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Visualizza Versione Completa : D. Lgs. 150/2011



Avv. G. Lore
24-09-2011, 17:49
Dal 6.10.2011 entrerà in vigore il decreto in oggetto, riformante tutti i riti civili.
Le opposizioni a sanzioneamministrativa passano sotto il rito del lavoro, il che significa che tutti gli elementi probatori devono essere allegati e indicati nel ricorso introduttivo.
Riporto il testo degli art. 6 e 7 circa le opposizioni a ordinanze e verbale del cds, come vedrete l'art. 7 (verbali) parla di 30 gg. per l'opposizione.
Sto cercando chiarimenti sul punto, perchè il c.d.s. parla di 60 gg. per l'opposizione e non è possibile tale discrasia, mi auguro che sia solo un errore.

Art. 6
Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione
1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non
diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e'
stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze
stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone
davanti al giudice di pace.
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione
e' stata applicata per una violazione concernente disposizioni in
materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della
fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
5. L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale:
a) se per la violazione e' prevista una sanzione pecuniaria
superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria
proporzionale senza previsione di un limite massimo, e' stata
applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
c) quando e' stata applicata una sanzione di natura diversa da
quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione
per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n.
1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
6. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del
codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti
relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione
della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura
della cancelleria, all'opponente e all'autorita' che ha emesso
l'ordinanza.
9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorita' che ha
emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente.
L'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto puo' farsi
rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene
l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri
funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei
proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo
decreto.
10. Alla prima udienza, il giudice:
a) quando il ricorso e' proposto oltre i termini di cui al comma
6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza
addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza
appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo
che l'illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione
allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso l'ordinanza
abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.
11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove
sufficienti della responsabilita' dell'opponente.
12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo'
annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche
limitatamente all'entita' della sanzione dovuta, che e' determinata
in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel
giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica
l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Art. 7
Dell'opposizione al verbale di accertamento
di violazione del codice della strada
1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di
accertamento di violazione del codice della strada di cui
all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito
dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in
cui e' stata commessa la violazione.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla data di contestazione della violazione o di
notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso e' altresi'
inammissibile se e' stato previamente presentato ricorso ai sensi
dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le
violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e
agenti dello Stato, nonche' da funzionari e agenti delle Ferrovie
dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS;
spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state
accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle
regioni, delle province e dei comuni.
6. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del
codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti
relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione
della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura
della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.
8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio
personalmente. L'amministrazione resistente puo' avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati.
9. Alla prima udienza, il giudice:
a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il
ricorso con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza
addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza
appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo
che la illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione
allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso il
provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui
al comma 7.
10. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo'
annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice
accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della
responsabilita' dell'opponente. Non si applica l'articolo 113,
secondo comma, del codice di procedura civile.
11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina
l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il
massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni
successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato
a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore,
con le modalita' di pagamento da questa determinate.
12. Quando rigetta l'opposizione, il giudice non puo' escludere
l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti
dalla patente di guida.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Avv. G. Lore
24-09-2011, 19:01
Dai primi contatti che ho avuto sembrerebbe che non sia un errore, ma che per tutti i verbali elevati successivamente al 6.10.2011 il termine di opposizione sarà di 30 gg.

RIPETO, IMPORTANTISSIMO, DAL 6.10.2011 I VERBALI ELEVATI SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA DOVRANNO ESSERE OGGETTO DI OPPOSIZIONE ENTRO
30 GG. DALLA NOTIFICA, OVVIAMENTE SOLO QUELLI CHE SIOPPONGONO DINANZI AL GDP!!!


La vicenda credo non finirà qua perchè ora abbiamo un assurdo: il ricorso al Prefetto resta svolgibile in 60 gg e quello giudiziale in 30...

nivola1969
04-10-2011, 20:09
Avvocato, buonasera.
E' assurdo!! (ma neanche tanto...siamo in Italia, ahinoi!!):o:o :mad:

Avv. G. Lore
04-10-2011, 20:18
Ormai è il Paese delle barzellette. Ho una grossa pena nel cuore, si sta precipitando nel buio più assoluto in ogni settore, ivi compreso quello giuridico

nivola1969
04-10-2011, 20:25
Ormai è il Paese delle barzellette. Ho una grossa pena nel cuore, si sta precipitando nel buio più assoluto in ogni settore, ivi compreso quello giuridico

Con molta tristezza, convengo con Lei...va sempre peggio.
Le auguro, per quanto possibile, una buona serata.

Avv. G. Lore
06-10-2011, 10:24
Attenzione, attenzione, da oggi è in vigore la nuova normativa.
Per i verbali ELEVATI (e non notificati) dal 6.10.2011 il ricorso al Giudice di Pace sarà spendibile entro 30 gg. e non più 60.
Ripoterò in uage questo topic di settimana in settimana nei prossimi mesi.

nivola1969
06-10-2011, 13:42
Attenzione, attenzione, da oggi è in vigore la nuova normativa.
Per i verbali ELEVATI (e non notificati) dal 6.10.2011 il ricorso al Giudice di Pace sarà spendibile entro 30 gg. e non più 60.
Ripoterò in uage questo topic di settimana in settimana nei prossimi mesi.

Approfitto di questo 3d per una domanda: se il verbale non è "aggiornato" e non vi è la modifica del termine ed erroneamente c'è ancora indicato il termine di 60 giorni dalla notifica per il ricorso al GdP, tale "induzione in errore" potrebbe essere una causa di nullità del verbale stesso?
Di solito "ignorantia legis non excusat" e, appunto, vale per tutti..:D

Avv. G. Lore
06-10-2011, 15:02
In forza della legge 241/90 è motivo di illegittimità dell'ato.
In pratica, però, per le norme processuali l'eventuale indicazione errata dell'atto consente semplicemente la rimessione in termini.
In sostanza il Giudice, atteso che il verbale indica 60 gg. e non 30 gg. per l'opposizione dinanzi al GdP, potrebbe solo dichiarare che il ricorso è comunque ammissibile se proposto oltre i 30 gg. ma entro i 60

nivola1969
06-10-2011, 18:13
Grazie per la delucidazione, Avvocato.
Buona serata.

Avv. G. Lore
06-10-2011, 18:50
Come sempre...si figuri!

Avv. G. Lore
14-10-2011, 16:23
Riporto in auge questo post...ricordo a tutti che i verbali elevati dal 6.10.11 saranno opponibili dinanzi al GdP entro 30 gg. e non più 60

hvezdicka
12-12-2011, 15:52
Buongiorno,
come spesso avviene, mi sembra che, sia la legge che le circolari diano luogo ad incertezze ed interpretazioni.
Come se non bastasse, chi deve poi attuare il tutto, è come se si divertisse a rimescolare ancor di più termini, assunti e iter da seguire..

Io ad esempio ho ricevuto a mezzo posa in data 4/11/2011 un "Verbale di notificazione" con allegata "Relazione di notificazione" per una presunta violazione dell’art. 142/8 C.d.s.
In tale documento si legge" che, l'agente di polizia Tal dei Tali dichiara di aver "notificato" in data 3/10/2011 a mezzo servizio postale, a me medesimo, il verbale redatto in data 29/09/2011 relativo all'infrazione avvenuta il giorno 27/09/2011.

Ora, secondo me già l’uso del termine “notificato” anche se per alcuni aspetti esatto, sarebbe stato molto meglio evitarlo, in quanto potrebbe facilmente trarre in inganno il cittadino, in funzione dei termini per un eventuale ricorso. Infatti per me che ricevo l’atto, la data di “notifica” è il giorno in cui ricevo la comunicazione (o il decimo giorno di giacenza dell’ atto presso l’ufficio postale) e non quando l’agente Tal dei Tali o chi per lui ha spedito l’atto. Quindi i termini per l’eventuale ricorso partono da tale giorno e non da quando l’agente lo ha spedito..
Non è cosi?

Inoltre come se ciò non bastasse nel D.Lgs 150/2011 (http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=d.lgs%20150%2F2011&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.assoarching.com%2Fpublic%2Fd. lgs.-150-2011.pdf&ei=MxTmTsS0N8SL4gTq2LyIBQ&usg=AFQjCNHABFhvDbq9VmMqaEvipCUm6YTZHA&cad=rja) in occasione del quale il legislatore ha voluto ridurre i tempi a disposizione per presentare opposizione alla magistratura di pace, non è affatto esplicita la tempistica di attuazione sui procedimenti in corso.
Infatti la normativa in oggetto all’ art.7 comma 3, così recita: Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero...
Non è equivoco secondo voi, omettere la parola “immediata” fra le parole contestazione e violazione?

Infatti anche la notificazione del verbale è una contestazione, ma non è la “contestazione immediata” alla quale il legislatore evidentemente voleva far riferimento in questo caso. Non è questa un’altra occasione persa per essere estremamente chiari e scansare gli equivoci in funzione dei termini per un eventuale ricorso del cittadino?
Non è così?

In fine, dulcis in fundo, il Ministero dell’Interno con Comunicazione n. 300/A/7799/11/101/3/3/9 (http://www.patente.it/normativa/circolare-30-09-2011-ricorsi)del 30/9/2011 così interviene in merito: “...Pertanto, per tutte le violazioni accertate a partire dal 6 ottobre 2011, le modalità di proposizione del ricorso al Giudice di Pace, ex articolo 204
bis del C.d.S., dovranno essere modificate alla luce della novella normativa, indicando il termine di 30 giorni, anziché gli attuali 60 giorni, entro cui presentarlo. Per le violazioni accertate prima di tale data e non ancora notificate il termine di presentazione del ricorso rimane immutato, ossia 60 giorni.”
..Non so se ridere o piangere... se ci sono o ci fanno...se io sono più deficiente in tale materia o in lingua italiana..bah..

Lo so il post è forse spropositatamente lungo, ma probabilmente a qualcuno servirà per rendersi conto di come stanno le cose e magari, mi viene da pensare (e vorrei tanto sbagliarmi!) che oltre alla ratio delle leggi e dei provvedimenti di attuazione, c’è la ratio dei legislatori e dei burocrati che molto spesso è quella di rendere difficilmente percorribile al cittadino, la strada verso i propri diritti.

Potrebbe essere d’uopo, a me in prima persona ed a tutti quelli che leggono questo forum l’intervento di un edotto in materia, per risolvere ad esempio il mio “dilemma”.

Dati i seguenti dati in riepilogo, posso io intentare ricorso in opposizione presso il Giudice di pace?

- 27/09/2011 data della presunta infrazione all’art. 142/8 del C.d.s.
- 29/09/2011 data di redazione del verbale da parte della Polizia
- 3/10/2011 data della notifica da parte della Polizia a mezzo servizio postale
- 4/10/2011 data del bollo dell’ufficio postale del destinatario
- 6/10/2011 data del ritiro presso l’ufficio postale

Ringrazio anticipatamente per il contributo :)

Avv. G. Lore
12-12-2011, 16:12
Questione 1: il termine è corretto perchè la notifica per il notificante si compie al momento della consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario (in questo caso le Poste) e questo è necessario al fine di rispettare i termini di decadenza o prescrizione operanti nei singoli settori del diritto. Chiaramente il notificato avrà le sue prerogative (in questo caso pagamento o ricorso) al momento del perfezionarsi della notifica nei di lui confronti.

Seconda questione: no, contestazione o contestazione immediata sono la stessa cosa, solo nel caso dell'immediatezza si ha la contestazione della violazione, fuori da tale caso si procede alla notifica del verbale.

Terza questione: onestamente non ho capito il motivo per cui deve ridere o piangere, può spiegarsi meglio?

Come abbiamo più volte detto la riforma del D. Lgs. 150/11 si applica slo per i verbali elevati (ossia accertati) prima del 6.10.11, dunque Lei è nella situazione preriforma con 60 gg. di tempo (che decorrono non già dal giornio del ritiro all'Ufficio postale, bensì da quello in cui ha ricevuto l'avviso dell'avvenuto deposito) sia per il ricorso al Prefetto, che al Giudice di Pace.
Ovviamente dalle date che pone Lei è comunque decaduto dal diritto oppositivo.

Capisco l'esigenza di chiarezza, ma una norma deve usare termini tecnici

Koper
30-12-2011, 05:20
Ma quindi volendo se sono passati piu' di 30 giorni e meno di 60, e voglio comunque fare ricorso al GdP, posso comunque farlo al prefetto e dopo che lo rigetta farlo al GdP?

Avv. G. Lore
30-12-2011, 10:44
Ovviamente

sofia1985
30-07-2012, 13:22
Salve, sono una neofita del forum, appena registrata :-) Ed una studentessa di giurisprudenza che ha deciso di imbarcarsi nel suo primo, coraggioso ricorso (o almeno di valutarne la possibilità!) :-) Scrivo per porre un ulteriore quesito riguardo appunto le modifiche operate dal d lgs 150/2011: il fatto che l'art. 7 espressamente stabilisca che le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento siano regolate dal rito del lavoro implica anche che per il calcolo dei termini non operi la sospensione feriale? Ovviamente essendo entrato in vigore ad ottobre dello scorso anno, mi è difficile trovare giurisprudenza in merito... grazie per l'aiuto :-)

Avv. G. Lore
30-07-2012, 13:27
interessante questione, sarai una bravissima collega.
al momento l'unica giurisprudenza che rileva è quella atavica circa l'applicabilità alle o.s.a. della feriale.
So da varie esperienze che i GdP non sempre propendono per l'applicazione della feriale, dichiarando tardivi i ricorsi e costringendo alle successive impugnazioni.

Morale: in questo quadro se si può presentare il ricorso nei termini sempre meglio.
Allo stato, comunque, per me la sospensione si applica sempre perchè non è sospensione di rito.

sofia1985
30-07-2012, 14:31
Speriamo!!! Al momento sono solo una laureanda che ha deciso di provare ad applicare quel che studia e di mettersi un po' alla prova. Grazie mille per la risposta, nonostante non siano purtroppo disponibili elementi normativi e giurisprudenziali chiarificatori, mi è davvero utile; data l'esperienza da cui promana, seguirò il consiglio ed affretterò i tempi :-)

Avv. G. Lore
30-07-2012, 14:35
al momento il dato giurisprudenziale (l'unica giurisprudenza che rileva in un paese di civil law come be sai è quella di legittimità) dichiara l'applicazione della sospensione feriale, dunque nulla quaestio, dont' worry