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Visualizza Versione Completa : Autovelox 104/C2



cesma
31-07-2011, 00:19
Alcune informazioni su cui vorrei avere delucidazioni.

Ho ricevuto verbale in merito a contestazione fatta con autovelox 104/C2.
Ora al momento della contravvenzione l'auto su cui era posizionato il dispositivo stava dietro un guard rail (cartelli di segnalazione a 150 mt con limite a 60 km/h in fase di verifica per quanto riguarda le distanze) e l'agente non era visibile al che ho fotografato l'auto dei vigili. Non è dato sapere se il vigile fosse o meno in auto fatto stà che non era visibile nessuno. Dico ciò per rifarmi alla sentenza (G.d.P Mantova Sentenza 620/2005 del 04/05/05). Secondo voi posso basare il mio ricorso su questi presupposti?

Grazie

PS via seminario 6 cremona è la strada in questione visionabile tramite googlemap, giusto per farsi un'idea.

Avv. G. Lore
31-07-2011, 15:09
In Italia non c'è alcuna cogenza del precedente giurisprudenziale, specie di sentenze di giudici di merito come i Gdp e addirittura del 2005.
Tra l'altro l'onere della prova della mancata visibilità è Suo, cioè deve provare questa vicenda

cesma
31-07-2011, 19:40
Grazie della risposta.
Mi rendo conto perfettamente delle notevoli differenze del nostro sistema giurisprudenziale rispetto a quello per esempio americano, ma il codice della strada quello dovrebbe essere dal 2005 a oggi salvo aggiornamenti.
Per quanto riguarda il provare quanto da me sostenuto mi sono premurato di fotografare l'automobile dei vigili in cui si nota il veicolo dietro un guard rail e senza nessun vigile nei pressi dello stesso.....non appena scaricherò la foto dal cellulare la posterò.
Avendo una foto che mi dice in merito al ricorso?

Avv. G. Lore
01-08-2011, 06:31
A parte che il c.d.s. dal 2005 a oggi non è lo stesso, avendo ridevuto ben tre riforme (tra cui quella di Agosto scorso sostanziale), non è tanto questa la questione, bensì il punto è che una sentenza di un giudice di merito non può avere una sua rilevanza, atteso - appunto - il carattere della detta Magistratura.
Può rilevare una sentenza dalla Cassazione, che essendo Giudice di legittimità, fissa dei principi di diritto a cui il Giudice che ha emanato la sentenza cassata deve uniformarsi, ergo il detto principio può avere una sua rilevanza erga omnes, anche se poi nella prassi tutt sappiamo che la Cassazione nel tempo si contraddice, muta orientamento e, a tal proposito, devono intervenire le Sezioni Unite.
La foto non la posti, se gradisce un parere invii verbale e foto agli indirizzi a inizio pagina.
Può essere comunque importante, anche se non assorbete perchè una foto non può assicurare al 100% che sia stata scattata in quel mentre e se non ben fatta non può assicurare che si tratti di quello stato dei luoghi.

Solo per il gusto della disquisizione, atteso che Lei appare conoscere bene la materia e me ne congratulo, la differenza è tra sistemi di Civil Law (noi) e Common Law (Regno Unito).
Gli U.S.A. sono un sistema misto, posto che alcuni stati sono di Common Law (la maggioranza), ma altri di Civil Law (come la Lousiana).

cesma
03-08-2011, 19:41
Avvocato, per quanto riguarda la foto in questione le garantisco la perfetta riconoscibilità del luogo mentre per la data fa fede quella del cellulare con cui è stata scattata poichè non sarebbe altresì alterabile. Vedrò di inviare se mi sarà possibile.

La ringrazio comunque per i suoi validi supporti.Credo comunque non convenga imbarcarsi in una causa e forse ora a mente fredda me ne rendo conto.

Avv. G. Lore
04-08-2011, 06:43
La riconoscibilità dei luoghi la deve stabilire il Giudice purtroppo e questo o è del posto o deve capirese la strada è quella o meno, mediante indicazioni delle segnaletiche in loco o targhe delle vie comunali.
A prescindere dalla Sue valutazioni sul procedere o meno Le auguro buone vacanze se le stesse sono prossime