Visualizza Versione Completa : Incidente+rifiuto alcoltest ospedaliero
Salve a tutti, è punibile il rifiuto dell'alcoltest (in seguito a incidente senza feriti) su invito dei carabinieri a farlo all'ospedale perchè sprovvisti di etilometro?
All' ospedale che tipo di analisi fanno, esclusivamente ematiche o anche delle urine?
All'ospedale possono usare un etilometro per fare la verifica?
bastians
14-09-2011, 20:26
normalmente all'ospedale fanno il prelievo ematico e niente urine (se si ricerca solo l'alcolemia) e il rifiuto e' punibile e punito come se tu fossi in terza fascia
stralcio dell'art.186
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c).
La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Leggendo tra un forum e l'altro , sul discorso del''invito da parte dei carabinieri di andare con loro all'ospedale per fare la verifica, ci sono discussioni che vertono sul fatto che non si è obbligati ad andare all'ospedale, e che in questo caso il rifiuto non è punibile, salvo in caso di incidente con guidatore in causa ferito.
Ma come al solito ci sono un sacco di opinioni contrastanti :)
puntidisutura
14-09-2011, 22:30
mauaus pensa che io in in quanto guidatore ferito ... essendo in un paese di M ... a ... se me ne fossi andato a piedi lasciando li la macchina incidentata ... adesso guiderei gia e non avrei nemmeno un processo penale sul capo ... !!!!
mauaus pensa che io in in quanto guidatore ferito ... essendo in un paese di M ... a ... se me ne fossi andato a piedi lasciando li la macchina incidentata ... adesso guiderei gia e non avrei nemmeno un processo penale sul capo ... !!!!
Quando accadono queste cose, almeno, chi si trova in buona fede non sfugge, non ha nessun motivo per farlo, io a certi principi ci credo, e credo che questo ti faccia onore. Ma allo stesso tempo se lo stato ha modo di tutelare anche chi suo malgrado si trova in certe situazioni, trovo giusto che nulla venga tralasciato.
In questo caso ci sono degli articoli che parlano chiaro, con i loro pro e i loro contro.
Io mi sono trovato con i carabinieri privi di etilometro e al loro invito ad andare con loro all'ospedale ho rifiutato, non sapendo a quale tipo di intervento sarei incorso.
Poi che loro abbiano verbalizzato alito vinoso etcetc, non quantifica il mio reale stato di ebrezza...tant'è vero che oltre al rifiuto mi è stato verbalizzato il comma 2a che si inscrive nella prima fascia.
Sulla questione del rifiuto a recarsi all'ospedale ci sono diverse discussioni online, alcune di queste avanzate da avvocati e Dottori in Giurisprudenza.
Essendo io totalmente ignorante in materia non posso fare altro che annotare che della questione si discute in ambito professionale è questo mi pone dei dubbi e molte domande.
bastians
15-09-2011, 07:10
il discorso e' che se tu ti rifiuti di fare il test in ospedale e' come se ti rifiutassi di fare l'etilometro, tutto questo perche' le forze dell'ordine pensano che tu abbia bevuto (a prescindere che tu l'abbia fatto o meno) e quindi devono avere una prova, non avendo l'etilometro a portata di mano possono mandarti in ospedale
il discorso e' che se tu ti rifiuti di fare il test in ospedale e' come se ti rifiutassi di fare l'etilometro, tutto questo perche' le forze dell'ordine pensano che tu abbia bevuto (a prescindere che tu l'abbia fatto o meno) e quindi devono avere una prova, non avendo l'etilometro a portata di mano possono mandarti in ospedale
Di seguito il Link di una relazione sul tema:
Guida in stato di ebbrezza: commette reato chi rifiuta il prelievo ematico? - Treccani (http://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_penale_e_procedura_penale/2_Molinaro_guida_ebbrezza.html)
puntidisutura
16-09-2011, 17:33
Quando accadono queste cose, almeno, chi si trova in buona fede non sfugge, non ha nessun motivo per farlo, io a certi principi ci credo, e credo che questo ti faccia onore. Ma allo stesso tempo se lo stato ha modo di tutelare anche chi suo malgrado si trova in certe situazioni, trovo giusto che nulla venga tralasciato.
In questo caso ci sono degli articoli che parlano chiaro, con i loro pro e i loro contro.
Io mi sono trovato con i carabinieri privi di etilometro e al loro invito ad andare con loro all'ospedale ho rifiutato, non sapendo a quale tipo di intervento sarei incorso.
Poi che loro abbiano verbalizzato alito vinoso etcetc, non quantifica il mio reale stato di ebrezza...tant'è vero che oltre al rifiuto mi è stato verbalizzato il comma 2a che si inscrive nella prima fascia.
Sulla questione del rifiuto a recarsi all'ospedale ci sono diverse discussioni online, alcune di queste avanzate da avvocati e Dottori in Giurisprudenza.
Essendo io totalmente ignorante in materia non posso fare altro che annotare che della questione si discute in ambito professionale è questo mi pone dei dubbi e molte domande.
Grazie per l'apprezzamento ... però essendo che se me ne andavo incorrevo nell'art 189 comma 5 .. mi rendo conto che l'onestà non paga in questa nazione di M... ad essere persone responsabili delle proprie azioni si vieene presi per il C .... e questa cosa vorrei tanto dirla al giudice giusto per far capire il sistema giuridico malato in cui viviamo !!! va be scusa e scusate lo sfogo !
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