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Visualizza Versione Completa : Multa ATM errore



muiron
10-11-2011, 11:11
Salve,
ieri pomeriggio io e un mio amico ci siamo recati a Rho fiera per visitare l'attuale salone della moto e, a fine viaggio, abbiamo preso una multa. Sbigottiti ne abbiamo chiesto il motivo visto che noi avevamo regolarmente acquistato il biglietto da 1,50€ (il biglietto fino a Rho costa 2,50€) ma ci è stato detto che quello non valeva per le ultime due fermate della linea. Nessuno di noi lo sapeva e, sebbene sia vero che ignorantia legis non excusat, l'edicolante che ci ha venduto il biglietto non ha chiesto dove fossimo diretti in modo da venderci il biglietto regolare, ma ci ha direttamente venduto il biglietto standard della tratta urbana. Tralasciando poi la poca simpatia dei controllori (guarda a caso numerosi proprio nella settimana del salone) quello che ha compilato il mio verbale ha fatto un errore:
dove bisogna indicare il codice infranto dell'articolo 34 della legge regionale ha posto il n° 1 (mancato possesso del titolo di viaggio) anzichè il n°11 (utilizzo del titolo di viaggio fuori dalla tratta valida).
La mia domanda, quindi, è: la multa che mi è stata fatta (di ben 150€, 50 se pago entro 60 giorni) è valida? è possibile almeno farla abbassare?
La ringrazio per l'attenzione

Avv. G. Lore
10-11-2011, 11:30
Se mi indica il numero della Legge Regionale di riferimento posso valutare se le due fattispecie determinano la medesima sanzione o meno

muiron
10-11-2011, 11:48
Allora la legge è:
Legge Regionale 14 luglio 2009, n.11
Art. 34 (sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico)
grazie ancora

Avv. G. Lore
10-11-2011, 14:02
Questo è il testo dell'art. 34:

Art. 34
(Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico)
(Art. 16, l.r. 22/98)
1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio,
a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di
vigilanza. L'inosservanza di tali obblighi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di trenta
ad un massimo di cento volte il biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima. In caso di reiterazione della
violazione entro cinque anni, la sanzione è raddoppiata.
2. Salva l'eventuale responsabilità penale, i beneficiari delle agevolazioni regionali previste all'articolo 31 sono puniti
con la sanzione pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro nel caso di mancato possesso di uno o più dei requisiti stabiliti
per il riconoscimento del beneficio. Il beneficiario cui viene applicata la sanzione deve restituire alla Regione il titolo
agevolato entro dieci giorni dall'irrogazione della sanzione. In caso di mancata restituzione, è irrogata un'ulteriore
sanzione pecuniaria nella stessa misura di quella già applicata.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dalla
presente legge sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed
accertate e contestate dal personale delle aziende di trasporto espressamente incaricato. L'ordinanza-ingiunzione di
cui all'articolo 18 della legge 689/1981è emessa dal direttore dell'azienda di trasporto all'uopo nominato. Per le
ferrovie di cui all'articolo 8 del d.lgs. 422/1997, competente all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo
84 del d.p.r. 753/1980è il direttore dell'azienda all'uopo nominato.
4. I proventi delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono devoluti
interamente alle aziende di trasporto.
5. Le aziende sono tenute ad attrezzarsi per garantire l'acquisto da parte degli utenti del documento di viaggio anche
nei periodi di chiusura delle biglietterie.

In sostanza la Legge non prevede fattispecie diverse ma un'unica vicenda che congloba ogni ipotesi, ossia il mancato possesso di valido e idoneo titolo di viaggio.

Ahimè la sanzione pur fastidiosa è corretta

muiron
10-11-2011, 17:48
La ringrazio per la celerità della risposta, peccato per il contenuto

Avv. G. Lore
10-11-2011, 17:50
Mi dispiace

pacuvio
11-11-2011, 18:11
in caso di uso della metropolitana, è corretto fare la multa sulla banchina? e non dopo i tornelli? tecnicamente io non sono ancora sceso alla fermata... posso sempre prendere la metro per tornare indietro.

Avv. G. Lore
11-11-2011, 19:44
Dipende che violazione è stata contestata