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Visualizza Versione Completa : VELOMATIC 512 e mancata contestazione immediata



DiegoMa
28-07-2011, 10:42
Buongiorno a tutti.

Vorrei sottoporre a tutti gli utenti ed amministratori del forum quanto ho verificato sul conto del VELOMATIC 512.

Come sarà certamente capitato a molti di voi, anche io ho subito l'ennesimo assalto "predatorio" da parte di una piccola amministrazione comunale che, al fine di garantirsi le millemila sagre di ogni genere ed i connessi fuochi artificiali, pensa bene di rimpinguare le proprie casse sfruttando la circostanza favorevole che una SS transiti sul proprio territorio.
Il tutto, ovviamente, a spese degli utenti della strada.

Per correttezza aggiungo che il motivo per il quale mi sono voluto documentare ed andare oltre, questa volta, è che l'infrazione contestatami è di aver superato di 6 km/h il limite imposto (fatta la dovuta tara dei 5 km...in pratica andavo ad 81 in un tratto da 70)!!.

A me è sembrata, a questo punto, una questione di principio, che forse mi costerà più dei 59 euro della contravvenzione, ma alla quale vorrei andare a fondo.

Quel che ho scoperto, girando sul web, è che il VELOMATIC prevede, nel libretto di istruzioni, la possibilità di funzionare "a distanza", rendendo pertanto ricorribili (a mio modesto avviso) le contravvenzioni elevate con tale strumento e non immediatamente contestate, ricorrendo alla formuletta "di stile" dell'apparecchio che "non consente di accertare la velocità se non dopo il passaggio...".

In pratica, e lo sanno tutti, i Comuni oramai "fanno cassa" (e non prevenzione) grazie all'art.201 co. 1 bis lett. e, che più di qualche GdP ha provato a sindacare anche sotto il profilo della Costituzionalità, ma sempre con pessima sorte.

Quindi potrebbe risultare utile sapere che l'apparecchio VELOMATIC 512 prevede la possibilità:
1) di installare una prolunga (della lunghezza ritenuta opportuna) tra l'apparecchio stesso ed il display sul quale compare la velocità;
2) di utilizzare un RTV che svolge il medesimo compito della prolunga attraverso due palmari collegati via radio.

Ciò posto, ritengo a questo punto che la "contravvenzione" possa essere contestata per la erroneità delle indicazioni in essa riportate, laddove dice, per l'appunto, che "la contestazione immediata dell'infrazione non è stata effettuata ai sensi dell'art.201 co. 1 bis lett. e in quanto le caratteristiche tecniche dello strumento non consentono di accertare la velocità se non dopo...impossibile fermare il veicolo in tempo utile".

O con una prolunga, o con un RTV, era ben possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari, bastava posizionare una pattuglia a 150 m dall'apparecchio ed era fatto.

Dunque è sufficiente una banalissima prolunga, o due ricetrasmittenti e, con piccolissima spesa da parte delle amministrazioni comunali, l'autovelox tornerebbe ad avere la sua funzione di prevenzione degli incidenti e non quella, oramai palese, di indiscriminata e generalizzata aggressione ai patrimoni degli utenti della strada.


Sarà particolarmente gradito un vostro parere.

Avv. G. Lore
28-07-2011, 10:55
Purtroppo è inutile agire sul punto, sia perchè la questione è superata da tempo, sia perchè la Cassazioen è chiara sul punto.
Leggi qua http://www.ricorsi.net/forum/autovelox/8029-cassazione-civile-sez-ii-ordinanza-27-06-2011-n-14217-a.html


"Gli ermellini citano la disposizione di cui alla lettera f) del primo comma dell’art. 142 C.d.S., dalla quale si evince che non sussiste l’obbligo di contestazione immediata per gli accertamenti delle violazioni stradali poste in essere mediante strumenti elettronici gestiti in modo diretto dalla polizia e nella loro disponibilità."

DiegoMa
28-07-2011, 11:17
Grazie per la tempestività del parere.

Io, per la verità, pensavo fosse possibile contestare non tanto il fatto che la contestazione immediata non ci si stata, quanto il fatto che le indicazioni riportate nel verbale "a corredo" della mancata contestazione immediata sono false, viziando dunque l'atto.

Che ne pensa?
Grazie

Avv. G. Lore
28-07-2011, 11:20
Penso che è assorbente che il c.d.s. preveda il non obbligo della contestazione immediata