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Visualizza Versione Completa : cartello autovelox



sonoiola22
29-08-2011, 17:14
A che distanza deve essere posizionato il cartello che avvisa il rilevamento della velocità dall'autovelox ? in caso di minor distanza di quella di legge è possibile fare ricorso?

sonoiola22
29-08-2011, 17:48
preciso l'autovelox di tipo mobile non fisso!

Avv. G. Lore
29-08-2011, 20:04
400m.

sonoiola22
29-08-2011, 20:20
su qualsiasi tipo di strada?anche dove il limite è 50km/h

Avv. G. Lore
29-08-2011, 20:27
sì.

sonoiola22
29-08-2011, 20:50
io ho trovato questo e non da una distanza minima!


Art. 2.

1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocita', e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita' locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocita' deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.



grazie

Avv. G. Lore
29-08-2011, 20:56
La distanza minima è stabilita da alcune circolari ministeriali e dalla celebre sentenza della Cassazione 11131/09

Avv. G. Lore
29-08-2011, 21:00
Recita così la riferita sentenza:“ L'attuale formulazione dell'art. 142 cod. str. (modif. dal D.L. 117 del 3 agosto 2007, conv. dalla legge n.160/2007) prevede che le postazioni di controllo debbano essere segnalate e ben visibili. Anche la circolare 3 agosto 2007 del ministero dell'Interno prescrive la segnalazione almeno 400 metri prima del punto in cui l'apparecchio di rilevamento della velocità era collocato. Il D.M.15 agosto 2007 e la circolare ministeriale dell'8 ottobre 2007 ribadivano l'esigenza di segnalare le postazioni di controllo con adeguato anticipo e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento”.

alesv8
30-08-2011, 20:09
Ho ricevuto una multa per eccesso di velocità con postazione autovelox posta a circa 30 m da dove è ubicato il cartello con sfondo bianco recante la segnalazione di strada soggetta a rilevamento elettronico della velocità. Secondo quanto riportato sopra in questa discussione, la sentenza della Cassazione 11131/09 può essere portata a supporto del ricorso? Nel verbale è chiaramente espresso il civico dove si trovava la postazione autovelox, mentre la distanza dal cartello (non riportata nel verbale) l'ho calcolata io direttamente in loco. Oltre a ciò, presumo che la postazione sia in ambito urbano (al limite del confine comunale, posto 40 m prima), ma tuttavia l'inizio del centro abitato non è segnalato con apposito cartello.
Grazie

Avv. G. Lore
30-08-2011, 20:13
è motivo di ricorso

alesv8
30-08-2011, 20:21
Grazie per la tempestività. Sorge quindi il problema di come provare che la distanza tra postazione autovelox e cartello sia 30 m. E' necessario produrre un documento ufficiale o simile? Tipo una "perizia" da parte di uno specialista (ingegnere)?!

Avv. G. Lore
30-08-2011, 20:35
Il verbale cosa dice sulla presegnalazione?
se non dice nulla Lei deve limitarsi a dedurre la mancata presegnalazione, l'onere della prova in questo caso non è su di Lei

alesv8
30-08-2011, 20:38
E' riportata nel verbale la seguente dicitura: "Si da atto che sul posto è presente adeguata segnaletica di preavviso."

Avv. G. Lore
30-08-2011, 20:41
e allora la vicenda si complica perchè Lei deve provare che al momento dell'infrazione la segnaletica fosse insufficiente.
Di certo non può farlo, almeno assorbentemente, attraverso una consulenza tecnica.
Si potrebbero fare delle foto a corredo.

alesv8
30-08-2011, 20:44
Infatti, anche la mia idea era quella di provare con della documentazione fotografica in allegato. Eventualmente possono essere utilizzate a corredo le foto presenti su Street View di Google che riportano la data dello scatto: mi spiego meglio, da Street View (foto antecedente alla multa) e da foto odierne, la situazione della segnaletica non è modificata. Si può dedurre quindi che il cartello sia sempre stato in quella posizione.
La ringrazio per la disponibilità.

Avv. G. Lore
30-08-2011, 20:48
Si figuri

Tatin
07-02-2012, 19:01
Nel marzo 88 ho ricevuto una contravvenzione per eccesso di velocità (limite 50km/h viaggiavo a 75km/h) rilevato da un autovelox fisso. Ho presentato ricorso basandomi su varie motivazioni una fra tutte la taratura dello strumento, e alla prima udienza dell’aprile del 2010 non ho avuto riscontro. Essendo la sentenza della Cassazione n°11131 del marzo del 2009 ovvero successiva alla presentazione del ricorso, il GdP mi ha dato la possibilità di poterla inserire nel ricorso stesso rinviando l’udienza al marzo del 2010. Alla seconda udienza ho argomentato il fatto che la sentenza stabiliva una distanza minima di 400 metri fra lo strumento e la presegnalazione, citando fra l’altro anche la circolare 3 agosto 2007, l’art. 142 del c.d.s. e legge 160, il D.M. 15 agosto 2007, e la Circ. Minist. Dell’8 ottobre 2007; mentre il cartello si trovava e si trova tutt’ora a circa 225 metri, e 25 metri prima di questo era presente il cartello che indicava il termine del limite di 70 km/h ed inizio dei 50 km/h (documentato da fotografie che ho consegnato). Ho anche comunicato che, calcoli alla mano, la mia vettura alla velocità di 75km/h (quindi in regola con il limite precedente di 70km/h) avrebbe percorso la distanza fra cartello e apparecchio in appena 10,8 secondi, sicuramente insufficienti.
Il GdP ha preso atto delle mie dichiarazioni e mi ha dato l’opportunità di rinviare ulteriormente l’udienza in attesa che venisse fatta dopo pochi mesi una perizia sulla zona in cui si trova l’autovelox.
Domani avrò l’udienza e dal momento che, suppongo che la perizia sia stata fatta, il cartello di presegnalazione si trova ancora alla medesima distanza; mi chiedo a questo punto se la distanza minima dei 400 metri, stabilita dalla Cassazione, vale anche per le postazioni fisse e non solo per le mobili? Ci sono altre motivazioni che posso portare a mia difesa.
Ringrazio per la disponibilità.

Avv. G. Lore
07-02-2012, 19:44
Ormai ciò che ha eccepito e dedotto non è più modificabile (e ciò che Le ha concesso il Giudicente è irrituale e motivo di impugnazione dell'eventuale sentenza di accoglimento...ma stiamoci zitti e non portiamo male :) ).
Altro non può fare dunque che insistere nella domanda di accoglimento del ricorso.

Due piccole considerazioni:
1. non capisco cosa sia questa perizia (una ctu? ma alora il perito lo paga la parte processuale e poi che si perizia il perito?);
2. il ricorrente non può lamentare il vizio di taratura; o lo prova o non può essere motivo di ricorso (conseguenza della giurisprudenza della Suprema Corte che ha sottratto i velox dalla legge sulla metrologia invertendo l'onere della prova).

Tatin
07-02-2012, 21:07
Mi sembra di aver capito che la perizia, pagata da non so chi, sarebbe servita per togliere una volta per tutte i dubbi e le lamentele che affliggono gli automobilisti che transitando su quel tratto di strada, incorrono in sanzioni. I ricorsi sono tantissimi ed il rappresentante del Comune, il Comandante della Polizia Urbana staziona nell'ufficio del GdP buna parte delle mattinate.

Il vizio di taratura è stato lamentato riferendosi a grossi problemi, anche di tipo giudiziario, che la societa che gestisce il velox, ha avuto nel 2008 in un Comune adiacente ma che non ha però sfiorato questa installazione fissa.
Conferma che la sentenza 11131 della Cassazione può essere applicata, come nel mio caso, anche ad una apparecchiatura fissa?
Ringrazio e saluto con cordialità

Avv. G. Lore
07-02-2012, 21:25
Sì, anche se di questo procedimento tante cose nn mi tornano :)

alexbern
09-02-2012, 11:46
Da queste discussioni ho potuto apprendere grazie a voi che la distanza minima di avviso della presenza di un autovelox deve essere minima di 400 m e non di meno.
Vorrei sapere se esiste anche la distanza massima a cui deve essere presente lo stesso segnale dall'autovelox interessato.
Grazie.

Avv. G. Lore
09-02-2012, 11:51
4 km.