Avv. Ribbeni
01-07-2011, 17:32
come non aumentare la confusione....ennesimo cambiamento di orientamento da parte della Suprema Corte Sezione Seconda che con sentenza 5 novembre 2010 – 20 maggio 2011, n. 11185 statuisce quanto segue.
In data 6 Settembre 2005 veniva accertata dalla Polizia Municipale di Trieste un’infrazione stradale commessa dal conducente di un veicolo di proprietà di K. S.
Il relativo verbale veniva notificato alla proprietaria del veicolo il 18 febbraio 2006, con l’invito a comunicare i dati di identità e di patente di guida dell’effettivo trasgressore. La S. provvedeva al pagamento della sanzione per l’infrazione contestata.
Con raccomandata spedita il 5 maggio 2006 (pur se datata 20 aprile 2006, cfr sentenza d’appello, pag. 3, terz’ultimo rigo) comunicava di non essere in grado di fornire i dati richiesti per le seguenti ragioni: a) perché la contestazione era pervenuta cinque mesi dopo la notifica del verbale relativo alla prima violazione; b) perché era cittadina austriaca che si trovava all’epoca del fatto presso la famiglia di origine; c) perché coniugata con un avvocato italiano al quale aveva lasciato in uso il veicolo per le esigenze di lui e degli altri professionisti dello studio legale. Il 25 settembre 2006 veniva notificato alla S. verbale di contestazione "elevato l’8 settembre 2006", relativo alla violazione commessa con la mancata positiva risposta all’invito a comunicare i dati del conducente effettivo trasgressore. L’opposizione proposta a questa sanzione con atto del 26 ottobre 2006 veniva respinta dal giudice di pace di Trieste il 23 gennaio 2007.
L’appello della opponente, che ribadiva le tesi circa la non addebitabilità della omissione e l’incostituzionalità della pretesa, veniva rigettato dal tribunale di Trieste il 4 novembre 2008, con sentenza notificata il 21 novembre successivo. La S. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, al quale il Comune di Trieste ha resistito con controricorso.
Posto che il ricorso è inammissibile per profili procedurali, si legge che "esso ha però fatto emergere una questione che risulta nuova in giurisprudenza e che può interessare, soprattutto in sede di opposizione davanti ai giudici di pace, una diffusa platea di controversie".
"Si tratta di stabilire se la tardività (per superamento del termine di cui all’art. 201 comma 1 CdS) della contestazione della violazione principale renda illegittima la sanzione de qua perché esclude la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell’infrazione; con la conseguenza che risulterebbe illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, successivamente contestata con apposito verbale di accertamento" "Va ricordato che l’art. 201 CdS impone la notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada nel termine di centocinquanta giorni (oggi 90) dalla commessa violazione, con la conseguenza che la notifica tardiva rende illegittima la sanzione.
La peculiare sanzione prevista dall’art. 126 bis CdS, che deriva dalla omessa o negativa risposta all’invito dell’amministrazione a comunicare gli estremi del conducente del veicolo con cui sia stata commessa l’infrazione, pur venendo definita con verbale di accertamento separato, trae origine dalla prima contestazione.
Si pretende infatti che il proprietario del veicolo sia in grado di conoscere il nome del conducente, dovendo avere il controllo dell’uso del veicolo e consapevolezza mnemonica degli utilizzatori effettivi di esso.
Come ha osservato la memoria della ricorrente, questa pretesa dell’amministrazione non può però protrarsi per un tempo illimitato, tenendo obbligato il proprietario anche se l’invito gli venga inoltrato tardivamente. Il testo dell’art. 126 bis prevede che la comunicazione debba essere inoltrata entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione. Detta notifica può però avere effetto solo se ritualmente eseguita, cioè se pervenuta all’obbligato entro i 150 giorni dalla commessa violazione. Tale interpretazione si impone per coerenza logica con quanto previsto dall’art. 201CdS in ordine alla illegittimità della sanzione conseguente alla violazione principale.
Il legame tra le due violazioni è con tutta evidenza inscindibile. Si badi che lo sforzo mnemonico del proprietario del veicolo è esigibile solo se contenuto in ragionevoli tempi, che sono dal legislatore previsti in relazione al fatto che la sanzione è - in questi casi necessariamente - irrogata in relazione a ipotesi in cui è mancata la contestazione immediata dell’infrazione (art. 201 CdS, comma 1 bis). Pertanto l’obbligo del proprietario (comunicazione entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione) può scattare solo se sorretto da notificazione tempestiva di detto verbale.
Va aggiunto che non rileva che il primo verbale, ove tardivamente notificato, non sia stato oggetto di opposizione. La sanzione conseguente all’omessa comunicazione viene infatti accertata in un secondo momento, a seguito della verifica del mancato adempimento all’invito. Solo il verbale di sanzione ex art. 126 bis CdS - se notificato - può e deve essere opposto, facendo valere la ragione di illegittimità di tale pretesa, costituita dal tardivo inoltro del verbale di contestazione della prima violazione.
Va pertanto affermato, nell’interesse della legge, il seguente principio di diritto: in relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all’art. 126 bis CdS, ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all’art. 201 comma 1 CdS), va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell’infrazione; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento".
Mi domando tra quanti mesi verrà pubblicata una sentenza di segno contrario...non sarebbe forse auspicabile l'intervento delle SS. UU.?!::)
In data 6 Settembre 2005 veniva accertata dalla Polizia Municipale di Trieste un’infrazione stradale commessa dal conducente di un veicolo di proprietà di K. S.
Il relativo verbale veniva notificato alla proprietaria del veicolo il 18 febbraio 2006, con l’invito a comunicare i dati di identità e di patente di guida dell’effettivo trasgressore. La S. provvedeva al pagamento della sanzione per l’infrazione contestata.
Con raccomandata spedita il 5 maggio 2006 (pur se datata 20 aprile 2006, cfr sentenza d’appello, pag. 3, terz’ultimo rigo) comunicava di non essere in grado di fornire i dati richiesti per le seguenti ragioni: a) perché la contestazione era pervenuta cinque mesi dopo la notifica del verbale relativo alla prima violazione; b) perché era cittadina austriaca che si trovava all’epoca del fatto presso la famiglia di origine; c) perché coniugata con un avvocato italiano al quale aveva lasciato in uso il veicolo per le esigenze di lui e degli altri professionisti dello studio legale. Il 25 settembre 2006 veniva notificato alla S. verbale di contestazione "elevato l’8 settembre 2006", relativo alla violazione commessa con la mancata positiva risposta all’invito a comunicare i dati del conducente effettivo trasgressore. L’opposizione proposta a questa sanzione con atto del 26 ottobre 2006 veniva respinta dal giudice di pace di Trieste il 23 gennaio 2007.
L’appello della opponente, che ribadiva le tesi circa la non addebitabilità della omissione e l’incostituzionalità della pretesa, veniva rigettato dal tribunale di Trieste il 4 novembre 2008, con sentenza notificata il 21 novembre successivo. La S. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, al quale il Comune di Trieste ha resistito con controricorso.
Posto che il ricorso è inammissibile per profili procedurali, si legge che "esso ha però fatto emergere una questione che risulta nuova in giurisprudenza e che può interessare, soprattutto in sede di opposizione davanti ai giudici di pace, una diffusa platea di controversie".
"Si tratta di stabilire se la tardività (per superamento del termine di cui all’art. 201 comma 1 CdS) della contestazione della violazione principale renda illegittima la sanzione de qua perché esclude la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell’infrazione; con la conseguenza che risulterebbe illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, successivamente contestata con apposito verbale di accertamento" "Va ricordato che l’art. 201 CdS impone la notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada nel termine di centocinquanta giorni (oggi 90) dalla commessa violazione, con la conseguenza che la notifica tardiva rende illegittima la sanzione.
La peculiare sanzione prevista dall’art. 126 bis CdS, che deriva dalla omessa o negativa risposta all’invito dell’amministrazione a comunicare gli estremi del conducente del veicolo con cui sia stata commessa l’infrazione, pur venendo definita con verbale di accertamento separato, trae origine dalla prima contestazione.
Si pretende infatti che il proprietario del veicolo sia in grado di conoscere il nome del conducente, dovendo avere il controllo dell’uso del veicolo e consapevolezza mnemonica degli utilizzatori effettivi di esso.
Come ha osservato la memoria della ricorrente, questa pretesa dell’amministrazione non può però protrarsi per un tempo illimitato, tenendo obbligato il proprietario anche se l’invito gli venga inoltrato tardivamente. Il testo dell’art. 126 bis prevede che la comunicazione debba essere inoltrata entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione. Detta notifica può però avere effetto solo se ritualmente eseguita, cioè se pervenuta all’obbligato entro i 150 giorni dalla commessa violazione. Tale interpretazione si impone per coerenza logica con quanto previsto dall’art. 201CdS in ordine alla illegittimità della sanzione conseguente alla violazione principale.
Il legame tra le due violazioni è con tutta evidenza inscindibile. Si badi che lo sforzo mnemonico del proprietario del veicolo è esigibile solo se contenuto in ragionevoli tempi, che sono dal legislatore previsti in relazione al fatto che la sanzione è - in questi casi necessariamente - irrogata in relazione a ipotesi in cui è mancata la contestazione immediata dell’infrazione (art. 201 CdS, comma 1 bis). Pertanto l’obbligo del proprietario (comunicazione entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione) può scattare solo se sorretto da notificazione tempestiva di detto verbale.
Va aggiunto che non rileva che il primo verbale, ove tardivamente notificato, non sia stato oggetto di opposizione. La sanzione conseguente all’omessa comunicazione viene infatti accertata in un secondo momento, a seguito della verifica del mancato adempimento all’invito. Solo il verbale di sanzione ex art. 126 bis CdS - se notificato - può e deve essere opposto, facendo valere la ragione di illegittimità di tale pretesa, costituita dal tardivo inoltro del verbale di contestazione della prima violazione.
Va pertanto affermato, nell’interesse della legge, il seguente principio di diritto: in relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all’art. 126 bis CdS, ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all’art. 201 comma 1 CdS), va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell’infrazione; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento".
Mi domando tra quanti mesi verrà pubblicata una sentenza di segno contrario...non sarebbe forse auspicabile l'intervento delle SS. UU.?!::)