AvvSavino
17-10-2011, 18:59
Salve a tutti,
ho ricevuto una multa per eccesso di velocità (appena 13,55 km/h sopra il limite consentito di 90), infrazione rilevata col "temibile" Velomatic 512, e vorrei confrontarmi con qualcuno più esperto di me sui possibili motivi di impugnazione proponibili contro il verbale di contestazione.
Segnalo che il suddetto verbale fa riferimento esclusivamente all'avvenuta omologazione (con DM 2961/1989, confermato dal successivo DM 20923/2007) e verifica -a cura del costruttore Eltraff Srl- dell'apparecchiatura, non già a taratura da parte di un Centro SIT.
Segnalo, inoltre, quale motivo della mancata contestazione immediata, viene addotta la circostanza che il Velomatic consentirebbe "la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo era a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, stante l'assenza di piazzole di sosta atte al fermo del veicolo". Non viene indicato, tuttavia, se la sede stradale in questione rientri tra quelle, indicate dal Prefetto, sulle quali
non è possibile il fermo di un veicolo senza pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico ecc. e, quindi, è possibile utilizzare dispositivi per il rilevamento a distanza delle violazioni del CdS senza obbligo di contestazione immediata.
Confido nel Vostro gentile e graditissimo ausilio.
ho ricevuto una multa per eccesso di velocità (appena 13,55 km/h sopra il limite consentito di 90), infrazione rilevata col "temibile" Velomatic 512, e vorrei confrontarmi con qualcuno più esperto di me sui possibili motivi di impugnazione proponibili contro il verbale di contestazione.
Segnalo che il suddetto verbale fa riferimento esclusivamente all'avvenuta omologazione (con DM 2961/1989, confermato dal successivo DM 20923/2007) e verifica -a cura del costruttore Eltraff Srl- dell'apparecchiatura, non già a taratura da parte di un Centro SIT.
Segnalo, inoltre, quale motivo della mancata contestazione immediata, viene addotta la circostanza che il Velomatic consentirebbe "la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo era a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, stante l'assenza di piazzole di sosta atte al fermo del veicolo". Non viene indicato, tuttavia, se la sede stradale in questione rientri tra quelle, indicate dal Prefetto, sulle quali
non è possibile il fermo di un veicolo senza pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico ecc. e, quindi, è possibile utilizzare dispositivi per il rilevamento a distanza delle violazioni del CdS senza obbligo di contestazione immediata.
Confido nel Vostro gentile e graditissimo ausilio.