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Visualizza Versione Completa : Consiglio per ricorso autovelox al GdP



Jacky
27-10-2011, 00:42
Salve a tutti, a seguito di un ricorso presentato tramite il vostro istituto per infrazione art. 142 comma 8 per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox 104 c2, tra un paio di giorni avrò la seconda udienza dal gdp. Praticamente il primo ricorso fatto presso il prefetto è stato rigettato, ho presentato ulteriore ricorso al gdp (contro il decreto prefettizio) che, durante la prima udienza tra i punti che erano elencati nel ricorso stesso, ha ritenuto valido soltanto l’omessa indicazione della verifica di funzionamento dello strumento e della taratura. Pertanto il prefetto dato che non aveva il certificato di taratura, ha chiesto il rinvio dell’udienza che come ho già detto si terrà tra 2 giorni, per poter presentare questa documentazione.
Ora in base a ciò che ho letto anche sul forum, pare che a seguito di sentenze della cassazione, tale taratura non sia necessaria essendo gli autovelox strumenti non soggetti a metrologia.
In ogni caso vorrei chiedervi un consiglio sulla mia difesa (che affronterò senza legale).
1 In caso il prefetto reperisca il certificato di taratura, contesterò il fatto che lo stesso non abbia valore in quanto sul verbale non è indicata la matricola dello strumento (punto peraltro evidenziato nel vostro ricorso e che per mio errore non ho ribadito verbalmente durante il dibattito nella prima udienza). Infatti un certificato di taratura fa riferimento a uno specifico strumento identificato con la matricola, mi chiedo quindi che valore possa avere.
2 Qualora il prefetto porti con se sentenze della cassazione che si pronunciano sulla taratura, citerò anch’io la sentenza 11131/09 sulla distanza di presegnalazione di 400mt citata sempre nel ricorso… (cioè credo che il giudice non potrà tenere in considerazione una sentenza si e una no; anche se nella prima udienza il gdp non aveva riscontrato tale punto della distanza minima di presegnalazione come rilevante).
Altri punti citati nel ricorso cercherò ugualmente di ribadirli anche se legati secondo me più a vizi di forma.
E’ corretto quanto da me esposto? Accetto critiche o suggerimenti, e mi scuso in anticipo se non ho esposto chiaramente qualche punto.

Avv. G. Lore
27-10-2011, 07:47
Innanzitutto partiamo da un dato: se il GdP ha richiesto il certificato di taratura ritiene di non aderire alla giurisprudenza maggioritaria, buon per Lei.
In relazione ai Suoi punti:
1. concordo;
2. ok, ma se l'eccezione non è stata svolta in ricorso, non può ora essere dedotta.

Jacky
27-10-2011, 08:51
Innanzitutto la ringrazio per la celere risposta.
Riguardo al punto 2 sulla presegnalazione dei 400 mt, faccio presente che sul ricorso scritto e presentato al gdp, è stata fatta specifica menzione sia normativa della presegnalazione sia della sentenza, solo che in fase di prima udienza il tutto si è fermato a quando il gdp ha chiesto il certificato di taratura al prefetto, quindi non è stato dibattuto approfonditamente per questo motivo, ma è stata fatta dal gdp solo una lettura veloce del ricorso.
Oltretutto nelle controdeduzioni della polizia municipale che ha portato il prefetto, la stessa ammette di aver presegnalato 200 metri prima l'autovelox.

Avv. G. Lore
27-10-2011, 10:05
Benissimo

Jacky
28-10-2011, 10:22
Incredibile ma... ricorso perso :mad:
Il giudice ha cambiato idea circa il discorso della taratura (dice che è cambiato a seguito di sentenze della cassazione del 2011), ha detto che in ogni caso non è obbligatorio indicare la matricola nel verbale, e per quanto riguardava la presegnalazione dei 400 mt (dopo che gli ho anche dato una copia della sentenza 11131/09) ha contestato il fatto che nella sentenza stessa dice: ..."Secondo il Tribunale, ....le postazioni di controllo debbano essere segnalate e ben visibili."

Almeno la sanzione è tornata al minino.
Ora quanto tempo ho per pagare? Credo che non mi convenga comunque andare avanti in cassazione.

Avv. G. Lore
28-10-2011, 11:19
Non si va in Cassazione, ma in appello in Tribunale.
Se voesse pagare ha 30 gg. dal deposito della sentenza