Visualizza Versione Completa : punti patente appana aggiornati
ragazzi vi chiedo un suggerimento.
riguardo ai punti patente, quando ci sara' la decurtazione? gia' dal verbale dei vigili o quando ci sara' la decisione del giudice con il processo penale?
perche' io ho preso l'etilometro il 19/4 e avevo 20 punti, oggi ho guardato sul portale dell'automobilista e no ho addirittura 22!!
non e' che mi cancellano anche quei due che devono essere maturati proprio in questo periodo?
In caso di reato la decurtazione dei punti può avvenire solo dopo l' eventuale condanna penale definitiva.
Quindi di fatto anche dopo anni.
Poi a rigor di logica la decurtazione (anche se inserita nel sistema anni dopo) dovrebbe cmq riportare la data del reato (con tutte le conseguenze del caso).
Ma nei meandri della burocrazia........
erofelice
07-10-2011, 16:54
a me mi hanno decurtato i punti subito ...cioe dopo 5 mesi mi è arrivata la lettera di decurtazione
MVagusta
07-10-2011, 18:03
anche a me hanno decurtato i punti dopo pochi mesi senza il DP.....anche perche' l'ho appellato
Essì.. purtroppo spesso gli stessi agenti misconoscono le normative riguardanti il loro stesso lavoro.. e ciò non è bello...
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
N.300/A/1/33792/109/16/1 Roma, 14.9.2004
Oggetto: Ulteriori disposizioni per l'applicazione della disciplina della patente a punti.
5. Decurtazione di punti a seguito di illeciti penali
Quando sono accertati illeciti previsti dal codice della strada che conservano carattere penale (artt. 186, 187, 189 C.d.S.) dai quali consegue la decurtazione di punti dalla patente del responsabile, la comunicazione all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida deve avvenire solo dopo che sia divenuta definitiva la sentenza di condanna e cioè dopo che sia trascorso il termine per i possibili gravami senza che questi siano attivati dal reo.
La decurtazione si può applicare anche in caso di condanna conseguente a patteggiamento poiché la misura non può essere inquadrata come sanzione accessoria conseguente all'illecito.
Visto che non esiste, allo stato attuale della normativa, un obbligo di comunicazione della sentenza di condanna né da parte delle Cancellerie giudiziarie né da parte dello stesso responsabile, codesti Uffici avranno cura di seguire periodicamente lo stato del procedimento penale sollecitando, anche per le vie brevi, le Cancellerie a fornire le informazioni necessarie in ordine alla sua conclusione allo scopo di consentire l'effettuazione della comunicazione prescritta dall'art.126 bis C.d.S..
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