Visualizza Versione Completa : postazione fissa autovelox
Salve, ho un quesito riguardante le postazioni fisse degli autovelox.
Sulle tangenziali della provincia di brescia prendono sempre più piede gli autovelox collocati sul RETRO dei cavalcavia e/o dei cartelli stradali indicanti le rampe di uscita.( per intenderci il sistema è analogo alla collocazione dei Tutor sulle autostrade con la sola differenza che la telecamera non è posta davanti o sotto il cavalcavia o le indicazioni segnaletiche ma proprio sul RETRO e proprio nel centro! ). Essi sono comunemente segnalati tuttavia le telecamere non sono in alcun modo visibili nel senso di marcia in cui rilevano l'infrazione.
Ora i verbali relativi alle infrazioni rilevate... non sarebbero annullabili in quanto violano l'art. 142 Bis nella parte in cui esso prevede che gli autovelox devono essere oltre che segnalati anche "BEN VISIBILI" ?
Avv. G. Lore
29-09-2011, 10:39
Debitamente provata la mancata visibilità può essere motivo di ricorso
La ringrazio per il pronto riscontro.
Le riorto di seguito un sitodi un giornale locale che riporta la foto di una postazione fissa cui facevo riferimento.
Direi che la NON VISIBILITA' sarebbe debitamente provata... qual è il suo parere?
Tangenziale Sud: scattano le multe a Roncadelle | (http://www.webcamonica.it/2011/05/tangenziale-sud-da-venerdi-alle-ore-17-scattano-le-multe-a-roncadelle-in-provincia-giornale-di-brescia/)
Avv. G. Lore
30-09-2011, 08:58
Direi di sì, onestamene ho fatto fatica a capire dove fosse il velox
Angelo.00
04-04-2012, 17:46
Salve, esiste già qualche sentenza che accoglie il ricorso per violazionwe all'art. 142 Bis nella parte in cui esso prevede che gli autovelox devono essere oltre che segnalati anche "BEN VISIBILI come riportato da Mirty.
Grazie
Avv. G. Lore
04-04-2012, 17:58
sentenze di gdp ce ne saranno tante sul punto.
La Cassazione si è pronunciata con la sentenza 11131/09 sulla necessaria presegnalazione e visibilità
Buongiorno avvocato, se di Suo interesse,Le giro una mail che la Polizia Provinciale ha inviato a un cittadino proprio riguardo alla segnaletica cui facevo riferimento. Cosa ne pensa?
QUESTA E' LA LETTERA DEL CITTADINO
Buongiorno.
Desidero segnalare una situazione non chiara.
Vista l'installazione dell'autovelox a Rodengo Saiano, ben nascosto dietro un ponte, ho cercato informazioni sulla sua validità.
Tuttavia ho trovato risposte discordanti.
Ho scritto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Mi hanno risposto che "la postazione deve essere ben visibile, e non sono sufficienti i cartelli che ne segnalano la presenza".
Vi chiedo quindi di valutare la situazione:
- per evitare di avere la scrivania piena di ricorsi
- per evitare di "fregare" il cittadino distratto con metodi poco ortodossi
- se si cerca correttezza si deve offrire correttezza
Non è una contestazione nei vostri confronti, solo una richiesta di collaborazione e dialogo.
Attendo una vostra risposta.
Cordiali saluti
QUESTA LA RISPOSTA DELLA POLIZIA PROVINCIALE
Gentilissimo
In merito alla mail da lei inviataci, sono a comunicarLe quanto segue:
premesso che la normativa riguardante la materia specifica dei rilevatori di velocità senza la presenza dell’agente accertatore è contenuta in numerosi decreti, circolari ministeriali, ecc., cercherò di sintetizzarne i principali;
Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) all’articolo 142, comma 6-bis. recita: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno”.
Con circolare del 14 agosto 2009 prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3 emanava una Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade. L’allegato 1, al punto 7.1, riguardo alle postazioni fisse dice: “Le postazioni fisse di rilevamento della velocità possono essere rese ben visibili attraverso un’opportuna colorazione delle installazioni in cui sono contenute ovvero attraverso la collocazione su di esse di un segnale di indicazione dell’organo operante conforme a quello riprodotto dall’art. 125 reg. esec. C.d.S.”. Il Decreto 15 agosto 2007 (pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/08/2007) infine recita:
“Art. 1.
1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità' sulla rete stradale possono essere segnalate:
a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.
2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocità" ovvero "rilevamento elettronico della velocità", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo.”
Alla luce di quanto esposto, ed in assenza di segnali specifici, approvati dal C.d.S. e quindi autorizzati che indichino specificamente il rilevatore fisso (quale ad esempio il simbolo internazionale del radar, che in Italia non è ammesso) la Provincia di Brescia ha ritenuto di soddisfare alle richieste della normativa nel seguente modo:
a- Installazione di almeno 2 cartelli di pre-segnalazione della postazione, posti a distanza non superiore ai 4 km e non inferiore ai 250 mt. se su strada a 2 corsie per senso di marcia, e 150 mt. su strade a 1 corsia, sopra la sede stradale nel primo caso e a lato nel secondo. Detti segnali riportano la scritta “controllo elettronico della velocità” con due miniature dell’organo operante e sono scritte con il formato previsto per il tipo di strada e per velocità fino a 130 km/h (si ricorda che il limite è di 90 km/h)
b- Installazione sul portale recante la postazione di un cartello indicante l’organo operante, con dimensioni cm. 90x90.
Consci del fatto che l’automobilista bresciano non sia “abituato” a tale genere di controlli, pur non essendo tenuti a farlo abbiamo svolto un’intensa campagna di informazione, soprattutto (a titolo di esempio, allego una pagina del Giornale di Brescia del 15 giugno 2011).
Vorrei chiederLe infine, sempre nell’ottica di una maggiore collaborazione tra cittadini e istituzioni, di volermi trasmettere, qualora lo ritenga opportuno, la risposta da Lei ricevuta dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, al fine di poter meglio affrontare problematiche che, nell’incertezza normativa attuale, hanno comunque la necessità di essere continuamente approfondite.
Cordiali saluti
Responsabile Ufficio Verbali e Depenalizzazioni
POLIZIA PROVINCIALE
Avv. G. Lore
16-07-2012, 14:06
Beh mi pare che ci sia un'apertura al dialogo, anche se nel caso specifico nulla riferisce
però mi sembra che tergiversino.... sottolineano in tutte le salse il fatto che nel caso specifico è ben segnalata ( cosa mai contestata) ma sorvolano volutamente sulla ( non)visibilità dell'apparecchiatura!
nel quesito rivolto alla polizia stradale si domandava la liceità della collocazione di un autovelox posto sul retro di un ponte, loro rispondono ( citando tutta la nortmativa del caso) che la postazione è ben segnalata e sponsorizzata ( articoli sui giornali) ma non rispondono a ciò che era stato loro chiesto. In sintesi, e a Suo parere, il rispetto della normativa riguardante la segnalazione ma il mancato rispetto del requisito della visibilità, dà adito ad un corretto motivo di ricorso? ( nel mio post precedente del 17-09 trova la foto dell'apparecchiatura " incriminata")
Avv. G. Lore
16-07-2012, 17:34
Appunto, nel caso specifico nulla riferisce.
Ci devono essere due presupposti: presegnalazione e visibilità.
Se può provare l'assenza del secondo si può fare ricorso
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