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Visualizza Versione Completa : Ricorso respinto da GDP



Non registrato
07-11-2011, 14:18
Nel 2007 ho ricevuto una multa per eccesso di velocità, per un importo di 384 €. L'ho pagata regolarmente.

In più mi veniva chiesto di fornire i dati del conducente per la sanzione accessoria di sospensione della patente per 30 gg. Per quest'ultima ho fatto ricorso al GDP, nei termini previsti, sostenendo che non potevo ricordare chi fosse alla guida quel giorno. La sanzione accessoria prevedeva che in caso i dati del conducente al momento dell'infrazione non venissero forniti, avrei dovuto pagare 250 €.

Ebbene il ricorso è stato respinto. Ho pagato subito 250€. Per me la faccenda era chiusa.

Adesso, a distanza di 4 anni, mi è arrivata una cartella esattoriale di Equitalia, in cui mi sono richieste altre 250€ + spese per non so cosa di 175€. Allora mi sono procurato copia della sentenza del GDP. Il quale in effetti respinge il ricorso, ma non scrive esplicitamente nella sentenza se sono condannato a pagare una cifra diversa da quella iniziale (es. doppia). Di sicuro invece scrive che sono compensate le spese processuali. Se il ricorso è respinto perchè devo pagare il doppio? Questo di solito può accadere quando si fa ricorso al prefetto, ma non al GDP, come ho fatto io. Oppure correggetemi se sbaglio. E poi le successive 175€, da cosa derivano?

Qualcuno mi sa dare qualche spiegazione? Grazie

Avv. G. Lore
07-11-2011, 16:25
Onestamente non ho capito.
Lei ricevette un verbale che chiamamo X.
Pagò il verbale e fece ricorso per la sospensione? è così?
Perchè se è così innanzitutto fece un errore sia perchè pagando il verbale decadde dal diritto oppositivo (non si può fare ricorso a un verbale pagato), sia perchè non poteva opporre la sospensione per il semplice motivo che ancora non c'era non avendo fatto la comunicazione dei dati del conducente.

La sanzione del 126 bis c.d.s. per mancata comunicazione dati deve essere disposta da un altro e separato verbale...tale verbale lo ha mai ricevuto?

Andrea GR
07-11-2011, 17:44
In effetti sono stato poco chiaro nella spiegazione. In effetti è come dice lei. Ho ricevuto il verbale X. Pagai il verbale per la sanzione e non segnalai i dati del conducente.

Successivamente è arrivato un altro verbale Y per la mancata comunicazione dei dati. A questo ultimo ho fatto ricorso al GDP , ovviamente senza pagare la sanzione prevista.

La sanzione (nella misura minima) l'ho pagata subito dopo la sentenza.

Perchè quindi la cartella esattoriale?

Avv. G. Lore
07-11-2011, 18:12
Perchè Lei ha pagato il verbale oltre i 60gg. dalla notifica e quindi la sanzione si è raddoppiata, a meno che il GdP non avesse dichiarato la sospensione dell'esecutività del verbale.
In sostanza ha pagato solo il 50% e ora in cartella Le viene richiesto la metà restante

Andrea GR
07-11-2011, 18:39
Ma nella sentenza il GDP cita testualmente: "Con decreto del 28.11.2007 era concessa la sospensione del provvedimento opposto ed era fissata l'udienza di prima comparizione ...".

Dunque perchè il raddoppio?

N.B. ricostruisco meglio la tempistica dei vari eventi:
- Il verbale Y è stato notificato il 20.09.2007.
- Io lo ho ricevuto il 22.09.2007 (firmando)
- L'iscrizione a ruolo è avvenuta il 20.11.2007
- Il decreto di cui sopra è del 28.11.2007
- L'udienza e la sentenza c'è stata il 20.06.2008
- La sentenza è stata depositata in cancelleria il 25.06.2008
- Le 250€ per ricorso respinto le ho pagate il 28.06.2008

Può essere che ho sforato, da qualche parte, i limiti di tempo previsti?

Avv. G. Lore
07-11-2011, 18:43
Ok, se c'era sospensione e Lei ha immediatamente pagato la sanzione la cartella è illegittima e opponibile

Andrea GR
08-11-2011, 09:46
Grazie.
La cartella mi è stata notificata a mezzo raccomandata datata il 05-10-2011, ma io ho materialmente l'ho ritirata presso la casa comunale il giorno 14-10-2011.

Che termini ci sono per presentare ricorso alla cartella esattoriale? Il termine di tempo parte dalla data della raccomandata, o dalla data del ritiro della cartella?

Grazie ancora.

Avv. G. Lore
08-11-2011, 11:02
30 gg. dalla notificazione.
In questi casi la notificazione si ha da quando ha ricevuto l'avviso di avvenuto deposito dell'atto.