato ritiro dell'atto, il computo dei 60 giorni disponibili ai fini del ricorso decorre per legge, mi corregga se sbaglio, a partire dal decimo giorno successivo all'invio di questa raccomandata da parte dell'ufficio postale.
Bene.
Se così è, non essendoci stato l'invio della seconda raccomandata, è del tutto pacifico affermare che non si è verificato l'evento dal quale computare i 10 giorni (o, a volere essere precisi, l'intera procedura di notifica appare viziata, ma su questo non sono sicuro, me lo saprà dire lei).

Per conseguenza diretta di quanto appena detto, non sussistendo l'evento che fa "partire" il computo dei 10 giorni, gli stessi non possono essere computati da un altro evento (la cosa sarebbe del tutto arbitraria) e dunque la notifica non può più in nessuno modo darsi per eseguita (per parte del destinatario, si intende) se non a partire dal giorno in cui io ho effetivamente ritirato il plico in ufficio postale.

Paradossalmente, se io non avessi ritirato per niente la raccomandata, non avrei dovuto pagare nulla, nemmeno la sanzione minima, come invece (forse a questo punto stupidamente) ho fatto.

Se quanto dico sopra è errato, mi sarebbe utile capire come si possono fare decorrere 10 giorni a partire da un dato evento se questo non si è mai verificato.

Sarei comunque interessato a capire come si dovrebbe procedere nel caso in cui ci fossero i presupposti per ricorrere.

Nel ringraziarla nuovamente, le auguro buona domenica.

Avv. G. Lore
26-11-2011, 21:39
Questa vicenda delle notifiche postali viene complicata sempre dalle strane disquisizioni che si trovano on line, ma in realtà è tutto semplice e regolato dall'art. 140 CPC che prevede che in caso di mancato rinvenimento del destinatario della notifica l'atto vada depositato presso la casa comunale e inviato l'avviso di deposito.
Nel Suo caso l'avviso di deposito esiste, tant'è vero che l'atto l'ha ritirato e quindi appare tutto regolare.
I dieci giorni decorrono a questo punto dal giorno della notifica

coap
27-11-2011, 01:10
La ringrazio ancora per la risposta, continuo però a non capire una cosa.
Lei menziona l'art. 140 CPC:
"Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. "

Se per legge è previsto che l'ufficio postale mi avvisi con raccomandata A.R. della giacenza dell'atto - e come lei ben sa, questa raccomandata differisce dalla raccomandata contente l'atto da notificare -, dato che questa raccomandata non mi è mai stata inviata, come può il tutto essersi perfezionato?

Io in cassetta ho trovato solo un bigliettino prestampato dove mi si comunica il tentativo andato a vuoto di consegnarmi una raccomandata.
Concorderà quindi sul fatto che io non ho mai ricevuto la raccomandata A.R. contenente l'avviso di giacenza vero e proprio previsto dall'art. 140 CPC.

Quindi io sono anche d'accordo con quello che lei mi dice in merito alle procedure solo che, semplicemente, quanto previsto nell'ultima parte dell'articolo che lei cita non si è verificato.

Avv. G. Lore
27-11-2011, 10:40
Ha sanato tutto Lei ritirando l'atto, dunque un avviso di deposito irrituale è stato salvato dalla Sua condotta.
La notifica sarebbe stata nulla e dunque eccepibile al ricevimento di un atto successivo, ma seppur svolta contra legem ha raggiunto lo scopo perchè il notificato ha ritirato l'atto e, dunque, vige il principio, appunto, del raggiungimento dello scopo sanatore di ogni ipotesi di nullità

coap
27-11-2011, 12:48
Ah ecco, ora è chiaro. Quindi, come dicevo, sarebbe bastato non recarsi per niente a ritirare l'atto notificatomi, ed ora sarei in grado di oppormi alla cartella.
E lei è assolutamente certo che, data la non corrispondenza della procedura di notifica a quanto previsto dalla legge (per quanto la stessa sia stata sanata dal mio comportamento, come lei giustamente fa notare), non vi sia alcun modo per sostenere che i termini per ricorrere avverso il verbale decorrano dal momento dell'effettivo ritiro della raccomandata contenente lo stesso?

Voglio dire, cosa mi impedisce di seguire la seguente linea di difesa.
Per legge avrei dovuto ricevere una raccomandata (avviso di giacenza) che io non ho mai ricevuto.
Questa raccomandata è ritenuta necessaria dal legislatore affinché si possa affermare che il destinatario sia stato messo "sufficientemente" in grado di conoscere l'esistenza di un atto a lui destinato.
Sempre per legge è solo e soltanto a partire dal tentativo di recapito di questa seconda raccomandata che si possono computare 10 giorni, al termine dei quali decorrono 60 giorni utili per ricorrere.
La raccomandata non è mai stata inviata.
A causa di ciò si può ben affermare che io non sono mai stato messo "sufficientemente" a conoscenza dell'esistenza dell'atto a me destinato, dove "sufficientemente" va sempre inteso come ritenuto sufficiente dalle leggi vigenti.
Quindi non è lecito computare i 10 giorni, mancandone del tutto il presupposto (invio dell'avviso di giacenza).

Non vedo cosa si potrebbe obiettare, mi sembra tutto molto lineare.

La ringrazio per la pazienza.
Consideri che non cerco di "fare il furbo". Io ho pagato. E in assoluta buona fede ritenevo e tuttora ritengo di aver pagato entro i termini di legge.

Avv. G. Lore
27-11-2011, 12:58
Impossibile che il dies a quo decorra dal ritiro dell'atto.
Capisco il Suo disappunto umanamente, ma giuridicamente non ha fondamento.
Ha ritirato l'attesa, ergo è stato avvisato della notifica, viceversa non lo avrebbe ritirato.
A tacitare il tutto concorre l'art.156, comma 3, cpc

coap
27-11-2011, 13:08
Va bene, mi fido di quanto dice, pur non capendo (dopo lettura dell'articolo da lei riportato) quale atto avrebbe raggiunto il suo scopo, se l'atto (raccomandata informativa) non è mai esistito.

Le chiedo un'ultima cortesia, di rispondere a quanto le chiedevo nel mio primo post: qualora vi fossero fondate ragioni per opporsi, come dovrei comportarmi? Dovrei fare istanza di autotutela, e come? Sarebbe sufficiente una email o meglio un fax, o ancora una raccomandata A.R? E da inviare a chi? E in caso di rifiuto come insistere?

La ringrazio di nuovo.

Avv. G. Lore
27-11-2011, 13:19
Mi perdoni, però non può continuare a contestare ogni parere :) quell'articolo è chiaro: la notifica che raggiunge lo scopo (ossia viene ricevuta dal notificato) anche se svolta in maniera irrituale non è contestabile. Non si tratta di avviso o altra cosa, si tratta di notifica in toto.
Come si può dire che non è stato ricevuto l'avviso di deposito se l'atto è stato ritirato? Non cambia a questo punto come sia stato avvisato del deposito, l'atto è stato ritirato e quindi correttamente notificato.

Ciò posto se vuole comunque procedere autotutela e opposizione sono due concetti diversi.
L'autotutela è un procedimento stragiudiziale da svolgere con istanza all'ente creditore da inviare con racc., pec o deposito a mani.
L'opposizione é un procedimento giudiziale, da svolgere dinanzi al giudice di pace

coap
28-11-2011, 13:15
No guardi, c'è un malinteso. Io scrivevo che "mi fido di quanto dice", non volevo contestarla.
Per "atto che raggiunge il suo scopo" io avevo inteso la seconda raccomandata, mai emessa. Intendevo dunque dire che mancava l'atto. Inutile chiedersi se una cosa che non esiste abbia raggiunto il suo scopo o meno. Ma a quanto pare avevo capito male.

Grazie per le ulteriori delucidazioni, lei è stato molto paziente.
Se ho insistito è perché credevo che il diritto (che come avrà capito non è il mio ramo) fosse in qualche modo inteso a formalizzare un certo spirito di giustizia, nel senso di garantire chi cerca di comportarsi rettamente ed in buona fede, come reputavo di aver fatto in questo caso.
E quindi che qualcosa, in qualche modo, si potesse fare.
Anche qui mi sbagliavo.

Le auguro buon lavoro. A giudicare da quanto ho avuto modo di vedere su questo sito, il suo sforzo è a dire poco encomiabile.

Avv. G. Lore
28-11-2011, 13:19
Ma io stavo scherzando, per ridere un pò insieme, ho messo lo smile apposta.
Il limite del "virtuale" è che non si capiscono i toni, provo a colmare tale lacuna con gli emoticons, ma se non ci sono riuscito chiedo venia, sicuramente non era una polemica nei Suoi confronti, accetti le mie scuse per non essermi fatto capire.

Provi con l'autotutela, ma con scarse possibilità di riuscita, non foss'altro perchè l'Amministrazione non ha obbligo di risposta.

Dalle Sue parole non me la sento di consigliarLe il ricorso, spenderebbe inutilmente dei soldi, ma ha tutto il diritto di svolgerlo se ritiene di agire in tal modo.

coap
03-12-2011, 15:06
Avvocato, lei sa essere veramente molto cordiale. Non c'è nessun bisogno di scusarsi, tanto più che si era fatto capire benissimo. Io replicavo per evitare che si verificasse un malinteso, vale a dire che le mie repliche suonassero come una critica ai suoi pareri.

Dall'alto della sua esperienza lei ben saprà che il cittadino cerca sempre di capire come mai, anche se si è comportato corretamente (o, per meglio dire, ne aveva tutte le intenzioni) la giustizia non sempre lo tutela, ma piuttosto diventa una specie di cavilloso giochino semantico, fino a diventare un qualcosa di completamente distaccato da quello che, a intuito del profano, dovrebbe essere il suo spirito e fine ultimo, vale a dire, appunto, garantire giustizia equa a tutti.

Ma mi rendo conto da solo che questi sono discorsi vecchi come il mondo e dei quali mai si verrà a capo.

Inoltre, ogni altra considerazione a parte, Lei sta offrendo il suo parere a titolo gratuito per cui in ogni caso, e quale che fosse il suo tono (a mio avviso ineccepibile), avrei ben poco titolo a lamentarmi.

Per quanto attiene all'aspetto concreto del mio caso io credo che, finché si parla di spedire una raccomandata, valga la pena di tentare. Conviene in senso matematico intendo (è questo il mio campo). Mi spiego: se con una raccomandata da pochi euro posso risparmiarne circa 200 allora mi basta avere un riscontro positivo una volta su 60 o 70 affinché il tentativo abbia una aspettazione positiva. Non so cosa ne pensa lei, ma per quanto scarse possano essere le mie possibilità, saranno pure maggiori di un 1% o 2%, no? Se sì, tanto basta.

Tuttavia dalla cartella non si capisce bene quali siano le modalità per fare richiesta di autotutela (o evenutalmente, ricorso). Le chiedo quindi:
- devo fare istanza di autotutela al prefetto, o alla sezione della polizia stradale di competenza, o indifferentemente a una delle due?
- non essendoci obbligo di risposta, quanto mi conviene aspettare prima di dare per perso il tentativo? E al di là di quelli che sono i loro obblighi, in genere si ottiene cortese risposta, o la prassi è il non rispondere?
- se l'autotutela non va a buon fine, posso fare un ricorso al prefetto con una semplice raccomandata e senza il supporto di un legale?
- quali sono i termini per presentare istanza di autotutela e per ricorrere (posto che si possa ricorrere al prefetto)?

Se contrariamente a quanto assumevo sopra, il ricorso va fatto per mezzo di un legale rivolgendosi al giudice di pace, allora lascerò perdere e pagherò. Io vivo a Bologna e la multa proviene dalla polizia stradale di Gorizia quindi, senza tenere conto delle scarse probabilità di successo, tra il pagare trasferte, contributi e parcelle spenderei molto di più delle 180 euro che mi si chiedono in cartella.

Ancora mille grazie per il tempo che mi ha voluto dedicare.

Avv. G. Lore
03-12-2011, 16:05
L'autotutela si svolge a chi ha emesso il provvedimento di cui si contesta la regolarità.
Contro la cartella non può svolgere ricorso al Prefetto, che è competente solo per i ricorsi avverso i verbali di violazione del c.d.s.
Unico soggetto dinanzi al quale é possibile opporre una cartella è il giudice di pace, dinanzi al quale é possibile l'autodifesa anche se a seguito del riordino dei riti speciali, il ricorso alla cartella entro i trenta giorni dalla sua notifica nonè più previsto e sembra doversi applicare unicamente la procedura del 615 CPC a mezzo di patrocinio legale.

coap
04-12-2011, 15:35
Grazie dei chiarimenti, proverò con l'autotutela solo per ragioni puramente "statistiche", come dicevo nel precedente messaggio.
Nutro anche io poche speranze.

E' possibile inviare la raccomandata anche alla sezione di polizia stradale che ha emesso il verbale, o è meglio inviarla al prefetto?
Lo chiedo perché coloro che hanno materialmente compilato il verbale potrebbero avere più chiara la situazione.

Nella cartella si dice che posso ricorrere al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica. Lei mi conferma che la cosa invece non è più possibile?

Grazie.

Avv. G. Lore
04-12-2011, 19:44
Parto dall'ultima domanda.
A norma di legge non c'è più un rito speciale dedicato alle cartelle, ma unicamente la possibilità del 615 CPC, come si comporteranno poi i singoli gdp nella prassi lo scoprirò nei prossimi mesi.

L'istanza si presenta all'organo che ha emesso il verbale

coap
10-12-2011, 16:15
Bene, se ai già tanti dubbi si aggiunge anche il rischio che il giudice di pace si dichiari incompetente direi che la via del ricorso perde completamente di senso. Non mi resta che provare con l'autotutela...

Quindi, istanza di autotutela al prefetto, che però non ha obbligo di rispondere, e in caso di rigetto pagare.

Mi sa dire se:
- esistono moduli specifici per scrivere l'istanza?
- obblighi a parte, in genere si ottiene risposta o è cosa piuttosto rara?

Un'altra cosa che mi viene in mente solo ora: da quanto le dicevo, lei crede che ci possano essere altre ragioni formali, oltre quelle inerenti ai fatti da me esposti, per opporsi alla cartella?

La ringrazio nuovamente.

Avv. G. Lore
10-12-2011, 16:31
Non ho capito la questione dell'incompetenza del giudice.
Per l'auto tutela l'istanza, che non ha forme specifiche, va inviato a chi é il creditore, dubito sia la prefettura, che non é organismo che eleva sanzioni per violazioni del cds

coap
10-12-2011, 16:40
Sicuramente avevo capito male io. Mi pareva lei volesse dire che una recente riforma avesse stabilito che non si potesse più ricorrere al GdP per le cartelle esattoriali. Forse intendeva dire che per ricorrere è necessaria l'assistenza di un legale?

L'istanza di autotutela devo allora presentarla al comando di polizia stradale che ha elevato la contravvenzione ed emesso il verbale (Polizia stradale di Gorizia, nel mio caso)?

Avv. G. Lore
11-12-2011, 01:19
Volevo dire che bisogna svolgere un determinato tipo di procedura e non quella precedentemente prevista.

Per la seconda questione risposta secca: sì

coap
11-12-2011, 16:10
Ora ho capito. E per questo tipo di procedura è necessaria l'assistenza di un legale. Quindi a me non conviene a prescindere dalle probabilità intrinsesche del caso specifico (comunque molto basse).

Per quanto concerne l'autotutela invece, oltre alle ragioni di cui ho già parlato, lei crede che ci siano altri motivi da poter addurre?

E, scusi se ripeto la domanda, ci si può aspettare una risposta in genere, o la prassi è non rispondere a queste istanze?

Grazie ancora.

Avv. G. Lore
11-12-2011, 16:52
Da ciò che Lei ha riferito non individuo altre motivi su cui fondare l'istanza.
Per il resto ogni caso è fine a sè stesso, inutile fare statistiche, tra l'altro la mia esperienza è influenzata dalla mia qualifica che forse determina una maggiore spinta nell'avere riscontri