PDA

Visualizza Versione Completa : Autovelox Villafranca in Lunigiana



Nardox
30-08-2011, 08:29
Buongiorno,
espongo il mio caso.

In data 18.08.2011 mi è stato notificato un verbale autovelox (superamento del limite di
velocità, tra i 40 e i 60 km in più) per violazione rilevata in data 25.06.11 con un autovelox del tipo “Velocar Red&Speed”. Risultato: 514,00 euro da pagare e sospensione della patente.
Nel verbale si dice che l’infrazione è stata commessa sulla S.S. 62 della Cisa nel Comune di Villafranca in Lunigiana al km 25+800.
Il fatto è che il km 25+800 cade in pieno centro cittadino, su un ponte in prossimità del Municipio, dove non risulta esservi mai stato alcun autovelox.
L’autovelox si trova, invece, su un tratto di strada extraurbana in località S.Bernardino, all’incirca al km 24+900, in una zona che appare ricadere al di fuori del territorio comunale di Villafranca in Lunigiana (circa 1 km fuori dal Comune), benchè regolarmente segnalato.
Se è vero che il territorio comunale è delimitato dal classico cartellone a scritta nera e fondo bianco è curioso notare che la zona NORD del Comune è delimitata sia in ingresso che in uscita da cartelloni ben visibili, mentre la zona SUD è delimitata da un solo cartellone visibile per i soli automezzi in ingresso che procedono in direzione NORD, mentre per i mezzi in uscita in direzione SUD non vi è alcun cartellone che indichi il termine del territorio comunale, ma solo un segnale che indica la prosecuzione del limite
dei 50 km/h.
Dunque, l’autovelox risulta posizionato in un punto diverso da quello indicato nel verbale di accertamento, in un tratto della SS42 che, benchè viga il limite dei 50 km/h, sembra ricadere al di fuori del territorio comunale e che, in quel tratto, pare possedere i requisiti di strada extraurbana secondaria.
Ho letto che per installare postazioni fisse in questi tratti di strada, esterni al territorio
comunale, occorre un’autorizzazione prefettizia, che però non è citata nel verbale di accertamento, né è specificato che tipo di classificazione è data al tratto di strada dove sarebbe stato effettuato il rilevamento.
Inoltre ho letto che la Cassazione con sentenza 3701 del 15/02/2011 ha affermato che “l’art. 4 del decreto legge 121/2002 non conferisce al Prefetto il potere di inserire nello specifico elenco una strada facendo uso di criteri diversi da quelli previsti dall’art.2, comma 3, del Codice della Strada; di talchè, ove il Prefetto ecceda nei limiti segnati dalla norma del codice della strada, il giudice ordinario può disapplicare, in via incidentale, l’atto o il provvedimento amministrativo. Di conseguenza l’esame richiesto a tal fine dall’ appellante circa la sussistenza o meno dei requisiti strutturali nel tratto di strada in questione, necessari ai fini dell’inserimento della stessa nel decreto prefettizio, doveva essere compiuto dal giudice d’appello, non trattandosi di attività della Pubblica amministrazione nell’ambito della sua discrezionalità amministrativa”.
Allo stato, se pago la multa e ometto di comunicare i dati del conducente, mi hanno detto che mi viene addebitato un ulteriore importo di circa 270 euro, ma non vengono decurtati
punti dalla patente nè viene inflitta la sanzione accessoria della sospensione.

Tutto ciò premesso, vorrei sapere:
1. Se sussistono fondatamente i requisiti per un ricorso;
2. Nel verbale di accertamento devono essere indicati gli estremi del decreto prefettizio che autorizza il Comune ad abbassare i limiti di velocità in deroga al Cds?
3. In caso di rigetto del ricorso al Prefetto, è vero che viene raddoppiata la sanzione?
4. in caso di rigetto del ricorso dal Giudice di Pace, è vero che viene semplicemente confermata la sanzione?
5. In caso di rigetto del ricorso, al Prefetto ovvero al Giudice di pace, posso comunque omettere di comunicare i dati del conducente per evitare la sospensione della patente?
6. In caso di ricorso, è vero che vengono sospesi i termini dell’accertamento? Ciò è vero anche per la comunicazione dei dati del conducente o è consigliabile informare del ricorso anche l’organo accertatore, in modo che non emetta il verbale di omessa comunicazione dei dati?

Le domande sono molte, ringrazio anticipatamente per la disponibilità.

Avv. G. Lore
30-08-2011, 08:49
Che il velox in quella località non esiste deve provarlo Lei.
Il territorio comunale non è delimitato dalla cartellonistica che come sempre è vetusta e non tiene conto degli sviluppi urbanistici negli anni.
Le faccio un esempio: io sono di Roma e il cartello di fine Roma è posto (a nord) sulla Flaminia ben prima di Saxa Rubra (dov'è la Rai) ed escluderebbe Saxa Rubra, Labaro, Colli d'Oro, tutti quartieri che costituiscono invece Roma.

Alle Sue domande così replico:
1. un parere si da solo carte alla mano;
2. idem come sopra;
3. sì;
4. il GdP ha più facoltà: può sospendere il verbale (in caso di rigetto entro 60 gg. dal deposito della sentenza pagherà la sanzione attuale) oppure indicare in sentenza la somma sovuta (minimo o doppio);
5. sì;
6. no, secondo la giurisprudenza recente sussiste obbligo di comunicazione comunque, posto che Lei ha sempre diritto a non farla e soggiacere al 126 bis

Nardox
30-08-2011, 09:07
Grazie per la risposta, avvocato.
In effetti ho inoltrato via email a Ricorsi.net il verbale e una quindicina di foto che evidenziano le circostanze che ho esposto. Ho ricevuto una risposta positiva, nel senso della percorribilità del ricorso, ma tale risposta era un po' come dire "preconfezionata", per cui volevo qualche ragguaglio in più. Come posso fare in modo che sia Lei a valutare il mio caso?

Avv. G. Lore
30-08-2011, 09:11
La pratica è stata già assegnata e non amo togliare spazio ad altri colleghi.
Se ha avviato già il tutto replichi privatamente a quanto ricevuto sia per motivi di correttezza e che di migliore servizio per Lei atteso che solo chi ha visionato il verbale può essere già pronto per darLe assistenza

Nardox
14-09-2011, 14:04
AGGIORNAMENTO IMPORTANTE:
Ho scoperto che il “centro abitato” del Comune di Villafranca in Lunigiana, come indicato sul sito dell’ANAS, è compreso tra il km 25,300 e il km 27,350 della SS 62 della CISA. Su tale tratto, classificato come interno al centro abitato, vige, ovviamente il limite di 50 km/h. Sui verbali la municipale indica, come luogo dell’accertamento il km 25,800. Questo apparente “errore materiale” nasconde però una clamorosa “trappola”: il tristemente famoso autovelox RED E SPEED è installato infatti al km 24,900 cioè su un tratto di strada statale pur ricadente nel territorio comunale, ma ESTERNO al centro abitato, quindi classificato ai sensi del CDS come strada extraurbana secondaria, dove il limite di velocità dovrebbe essere di 90 km/h. Per abbassare il limite a 50 km/h è stata necessaria un'ordinanza istitutiva dell'ANAS, la quale è stata rilasciata regolarmente...ma a MARZO DEL 2011 (si tratta, per la precisione, dell’ordinanza del Capo Compartimento ANAS di Firenze nr. 31 del 2 marzo 2011). Io sono stato “beccato” a giugno 2011 e quindi non ho nessuna salvezza, ma segnalo che tutti i verbali autovelox emessi dal maggio 2009 al marzo 2011, per difetto della suddetta ordinanza, non possono riferirsi al limite di 50 km/h. In pratica il Comune, commettendo un vero e proprio abuso di autorità, ha istituito e utilizzato per quasi due anni un limite illegittimo. Ne consegue che tutti coloro che hanno ricorsi pendenti per accertamenti anteriori al marzo 2011 possono rappresentarlo nelle sedi competenti e riceveranno sicuramente ragione.

Mi domando se, per il passato, non esista la possibilità di una qualche azione revocatoria o “class action” di sorta.

Avv. G. Lore
14-09-2011, 14:32
http://www.ricorsi.net/forum/autovelox/6274-autovelox-villafranca-e-ricorso.html#post56276