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Visualizza Versione Completa : Ricorso Ztl Ambientale



xmichael84x
10-11-2011, 14:59
Il 4 Novembre sono stato multato per circolazione in ZTL ambientale infrangendo le disposizoni della delibera comunale 2285
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252Fd%252F6%252FD.669eba30fa5323c2803b/P/BLOB%3AID%3D12063

E' mia intenzione fare ricorso presentando i seguenti motivi:

1. Il giorno 3 Novembre e 4 Novembre sono stati caratterizzati da gravi disservizi nel settore dei trasporti pubblici così come ampiamente documentato dalla stampa locale (ALLEGATI B –C) e a testimonianza dei quali il sottoscritto può presentare un elevato numero di persone

2. Il COMMA B della delibera N° 2285 della giunta comunale autorizza la polizia locale ad adottare provvedimenti di sospensione delle disposizioni relative alla stessa delibera nel caso di scioperi nel settore del trasporto pubblico diversamente da quanto dichiarato dagli agenti A.C. 2506 – A.C. 2416 che hanno redatto il verbale di contestazione. A tal proposito si evidenzia la mia dichiarazione sul verbale di contestazione “Funzionano in parte i mezzi di trasporto”.

3. L’articolo 4 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 esonera dalle violazione amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa


4. L’articolo 4 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

5. L’uso del veicolo, come facilmente dimostrabile, è stato necessario per raggiungere il proprio luogo di lavoro.

6. Al fine di rispettare i principi di rispetto dell’ambiente contenuti nella delibera N°2285 il sottoscritto ha messo in atto il maggior numero di accortezze possibili:
o Selezione del percorso più breve per raggiungere il luogo di lavoro (Via della Stadera 66). In questo modo il tratto di strada soggetto alle disposizioni della delibera è stato di soli 3Km. (ALLEGATO A)
o Organizzazione di un’unica vettura per il trasporto di due colleghi . Si fa notare a tal proposito che al punto “g” della suddetta delibera c’è la deroga per autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car-pooling).
o Utilizzo della vettura più ecologica a disposizione dell’interessato, rispondente alla normativa EURO 3 (ai limiti della deroga esposta al punto “f”)

Che ne pensate? Meglio giudice di pace (e pagare già 38 euro) o prefetto? Grazie infinite!

Avv. G. Lore
10-11-2011, 15:32
Innanzitutto non so certissimo che la competenza sia del GdP, perchè non ho ben capito se sia una violazione del c.d.s. o meno.

Ciò posto:
1. può rilevare;
2. non rileva, quel comma attiene a un poter di sospensione che è dato a un organo a determinate condizioni, ma non un obbligo e opponendo un provvedimento sanzionatorio non può sindacare condotte a monte legittime o meno che siano, ma avere riguardo solo al mertio della questione e a eventuali vizi dell'iter sanzionatorio;
3.; 4. e 5., nozioni dotte, ma purtroppo inconferenti al caso di specie, perchè non ha svolto tale condotta nell'esercizio di un dovere o per altre esimenti: il Suo dovere è svolgere il lavoro secondo le direttive del datore del lavoro, come raggiungere il posto di lavoro esula da tale ambito. L'art. 4 Legge 689/81 potrebbe invocarlo se ad esempio viola una norma sull'igiene urbano stoccando male un rifiuto e prova che tale condotta è stata ordinata dal datore. Affascinante il richiamo all'art. 4 Costituzione, ma inconsistente: se fosse fondato tale principio ogni violazione al c.d.s. sarebbe giustificata;
6. non ho capito se ha posto in essere un caso lecito o meno.

xmichael84x
10-11-2011, 15:58
La ringrazio per la puntuale e dettagliata risposta e vorrei chiarire alcuni punti:

Sono stato fermato dalla polizia municipale e mi è stato appunto contestato di violare la delibera specificata con sanzione di 159 euro per cui penso che il ricorso al giudice di pace sia legittimo.

Nei punti 1,2,3,4,5 cercavo di dimostrare il fatto che sono stato costretto ad utilizzare la vettura per la "facoltà legittima" di raggiungere il posto di lavoro ma da quanto ho capito ciò non rappresenta una valida motivazione. Quindi solo il punto 1 è rilevante giusto?


Nel punto 6 invece cercavo di dimostrare che ho fatto il possibile per rispettare i principi di quella delibera pur non avendo la possibilità di rispettarla completamente. Detto tra noi il fatto che non mi avrebbero fatto la multa se in macchina avessi avuto un altro passeggero è abbastanza snervante.

Tra l'altro c'è da dire che io non risiedo in quel comune e non conoscevo tale delibera, non so se questa cosa possa essere portata a mio favore.

La ringrazio anticipatamente!

Avv. G. Lore
10-11-2011, 16:04
Riassumendo può rilevare solo il punto 1, ma onestamente la vedo traballante la vicenda, a meno che non si possa provare l'ignoranza inevitabile del precetto di legge qualora vi sia un difetto di "pubblicità" della ordinanza che si asserisce violata.

Per quanto riguarda l'autorità competente a decidere dalle Sue parole continuo a dubitare della competenza del GdP perchè avverso l'autorità giudiziale, nel macrocosmo delle sanzioni amm.ve, si può ricorrere immediatamente solo per le violazioni del c.d.s.

I dubbi comunque li fuga il verbale, se prevede tale facoltà, nulla quaestio

xmichael84x
10-11-2011, 16:22
La possibilità di ricorso al giudice di Pace è prevista dal verbale, mi scuso se non l'ho specificato prima. In ogni caso, lei pensa ci sia qualche probabilità che il giudice di pace annulli la sanzione solo perchè i mezzi pubblici non funzionano? Consapevole della mia buona fede ero determinato a fare ricorso ma da quanto sembra forse mi conviene alzare bandiera bianca. Complimenti per il sito e per la preparazione dei consulenti!

Avv. G. Lore
10-11-2011, 16:24
Caro Michael, io purtroppo ho un'ottica "giuridica" prbabilmente eccessiva, che mi spinge ad evitare procedimenti dove non vedo una grossa fetta di diritto a darmi una mano.
Ma uno stato di kaos della pubblica mobilità può esser un buon motivo.

xmichael84x
11-11-2011, 12:28
Condivido il punto di vista "giuridico" che sicuramente può facilitare la scoperta di eventuali debolezze nella propria difesa, prevenendone la confutazione.

In merito al problema di cui sopra, leggendo la sentenza di cassazione n.15769/09 ZTL sembrerebbe che la semplice dimostrazione che nel percorso che va dall'autostrada al punto in cui mi è stato contestato il verbale possa costituire motivo di annullamento dello stesso essendo io un non residente in quel comune. A tal proposito potrei allegare al ricorso anche una prova video digitale su supporto dvd che attesti la veridicità di quanto da me sostenuto?

Avv. G. Lore
11-11-2011, 12:36
L'onere della prova compete sull'opposto non preoccuparti