argo3376
02-08-2011, 18:03
sono stata fermata ll'ingresso di un'arena concerti dalla gdf con i cani poliziotto, su invito della gdf ho consegnato quanto avevo con me ossia 3 spinelli di haschish
mi hanno redatto il verbale di sequestro e hanno messo un peso di 0.24 gr.
secondo me si sono sbagliati, dato che mi hanno detto che convenzionalmente calcolano 0.8 gr per spinello, ossia 2.4 gr...comunque quello che chiedevo è nelle analisi fanno una valutazione anche del peso e se si quale fa fede, il verbale o le analisi, oppure misurano solo il THC?
altra domanda ...dato che è la prima volta e che non stavo guidando nè ero a bordo di un'auto è sicuro che mi ritirino la patente? possono disporre i controlli per accertare la positività anche a posteriori?
grazie
gigi sullivan
03-08-2011, 09:56
L’ART. 75 - Se la sostanza stupefacente è detenuta per uso personale la legge (art. 75 del Dpr 309/90) prevede la sospensione o il divieto di ottenere uno o più documenti fra patente, porto d’armi, passaporto e carta d’identità a fini di espatrio, permesso di soggiorno per gli stranieri . La durata della sanzione va da un periodo minimo di un mese al massimo di 12 mesi; nel caso delle patenti di guida la sospensione può durare fino a tre anni. Inoltre, nel caso in cui la persona, al momento del fermo, abbia la disponibilità immediata di un veicolo la legge prevede il ritiro immediato della patente per 30 giorni, e nel caso di un ciclomotore il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo (sempre per 30 giorni).
Le sanzioni vengono comminate dal Prefetto a seguito di una segnalazione da parte degli organi di pubblica sicurezza che hanno accertato l’illecito amministrativo. Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione l’interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive. Poi si viene chiamati a colloquio. Nel caso di minorenni sono inviati al colloquio anche i genitori. Contro le sanzioni comminate dal Prefetto è possibile far ricorso, entro 10 giorni dalla notifica, presso il giudice di pace. (comma 9 art.75 del D.P.R. 309/90)
Da segnalare che la legge 49/2006 ha inserito l’articolo 75bis che prevede la possibilità per il Questore di comminare misure di sicurezza, nei confronti di persone considerate “pericolose” in quanto già condannate, anche in via non definitiva, per reati contro la persona, il patrimonio, che abbiano già violato il testo unico sugli stupefacenti, o siano destinatari di misure di prevenzione o sicurezza. In questo caso le misure applicate, che possono durare fino a due anni, riguardano: l’obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana in questura o in caserma, il divieto di frequentare determinati locali, il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, l’obbligo di rientrare in casa a una certa ora o il divieto di condurre veicoli a motore. Tali misure di sicurezza, ad ogni modo, devono essere convalidate dal giudice di pace.
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