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Visualizza Versione Completa : Multa Porto sa Ruxi - Villasimius



smart181px
22-08-2011, 00:09
Gentilissimi,

ieri di rientro dalla spiaggia io come altri abbiamo trovato la sorpresa. multa per divieto di sosta con l'Art. 157/3

3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi nè, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.

Li come in altre zone di Villasimius e dintorni si è sempre parcheggiato, e con la comparsa di alcune aree che sono state messe a pagamento ecco la sorpresa a chi lascia la macchina come potete vedere nelle foto alla mia macchina, in alcune foto di cui posto il link: (una galleria)




ora, ho trovato una bella pagina facebook e un blog che parla della problematica e anche un servizio al tg sardo dei primi di luglio

blog

facebook



servizio su videolina (televisione locale)




ovviamente nessun divieto di sosta con cartello

e tutta una serie di anedotti legati a chi si trova a gestire il parcheggio a pagamento (es: richiesta di sapere dove si è parcheggiato)

tutti noi che stiamo discutendo del fatto di avere ragione o meno concordiamo che di truffa legalizzata si tratta, in quanto le macchine sono ben aldifuori della carreggiata (zona non urbana) e nessun cartello con segnalazione di divieti vari.

le risposte ridicole ottenute da alcuni vigili urbani lette sul facebook su linkato e sul blog sono uno spasso (qui ce il divieto, non è colpa nostra se la provincia non mette i cartelli :o:eek::confused: )

ovviamente è una questione sia economica che di giustizia (sia morale che materiale, anche perchè ci stanno togliendo il mare... ma soprassediamo, stiamo al punto di vista del codice :mad: )

possiamo fare qualcosa? secondo me si può riunire un bel po di gente, anche che ha già pagato...

a proposito, è il caso di pagarla comunque e poi fare il ricorso? (ove sia possibile?)

grazie tantissime,

Andrea - Cagliari

Avv. G. Lore
22-08-2011, 12:31
1. il semplice preavviso lasciato sul parabrezza non è atto opponibile;
2. allo stato o paga (e decade dal diritto oppositivo) o attende la notifica del verbale;
3. un parere si può dare solo una volta verificato il verbale;
4. Purtroppo da ciò che dice non vedo molti motivi di ricorso.

smart181px
22-08-2011, 15:58
Gent.mo Avv. Lore intanto grazie per la risposta!

mi dice quindi che devo attendere la notifica della multa a casa? a quel punto potrà darci un parere?

mi dice anche che se pago ora l'avviso non posso più fare ricorso?

se la multa è 39€ sa a quanto ammonta con il diritto di notifica?

Grazie,

Andrea - Cagliari

Avv. G. Lore
22-08-2011, 16:05
1. se vuole prvare a fare ricorso (difficile) sì;
2. sì;
3. circa 10 euro in più.

seba77
19-09-2011, 22:30
io sono stato multato per la medesima infrazione. evidentemente si tratta di una multa non contestabile. tuttavia il preavviso di pagamento che ho trovato sul parabrezza ha indicata la località della presunta infrazione (porto sa ruxi), ma non ha indicati nè il numero civico nè il km di altezza della strada provinciale. vorrei porre quindi il seguente quesito: un vizio di forma simile a livello del preavviso di pagamento diventa poi contestabile una volta ricevuta la multa vera e propria a casa o sarebbe meglio pagare entro i 5 giorni? altra cosa: esiste possibilità di fare ricorso al giudice di pace di cagliari gestendo il tutto da un'altra regione, senza doversi presentare all'udienza? (vivo in veneto per cui l'eventualità di pagare un biglietto aereo per raggiungere cagliari mi andrebbe a vanificare qualsiasi tentativo di vedermi tolta una multa di 39 euro) in caso non sia possibile, non siamo di fronte ad un evidente circostanza di leso diritto di autodifesa?

Avv. G. Lore
20-09-2011, 07:40
1. tutto ciò che riguarda il preavviso è irrilevante, comunque il civico (o km. di riferimento) per costante giurisprudenza non è elemento necessario;
2. dalla riforma dei riti civili che verrà presto sottoscritta dal Presidente della Repubblica le o.s.a. si svolgeranno secondo il rito del lavoro e verrà espressamente previsto che anche in caso di mancata comparizione il Giudice dovrà valutare il merito del ricorso e decidere su questo. Ovvio che la presenza in udienza è sempre consigliabile;
3. non sarebbe comunque alcuna limitazione del diritto all'autodifesa, semplicemente perchè questo diritto non esiste. Esiste il diritto di difesa e per questa particolare materia vi è la facoltà dell'autodifesa. Ovvio che il cittadino che vuole muoversi in autodifesa deve comunque rispettare i principi basilari della procedura civile, tra cui quello della competenza territoriale in forza del quale è competente il Giudice del luogo in cui ha la residenz/sede il convenuto o è sorta l'obbligazione.

seba77
20-09-2011, 07:55
La ringrazio per la chiarezza.
saluti

Avv. G. Lore
20-09-2011, 07:57
A Lei