Avv. G. Lore
11-07-2011, 12:40
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha accolto il ricorso del Comune di Stignano avverso la sentenza emanata dal Tribunale di Locri, Sezione distaccata di Siderno, che confermava la decisione del Giudice di prime cure. Questi aveva accolto l’opposizione proposta da una donna contro il verbale di accertamento dell’infrazione al C.d.S. contemplata all’art. 142 (eccesso di velocità).
La Cassazione, nell’accogliere le doglianze del Comune ricorrente, argomenta che non sussiste l’obbligo di contestazione immediata quando si tratta di accertamenti compiuti mediante apparecchi elettronici gestiti in modo diretto dagli organi di polizia e nella loro disponibilità. Il Comune infatti lamenta il vizio della pronuncia nella parte in cui considera legittimo l’accertamento della violazione del limite di velocità, rilevato mediante strumenti elettronici, soltanto nei tratti di strada ricompresi nei decreti prefettizi di cui all’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002.
La Cassazione chiarisce che l’inserimento in un decreto prefettizio dei tratti stradali sui quali collocare gli apparecchi, rappresenta condizione di legittimità unicamente per gli strumenti di rilevamento a distanza, con esclusione dei tele laser, apparecchiature gestite direttamente dagli organi di polizia, come appunto nella fattispecie sottoposta al suo esame. Gli ermellini citano la disposizione di cui alla lettera f) del primo comma dell’art. 142 C.d.S., dalla quale si evince che non sussiste l’obbligo di contestazione immediata per gli accertamenti delle violazioni stradali poste in essere mediante strumenti elettronici gestiti in modo diretto dalla polizia e nella loro disponibilità. L’inclusione del tratto di strada in un decreto prefettizio ex art. 4 del d.l. citato rappresenta quindi condizione di legittimità dell’utilizzo delle apparecchiature di rilevamento delle infrazioni “a distanza”, non anche di quelle gestite “direttamente” dalla polizia.
Il ricorrente ha inoltre impugnato la sentenza nel punto concernente l’omologazione, asserendo che si riferisca unicamente al tipo di apparecchiatura destinata all’accertamento delle infrazioni stradali, non a ogni esemplare, e che pertanto non occorreva la certificazione richiesta dal Giudice di secondo grado. La Corte, confermando il proprio precedente orientamento sul punto (Cass. n. 29333 del 2008), ha ribadito che l’omologazione delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità, al fine della validità dell’accertamento, va riferita unicamente al modello e non al singolo apparecchio.
La Cassazione, nell’accogliere le doglianze del Comune ricorrente, argomenta che non sussiste l’obbligo di contestazione immediata quando si tratta di accertamenti compiuti mediante apparecchi elettronici gestiti in modo diretto dagli organi di polizia e nella loro disponibilità. Il Comune infatti lamenta il vizio della pronuncia nella parte in cui considera legittimo l’accertamento della violazione del limite di velocità, rilevato mediante strumenti elettronici, soltanto nei tratti di strada ricompresi nei decreti prefettizi di cui all’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002.
La Cassazione chiarisce che l’inserimento in un decreto prefettizio dei tratti stradali sui quali collocare gli apparecchi, rappresenta condizione di legittimità unicamente per gli strumenti di rilevamento a distanza, con esclusione dei tele laser, apparecchiature gestite direttamente dagli organi di polizia, come appunto nella fattispecie sottoposta al suo esame. Gli ermellini citano la disposizione di cui alla lettera f) del primo comma dell’art. 142 C.d.S., dalla quale si evince che non sussiste l’obbligo di contestazione immediata per gli accertamenti delle violazioni stradali poste in essere mediante strumenti elettronici gestiti in modo diretto dalla polizia e nella loro disponibilità. L’inclusione del tratto di strada in un decreto prefettizio ex art. 4 del d.l. citato rappresenta quindi condizione di legittimità dell’utilizzo delle apparecchiature di rilevamento delle infrazioni “a distanza”, non anche di quelle gestite “direttamente” dalla polizia.
Il ricorrente ha inoltre impugnato la sentenza nel punto concernente l’omologazione, asserendo che si riferisca unicamente al tipo di apparecchiatura destinata all’accertamento delle infrazioni stradali, non a ogni esemplare, e che pertanto non occorreva la certificazione richiesta dal Giudice di secondo grado. La Corte, confermando il proprio precedente orientamento sul punto (Cass. n. 29333 del 2008), ha ribadito che l’omologazione delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità, al fine della validità dell’accertamento, va riferita unicamente al modello e non al singolo apparecchio.