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Visualizza Versione Completa : Multa con autovelox 104/E



pbartol
26-10-2011, 11:08
Salve.
Forse l'argomento è stato già trattato in passato, ma non ho trovato nulladi attinente.

La multa è stata notificata a casa dopo 60 giorni circa, la contestazione immediata non è avvenuta perché "tale apparecchio, per caratteristiche tecniche, non consente di accertare la velocità dei veicoli se non dopo che sono transitati davanti alla postazione di controllo".

Su questo forum ho letto che:


affinchè il verbale sia valido deve contenere:

1 Modello di apparecchio usato

2 Tollerabilità in percentuale dello strumento

3 La verifica della funzionalità del rilevatore

4 La modalità di utilizzo del rilevatori (in particolare per i Telelaser)

5 Omologazione ministeriale (per gli apparecchi automatici)

6 Il provvedimento prefettizio che individua le strade dove non è possibile fermare il trasgressore.

Anche la regola generale secondo cui sul verbale devono essere riportate le motivazioni del mancato fermo ha le sue piccole deroghe.

Nel caso di apparecchio a funzionamento automatico a distanza puo' infatti bastare la citazione della legge (art.201 c.d.s. comma 1 bis lettera f), mentre nei casi di utilizzo di apparecchi ad uso manuale -dove deve in qualche modo giustificarsi l'impossibilita' - possono essere inserite frasi che si riferiscono all'impossibilita' di fermare il veicolo per motivi di sicurezza, in tempo utile, o al fatto che la determinazione dell'illecito e' successiva al passaggio dello stesso.

In questi casi potrebbe bastare la citazione dell'art.201 c.d.s. comma 1 bis lettera e) con la descrizione del tipo di controllo effettuato.

Nel caso di strade extraurbane secondarie ed urbane segnalate dal Prefetto, la motivazione puo' anche far riferimento al decreto prefettizio che autorizza l'uso del dispositivo su quella strada e prevede per essa la deroga all'obbligo di fermo (ai sensi dell'art.4 del Dl 121/2002).

In pratica, la contestazione immediata rimane obbligatoria solo per gli autovelox mobili gestiti direttamente dalla polizia sulle strade urbane o locali e su quelle extraurbane e urbane di scorrimento non segnalate dal Prefetto. In questo caso vale la regola generale per cui sul verbale devono essere riportate le chiare motivazioni dell'eventuale mancato fermo.


Venendo a noi, questa ultima frase è sibillina: ciò significa quindi di fatto che l'obbligo di mancato fermo può esser derogato sempre?

Chiedo questo perchè ho controllato nell'elenco della prefettura e la strada su cui ho preso la multa non è nell'elenco di quelle segnalate.
Trattasi di una strada statale che però attraversa un piccolo centro abitato (frazione di comune), quindi classificata probabilmente "urbana di scorrimento" (limite di velocità 50 km/h, velocità rilevata 65 km/h).

La postazione era mobile e controllata da due agenti della Municipale. Inoltre nel verbale non si fa menzione del decreto prefettizio (forse proprio perché sanno che quel tratto di strada non è inclusa?)

Se verifico bene i due fatti (non segnalata dal Prefetto e Urbana di scorrimento) è possibile impugnare il verbale per la mancata contestazione immediata?

Grazie

Avv. G. Lore
26-10-2011, 11:16
La mancata contestazione immediata in caso di autovelox è ormai da tempo eccezione infondata alla luce delle sentenze della Cassazione e della nuova formulazione del 201 c.d.s.

pbartol
26-10-2011, 11:44
La mancata contestazione immediata in caso di autovelox è ormai da tempo eccezione infondata alla luce delle sentenze della Cassazione e della nuova formulazione del 201 c.d.s.

grazie.

Ma allora la limitazione del decreto prefettizio a quel tipo di rilevazione di riferisce?

ai sistemi automatici senza agenti?