Visualizza Versione Completa : Multa per passaggio con il rosso
ivangi70
20-02-2008, 09:25
Buongiorno a tutti,
ho preso una multa per semaforo rosso con decurtazione punti 6 e sospensione patente perchè recidivo.
La multa, però, non é arrivata all'indirizzo dove sono ed ero residente al momento della multa, ma bensi all'indirizzo di residenza dei miei genitori.
Ho notato che sul verbale c'è proprio scritto : nome e cognome residente in via ........
Secondo voi posso fare ricorso?
e se si può fare conviene al prefetto o al giudice di pace?
Grazie.
Ivan
Avv. Favero
20-02-2008, 10:16
Prima di tutto verifica di aver cambiato l'indirizzo anche al PRA.
Comunque, se la notifica è stata ritirata si considera andata a buon fine.
Sullivan
20-02-2008, 12:28
Non è così.
La notifica degli atti deve seguire precise norme di legge, previste a pena di nullità. Chi ha ricevuto la notifica di certo non si sarà firmato a nome del contravvenzionato dal momento che non si trovava a quell'indirizzo) ma probabilmente avrà scritto: "Padre" o "Madre convivente", oppure "Persona autorizzata al ritiro". Se è stato scritto ciò è stata scritta una cosa inesatta, dal momento che non vi era ne rapporto di convivenza, ne di autorizzazione al ritiro. Quindi, a meno che il contravvenzionato non si trovasse in casa casualmente in quel momento, la notifica non è assolutamente valida, al di la dell'aggiornamento al PRA. Chi ha eseguito la notifica avrebbe dovuto accertare chi stava prendendo in mano il doc umento. E' ovvio che se il contravvenzionato ammette di averlo riucevuto, ogni nullità si sana, ma se fa finta di nulla, nessuno potrà mai imputargli il fatto di avere ricevuto la contravvenzione, quindi il successivo invio di una cartella di pagamento potrenne essere suscettibile di impugnazione.
Avv. Favero
20-02-2008, 12:40
No.
L'art. 201 del Cds specifica che le infrazioni vanno notificate, quando non si conosce il trasgressore, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196 CdS, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.
Quindi il cambio di residenza al PRA direi che è fondamentale per qualiasi contestazione.
ivangi70
20-02-2008, 12:55
Ho fatto il cambio di residenza al nuovo comune dove abito nel maggio 2005 e all'epoca mi era stato detto che il cambio sulla patente sarebbe stato a loro cura(per l'invio della nuova residenza). Infatti ho ricevuto dopo qualche mese dal ministero gli adesivi da appiccicare sulla patente e sul libretto di circolazione. Quindi credo di essere in regola con il cambio residenza. O sbaglio?
Come faccio a sapere la mia situazione al PRA?
Grazie ancora..
No.
L'art. 201 del Cds specifica che le infrazioni vanno notificate, quando non si conosce il trasgressore, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196 CdS, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.
Quindi il cambio di residenza al PRA direi che è fondamentale per qualiasi contestazione.
Sullivan
20-02-2008, 13:13
Si riferisce unicamente alle generalità della persona risultante al PRA per ciò che concerne la proprietà del mezzo e non anche alla residenza.
Prima di invocare la responsabilità per mancato aggiornamento al PRA si deve contestare la contravvenzione per tale omissione e dimostrarla.
Ragionando al contrario si verificherebbero una marea di notifiche nelle mani sbagliate.
La notifica a persona sconosciuta all'indirizzo deve seguire norme ben precise, di ordine generale e perentorio.
Nessuna decisione afferma il contrario.
ivangi70
20-02-2008, 14:45
Quindi mi consigli di contestarla?
Secondo te devo fare ricorso al giudice di pace o al prefetto?
Perchè si può fare ad entrambi?
Che differenza c'è nel seguire una strada piuttosto che un'altra?
Scusa l'ignoranza e ancora grazie.
Si riferisce unicamente alle generalità della persona risultante al PRA per ciò che concerne la proprietà del mezzo e non anche alla residenza.
Prima di invocare la responsabilità per mancato aggiornamento al PRA si deve contestare la contravvenzione per tale omissione e dimostrarla.
Ragionando al contrario si verificherebbero una marea di notifiche nelle mani sbagliate.
La notifica a persona sconosciuta all'indirizzo deve seguire norme ben precise, di ordine generale e perentorio.
Nessuna decisione afferma il contrario.
Avv. Favero
20-02-2008, 15:10
Se c'è stato il cambio di residenza può esserci un difetto di notifica, ma prima occorre verificare se chi ha sottoscritto la cartolina si è dichiarato, per esempio, convivente.
Oppure se ha dichiarato di essere il genitore, o altro.
Insomma sempre consigli contrastanti
Avv. Di Giorgio
27-02-2008, 15:17
non c'è nessun contrasto, la linea interpretativa del collega Favero è quella corretta
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