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Vincenzo1098
25-08-2011, 13:49
Buongiorno a tutti sono nuovo, prima di domandare ho cercato una risposta nel forum ma senza successo se invece qualcuno aveva già fatto lamia stessa domanda me ne scuso in anticipo.
Veniamo ai fatti,
Nel mese di giugno tornavo dalla riviera adriatica (Misano) verso Milano in automobile rimorchiando il mio motociclo , quindi auto con rimoschio.
Percorrevo l'autostrada ad una velocità media costante di 130km/h quindi oltre il limite. Ora mi arrivano 6 contravvenzioni da € 1.000,00 l'una. :o
Tutte identiche con decurtazione dei punti e sospensione della patente.
C'è un sistema per diminuire il mio sacrificio?:p
Grazie
era proprio un rimorchio? non un carello appendice?
Avv. G. Lore
25-08-2011, 14:16
Possiamo verificare (se invia i verbali) se presentano motivi di opposizione o meno.
nivola1969
25-08-2011, 14:38
Buongiorno a tutti sono nuovo, prima di domandare ho cercato una risposta nel forum ma senza successo se invece qualcuno aveva già fatto lamia stessa domanda me ne scuso in anticipo.
Veniamo ai fatti,
Nel mese di giugno tornavo dalla riviera adriatica (Misano) verso Milano in automobile rimorchiando il mio motociclo , quindi auto con rimoschio.
Percorrevo l'autostrada ad una velocità media costante di 130km/h quindi oltre il limite. Ora mi arrivano 6 contravvenzioni da € 1.000,00 l'una. :o
Tutte identiche con decurtazione dei punti e sospensione della patente.
C'è un sistema per diminuire il mio sacrificio?:p
Grazie
Il Tutor, purtroppo, non distingue tra auto e rimorchio e autocarro e, dunque, il limite massimo non era 130 km/h :(
Vincenzo1098
25-08-2011, 19:01
Si era un carrello appendice, scusate credevo fosse chiaro, e il limite è 80 Km/h.
Domani provvederò ad inviarvi i verbali, ma credo che siano a posto. Quello che mi domandavo è che visto che ne ho presi 6 nel giro di 2 ore se si poteva richiedere una rateizzazione o meglio spendere un po meno.
nivola1969
25-08-2011, 20:32
Il CdS prevede la rateizzazione delle sanzioni, ma non credo che sia il tuo caso:
Articolo 202-bis. Rateazione delle sanzioni pecuniarie.
1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a €10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di €1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 208.
È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, l’autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera €2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera €5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l’importo dovuto
supera €5.000. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a €100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
5. L’istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all’articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all’articolo 204-bis. L’istanza è comunicata dall’autorità ricevente all’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il
provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l’istanza si intende respinta.
6. La notificazione all’interessato dell’accoglimento dell’istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all’articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del
presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L’accoglimento dell’istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l’organo accertatore.
7. In caso di accoglimento dell’istanza, il comando o ufficio da cui dipende l’organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell’articolo 203.
8. In caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.
9. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze,
del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 10 dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Vincenzo1098
26-08-2011, 07:46
Grazie Nivola x la tua risposta. Non so dove se su questo forum o altrove avevo letto un post che diceva che in casi come il mio cioè di verbali consecutivi si prendeva il verbale con la multa + alta e la si moltiplicava per 3 e si pagava solo quella, sono sicuro di non essermelo sognato ma a questo punto credo sia una bufala, giusto?
Si era un carrello appendice, scusate credevo fosse chiaro, e il limite è 80 Km/h.
Domani provvederò ad inviarvi i verbali, ma credo che siano a posto. Quello che mi domandavo è che visto che ne ho presi 6 nel giro di 2 ore se si poteva richiedere una rateizzazione o meglio spendere un po meno.
forse mi sbaglio ma un carrello appendice è considerato parte integrante del veicolo e quindi il limite di velocita' è 130km/h
I carrelli appendice sono dei veicoli che vengono trainati, con massa massima complessiva a pieno carico non superiore a 750 kg.; non possono essere paragonati a rimorchi perché presentano dimensioni notevolmente inferiori, si tratta di veicoli privi di motore che possono circolare su strada soltanto se abbinati ad un autoveicolo.
COSA DICE IL CODICE
Il carrello appendice si considera parte integrante dell’autoveicolo che lo traina, purché rientrante nei limiti di massa e di sagoma previsti dagli articoli 61 e 62 dl 285/92. Esso è definito nell’ultimo comma dell’art. 56 del Codice della Strada, a non più di due ruote, destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili. Il suo uso deve essere di tipo privato e non professionale e non può essere adibito al trasporto di merci per conto terzi. Ogni carrello appendice deve essere individuato con un numero progressivo di costruzione punzonato anteriormente sul lato destro del telaio a cura della fabbrica costruttrice; non è soggetto ad autonoma immatricolazione ma deve essere abbinato ad uno specifico veicolo trattore annotando sulla carta di circolazione di quest’ultimo i dati identificativi del carrello stesso.. Questa operazione deve essere effettuata presso gli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri (ex Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile), presentando fisicamente alla verifica entrambi i veicoli.
DA CHI VENGONO TRAINATI?
I carrelli appendice sono trainabili da autoveicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, (in genere autovettura o autocarro di categoria N1) gli stessi sono privi di propria targa ma hanno apposta la sola targa ripetitrice dell’autoveicolo trainante anch’essa rilasciata dagli Uffici Periferici del D.T.T. dietro specifica richiesta. Occorre che l’autoveicolo trainante sia munito di gancio di traino per il quale deve essere stato effettuato aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’art.78 codice della strada. L’impiego del carrello appendice è chiaramente condizionato dallo specifico abbinamento alla vettura motrice ed alle limitazioni imposte dalla sua effettiva destinazione d’uso. Ulteriori aspetti peculiari di uso sono dati dal fatto che sul carrello appendice il carico non può sporgere dalla sagoma dello stesso né in lunghezza né in larghezza. Inoltre, la sua larghezza massima non deve comunque superare quella dell’autoveicolo trattore e l’altezza massima non deve essere superiore a 2,50 m.
I carrelli appendice si distinguono nelle seguenti sotto categorie in relazione alle loro dimensioni, alle masse massime ammissibili nonché alla massa a vuoto del veicolo trattore.
1° categoria : carrello con lunghezza massima di 2,00 m. (compresi gli organi di traino), larghezza massima di 1,20 m. e massa complessiva a pieno carico massima di 300 kg, abbinabile ad autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg.
2° categoria : carrello con lunghezza massima di 2,50 m. (compresi gli organi di traino), larghezza massima di 1,50 m. e massa complessiva a pieno carico massima di 600 kg, abbinabile ad autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000 kg.
3° categoria: carrello con lunghezza massima di 4,10 m. (compresi gli organi di traino), larghezza massima
di 1,80 m. e massa complessiva a pieno carico massima di 2000 kg., abbinabile ai soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg.
ATTENTI ALLA PATENTE
La patente B autorizza a guidare un veicolo con un peso complessivo fino a 3,5 t. ,
- anche se trainante un rimorchio leggero (fino a 750 kg a pieno carico)
- anche se trainante un rimorchio non leggero con massa a pieno carico non eccedente la massa a vuoto della motrice e tale che la somma dei pesi a pieno carico dei due veicoli (motrice + rimorchio) non superi le 3,5 t.
COSA RICORDARE
I carrelli appendice non sono soggetti all’obbligo della copertura assicurativa di cui all’art.193/1 del Codice della Strada e in più seguono le sorti dell’autoveicolo che li traina per le scadenze relative agli obblighi di revisione di cui all’art.80 del codice della strada, (entro il quarto anno dalla prima immatricolazione e successivamente ogni due anni ).
OBBLIGHI E NORME DI COMPORTAMENTO
I carrelli appendice possono essere agganciati solamente all’autoveicolo sulla cui carta di circolazione sono annotati. Quando si traina un carrello appendice è come se si stesse guidando un autoveicolo isolato, in quanto il carrello è considerato parte integrante del veicolo trainante. Le norme da osservare sono quindi le stesse di una normale autovettura; per tutte ricordiamo i limiti di velocità: 50 km/h nei centri abitati, 70 km/h nelle strade urbane di scorrimento (segnalate da appositi cartelli), 90 km/h sulle strade extraurbane secondarie, 110 km/h sulle strade extraurbane principali (superstrade), 130 km/h sulle autostrade.
nivola1969
26-08-2011, 13:42
Grazie Nivola x la tua risposta. Non so dove se su questo forum o altrove avevo letto un post che diceva che in casi come il mio cioè di verbali consecutivi si prendeva il verbale con la multa + alta e la si moltiplicava per 3 e si pagava solo quella, sono sicuro di non essermelo sognato ma a questo punto credo sia una bufala, giusto?
Prego, figurati ;)
A questo punto conviene aspettare qualche esperto in materia.
Io, nel mio piccolo, mi sono limitato a segnalarti ciò che dice il CdS in materia...ma le vie della legge, sono infinite!!
Quindi, prima di disperare, attendiamo la fine delle ferie e la risposta di qualche Avvocato che non tarderà ad arrivare ;)
Ti saluto.
Avv. G. Lore
26-08-2011, 13:46
Caro utente, la possibilità di pagare il triplo della sanzione è previsto dal cds, ma solo quando con un'unica azione si violi più norma di legge.
A rigor di logica le Sue condotte sono più di una, ma la possibilità di eccepire la continuità dell'illecito in teoria è fattibile.
Il dubbio però è dato dal fatto che i verbali probabilmente sono stati elevati da enti diversi, con competenze territoriali diverse e quindi diventa impossibile (se così fosse) fare un ricorso unico e nessun Giudice potrà disporre la continuità.
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