DiegoMa
28-07-2011, 10:42
Buongiorno a tutti.
Vorrei sottoporre a tutti gli utenti ed amministratori del forum quanto ho verificato sul conto del VELOMATIC 512.
Come sarà certamente capitato a molti di voi, anche io ho subito l'ennesimo assalto "predatorio" da parte di una piccola amministrazione comunale che, al fine di garantirsi le millemila sagre di ogni genere ed i connessi fuochi artificiali, pensa bene di rimpinguare le proprie casse sfruttando la circostanza favorevole che una SS transiti sul proprio territorio.
Il tutto, ovviamente, a spese degli utenti della strada.
Per correttezza aggiungo che il motivo per il quale mi sono voluto documentare ed andare oltre, questa volta, è che l'infrazione contestatami è di aver superato di 6 km/h il limite imposto (fatta la dovuta tara dei 5 km...in pratica andavo ad 81 in un tratto da 70)!!.
A me è sembrata, a questo punto, una questione di principio, che forse mi costerà più dei 59 euro della contravvenzione, ma alla quale vorrei andare a fondo.
Quel che ho scoperto, girando sul web, è che il VELOMATIC prevede, nel libretto di istruzioni, la possibilità di funzionare "a distanza", rendendo pertanto ricorribili (a mio modesto avviso) le contravvenzioni elevate con tale strumento e non immediatamente contestate, ricorrendo alla formuletta "di stile" dell'apparecchio che "non consente di accertare la velocità se non dopo il passaggio...".
In pratica, e lo sanno tutti, i Comuni oramai "fanno cassa" (e non prevenzione) grazie all'art.201 co. 1 bis lett. e, che più di qualche GdP ha provato a sindacare anche sotto il profilo della Costituzionalità, ma sempre con pessima sorte.
Quindi potrebbe risultare utile sapere che l'apparecchio VELOMATIC 512 prevede la possibilità:
1) di installare una prolunga (della lunghezza ritenuta opportuna) tra l'apparecchio stesso ed il display sul quale compare la velocità;
2) di utilizzare un RTV che svolge il medesimo compito della prolunga attraverso due palmari collegati via radio.
Ciò posto, ritengo a questo punto che la "contravvenzione" possa essere contestata per la erroneità delle indicazioni in essa riportate, laddove dice, per l'appunto, che "la contestazione immediata dell'infrazione non è stata effettuata ai sensi dell'art.201 co. 1 bis lett. e in quanto le caratteristiche tecniche dello strumento non consentono di accertare la velocità se non dopo...impossibile fermare il veicolo in tempo utile".
O con una prolunga, o con un RTV, era ben possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari, bastava posizionare una pattuglia a 150 m dall'apparecchio ed era fatto.
Dunque è sufficiente una banalissima prolunga, o due ricetrasmittenti e, con piccolissima spesa da parte delle amministrazioni comunali, l'autovelox tornerebbe ad avere la sua funzione di prevenzione degli incidenti e non quella, oramai palese, di indiscriminata e generalizzata aggressione ai patrimoni degli utenti della strada.
Sarà particolarmente gradito un vostro parere.
Vorrei sottoporre a tutti gli utenti ed amministratori del forum quanto ho verificato sul conto del VELOMATIC 512.
Come sarà certamente capitato a molti di voi, anche io ho subito l'ennesimo assalto "predatorio" da parte di una piccola amministrazione comunale che, al fine di garantirsi le millemila sagre di ogni genere ed i connessi fuochi artificiali, pensa bene di rimpinguare le proprie casse sfruttando la circostanza favorevole che una SS transiti sul proprio territorio.
Il tutto, ovviamente, a spese degli utenti della strada.
Per correttezza aggiungo che il motivo per il quale mi sono voluto documentare ed andare oltre, questa volta, è che l'infrazione contestatami è di aver superato di 6 km/h il limite imposto (fatta la dovuta tara dei 5 km...in pratica andavo ad 81 in un tratto da 70)!!.
A me è sembrata, a questo punto, una questione di principio, che forse mi costerà più dei 59 euro della contravvenzione, ma alla quale vorrei andare a fondo.
Quel che ho scoperto, girando sul web, è che il VELOMATIC prevede, nel libretto di istruzioni, la possibilità di funzionare "a distanza", rendendo pertanto ricorribili (a mio modesto avviso) le contravvenzioni elevate con tale strumento e non immediatamente contestate, ricorrendo alla formuletta "di stile" dell'apparecchio che "non consente di accertare la velocità se non dopo il passaggio...".
In pratica, e lo sanno tutti, i Comuni oramai "fanno cassa" (e non prevenzione) grazie all'art.201 co. 1 bis lett. e, che più di qualche GdP ha provato a sindacare anche sotto il profilo della Costituzionalità, ma sempre con pessima sorte.
Quindi potrebbe risultare utile sapere che l'apparecchio VELOMATIC 512 prevede la possibilità:
1) di installare una prolunga (della lunghezza ritenuta opportuna) tra l'apparecchio stesso ed il display sul quale compare la velocità;
2) di utilizzare un RTV che svolge il medesimo compito della prolunga attraverso due palmari collegati via radio.
Ciò posto, ritengo a questo punto che la "contravvenzione" possa essere contestata per la erroneità delle indicazioni in essa riportate, laddove dice, per l'appunto, che "la contestazione immediata dell'infrazione non è stata effettuata ai sensi dell'art.201 co. 1 bis lett. e in quanto le caratteristiche tecniche dello strumento non consentono di accertare la velocità se non dopo...impossibile fermare il veicolo in tempo utile".
O con una prolunga, o con un RTV, era ben possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari, bastava posizionare una pattuglia a 150 m dall'apparecchio ed era fatto.
Dunque è sufficiente una banalissima prolunga, o due ricetrasmittenti e, con piccolissima spesa da parte delle amministrazioni comunali, l'autovelox tornerebbe ad avere la sua funzione di prevenzione degli incidenti e non quella, oramai palese, di indiscriminata e generalizzata aggressione ai patrimoni degli utenti della strada.
Sarà particolarmente gradito un vostro parere.