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Visualizza Versione Completa : Decadenza per superamento dei 90 gg



ottavio77
18-11-2011, 08:53
Buongiorno a tutti!
Ho ricevuto una notifica per raccomandata di un infrazione al codice stradale per eccesso di velocità rilevata mediante autovelox fisso e quindi non contestata immediatamente. Ho commesso l'infrazione il 02/08/2011 e la raccomandata è stata spedita il 10/11/2011 (data riportata sul verbale come quella di spedizione della stessa), in teoria sarebbero trascorsi i fatidici 90 giorni, ma sono dubbioso in quanto viene anche scritto: "Verbalizzato in data 07/09/2011 presso il comando di P.M. Respons./Data immissione dati (Art.3,comma 2,d.lgs.12/02/93 n.93): Com.nte Antonio ....- 26/10/2011".

Posso fare ricorso per decadenza dei termini?

Grazie

Avv. G. Lore
18-11-2011, 09:45
Purtroppo il dies a quo è la data di accertamento, indi il 7.9.11.

ottavio77
18-11-2011, 11:40
ma non capisco! :confused:
Nei vari documenti che ho letto viene indicato come termine di inizio quello della data di infrazione e che centra quella della verbalizzazione? Posso mandarvi il verbale in modo che lo possiate leggere per intero?

Avv. G. Lore
18-11-2011, 12:28
Guardi, la lettera dell'art. 201 c.d.s. è ahimè molto chiara.
Gliela riporto:
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione.

Infrazione e accertamento, quando si usa per la rilevazione un sistema meccanizzato, non sempre coincidono.
L'accertamento si ha quando il fotogramma viene visionato dall'accertatore.

Chiaramente se vuole un parere che vada oltre la questione dei termini ricorsi.net è ben lieta di visionare il verbale

ottavio77
18-11-2011, 13:02
Dal verbale però non si evince quando sia stato effettuato l'accertamento, ma solo quando è stato verbalizzato che, come riferisce giustamente lei, potrebbe non coincedere...
Se mi indica l'indirizzo e-mail le mando la copia del verbale.
Grazie

Avv. G. Lore
18-11-2011, 13:04
Trova tutto a inizio pagina

ottavio77
18-11-2011, 14:29
Ho trovato su questo sito 201 (http://www.codicestradainfantino.it/codice%20articoli/art.201.htm) questa sentenza:
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità del 1º comma dell’art. 201 del vigente c.d.s. (sentenza 17 giugno 1996 n. 198) nella parte in cui, in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, la norma stabiliva che il termine di centocinquanta giorni per la notificazione della contestazione decorresse dalla data dell’avvenuta identificazione, anziché da quella in cui risultava dai pubblici registri l’intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile (o comunque, dalla data in cui la p.a. era posta in grado di provvedere all’identificazione), l’identificazione del trasgressore non è più rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, e non può più coincidere con la materiale redazione del verbale di accertamento, potendo, invece, decorrere da un momento successivo all’accertamento dei fatti nei soli casi in cui l’identificazione del trasgressore sia possibile esclusivamente a seguito dell’espletamento delle formalità di iscrizione o di annotazione del passaggio di proprietà del veicolo nei pubblici registri automobilistici, per gli effetti di cui all’art. 386 del regolamento di esecuzione del codice della strada; sia nell’ipotesi in cui il verbale di accertamento non contenga l’indicazione della data di identificazione e dei motivi dell’eventuale ritardo con il quale la p.a. abbia ad essa proceduto, sia nel caso in cui tali dati risultino, invece, dal verbale, il giudice di merito è, comunque, tenuto a valutare la congruità del tempo impiegato per l’identificazione, ovvero ad essa oggettivamente necessario, proprio perché, per effetto del ricordato intervento manipolativo della corte costituzionale, la norma di cui all’art. 201 va oggi interpretata nel senso che la decorrenza del termine per la notificazione va valutata avuto riferimento a criteri oggettivi, senza che possano assumere rilievo vicende di carattere soggettivo, quale il carico di lavoro gravante sull’amministrazione.
Cass.,sez. I, 20-03-1998, n. 2951. Arch. circolaz., 1998, 660

Avv. G. Lore
18-11-2011, 14:58
Questo è un caso diverso.

Nel caso dei velox il problema è che l'infrazione non corrisponde al momento in cui il fotogramma viene visionato.

Bisogna capire se il verbale indica la data di presa visione del fotogramma o meno.

ottavio77
18-11-2011, 15:11
Ho letto in diversi posti (compreso un forum della polizia) che nei casi dell'autovelox la data di accertamento e quella di infrazione coincidono in quanto l'identificazione è già disponibile. Poi se l'ente certificatore ci mette 1 giorno piuttosto che 1 anno per stampare o visionare il documento fotografico non è rilevante ai fini di decorrenza (inefficienza della pubblica amministrazione). In ogni caso questo mi induce a pensare che la legge potrebbe essere interpretata non essendoci una chiara definizione riguardo a questi dispositivi.

Avv. G. Lore
18-11-2011, 15:23
Internet non fa giurisprudenza :)

ottavio77
18-11-2011, 15:27
Giusto, ma si possono trovare testimonianze e/o sentenze a riguardo e creare un precedente... o sbaglio?
E se a segnalarlo è la Polizia Municipale di una città?
Multe per violazioni al Codice della strada - Comune di Padova (http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=6682)

Avv. G. Lore
18-11-2011, 15:34
Guardi, attenda il parere