Visualizza Versione Completa : Rimozione forzata in sosta permessa
Buonasera,
ieri sera mi è stata rimossa la macchina da un parcheggio privato (di un supermercato) perchè avevo bloccato una macchina posteggiata davanti a me.
Non erano presenti né cartelli di divieto di sosta essendo un parcheggio che rimane aperto anche dopo l'orario di chiusura del supermercato, né tantomeno cartelli di rimozione forzata.
Hanno il diritto e il potere per rimuoverla o posso contestare la rimozione e il verbale?
Avv. G. Lore
29-08-2011, 18:40
Se il veicolo ostruiva l'uscita di un altro chiaramente vi è obbligo di rimozione
possono spostare la macchina ma non portarla al deposito...! io se non fosse stato per un signore che abitava di fronte avrei potuto denunciare il furto!
Avv. G. Lore
29-08-2011, 20:18
Guardi mi perdoni ma non è come dice Lei e succede spesso che si vada a denunciare il furto e ci si avveda allora che l'auto è stata rimossa.
Non esiste in assoluto che si chiami un carro attrezzi da parte delle FdO e l'auto venga solo spostata.
Se sussistono i presupposto per la rimozione questa avviene, nulla quaestio, come nulla quaestio sul punto che non rileva che non ci fosse un divieto di sosta, perchè questo non legittima la sosta del veicolo che ostacoli un altro veicolo, è un tipico caso di sosta scorretta da rimuovere
Avv. G. Lore
29-08-2011, 20:27
Art. 158.
Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 80 a euro 318 per i restanti veicoli. (2) (3)
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 39 a euro 159 per i restanti veicoli (2) (3)
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
Art. 159.
Rimozione e blocco dei veicoli
1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (2) può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali.
Mi perdoni ma continuo a non vedere il "reato"... La macchina non costituiva intralcio alla circolazione né tanto meno costituiva pericolo, non stavano pulendo le strade...
Avv. G. Lore
29-08-2011, 20:35
Ma ha letto la normativa che Le ho indicato?
Mi pare evidente la violazione commessa
Si ora l'ho vista, avevo postato la risposta nello stesso momento in cui Lei mi ha risposto.
Rimane il fatto che per terra non erano presenti le strisce che delimitavano i parcheggi, come si stabilisce che il suo sia un parcheggio "regolare"?
Avv. G. Lore
29-08-2011, 20:45
Le modalità di sosta sono stabilte dall'art. 157 cds.
Resta poi il fatto che se l'altro veicolo non poteva uscire, significa che Lei è arrivato successivamente e quindi vi è comunque la Sua responsabilità per aver coscientemente posteggiato in modalità illegittima.
Se poi fosse reale che l'altro veicolo sostasse in mniera vietata, questo semplicemente produrrebbe a carico del detto veicolo un'altra sanzione, ma non eliminerebbe il fatto che Lei sia in violazione.
Capisco, beh La ringrazio :)
Buona serata
Avv. G. Lore
29-08-2011, 20:55
Si figuri
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