Visualizza Versione Completa : Cartelli documentatori fotografici ai semafori: quanti, come e dove?
salve, riprendo il post lasciato in un altro 3d cui non ho avuto risposta.
a proposito della segnalazione di Documentatori fotografici di infrazioni, vorrei capire se esiste una normativa che obbliga in modo chiaro COME, QUANTI, e che DIMENSIONI devono avere i cartelli che avvisano di tali sistemi di controllo e se glia avvisi cambiano a seconda del tipo di strada.
esempio..un solo "piccolo" cartello che indica un sistema di controllo delle infrazioni semaforiche come questo (volutamente messo male a lato della strada), è a norma?
Imageshack - img0206nw.jpg (http://imageshack.us/f/98/img0206nw.jpg/)
E ancora, come ogni segnaletica stradale, il cartello che avvisa che è presente un dispositivo di controllo delle infrazioni, deve riportare la targa con il Simbolo del Comune e il numero di ordinanza?
Imageshack - img0208fr.jpg (http://imageshack.us/f/692/img0208fr.jpg/)
Noto che, sempre più spesso, questi macchinari sono segnalati solo con un piccolo cartello posto a lato destro della strada, spesso poco visibile o facilmente invisibile se, ad esempio, in una strada a 2 corsie si ha nella corsia di destra un camion o un furgone che uscura il cartello. in queste strade non dovrebbe essere obbligatorio l'avviso con più cartelli come questo?
http://www.comune.collegno.to.it/aree-tematiche/polizia-municipale/modelli/VARCO1/castagnevizza.pdf
questo dispositivo di controllo è posto in corso francia nel comune di Collegno. E' ben segnalato su ambo le corsie, sia a destra che a sinistra. E' molto difficile che 4 cartelli possano essere nascosti da un mezzo più grande.
grazie per le risposte!!!!
le caratteristiche tecniche dei cartelli stradali sono indicate dal
regolamento di esecuzione del codice della strada
Art.80 (Art.39 Cod. Str.) (Dimensione e formati dei segnali verticali)
piccolo esempio:
http://img231.imageshack.us/img231/3144/cartelli.png
quindi in presenza di un rilevatore d'infrazioni semaforiche è sufficiente che sia presente anhe solo un cartello di questa tipologia, anche se piccolo (e magari messo pure male)?
tutta la segnaletica verticale deve riportare il numero di ordinanza, in caso contrario sarebbe un cartello stradale "abusivo"..ma vale anche per i cartelli che segnalano controlli della velocità e controlli agli incroci semaforici o questi sono esenti?
Circolazione stradale - Artt. 37 e 38 del Codice della Strada - Segnaletica verticale - Apposizione degli estremi dell´ordinanza
28-03-2010 - Giurisprudenza di Merito
L´omessa indicazione sul retro dei segnali stradali di prescrizione degli estremi dell´ordinanza di apposizione non inficia la validità del cartello, ma costituisce una mera irregolarità che non esime l´utente della strada dall´obbligo di rispettarne le relative prescrizioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.5.94 S. A. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. (OMISSIS) elevato dalla Polizia Municipale di (OMISSIS) in data (OMISSIS) per violazione dell´art. 7 C.d.S., contestandone la legittimità a sensi dell´art. 77 reg. C.d.S. quanto il cartello di regolamento della sosta risultava sprovvisto delle indicazioni previste nel menzionato articolo.
Il Comune, costituitosi, ne chiedeva il rigetto.
Il giudice di pace di (OMISSIS) con sentenza n. 985/04, depositata il 25.10.04, rigettava il ricorso e compensava le spese, rilevando che l´esistenza di segnale non regolamentare non dispensava l´utente della strada dal rispetto della relativa prescrizione, in quanto i segnali stradali, anche quando appaiono illegittimi o non corretti, essendo assistiti della presunzione di legittimità dell´atto amministrativo, sono sempre espressione della volontà dell´ente impositore.
Per la cassazione della decisione ricorre l´opponente affidandosi ad un solo motivo variamente articolato: violazione e falsa applicazione dell´art. 77 reg. C.d.S. in relazione all´art. 360 c.p.c., n. 3.
Si sostiene che la norma in questione spiega i suoi effetti nei confronti di tutti i soggetti cui essa e diretta, ivi inclusi gli utenti della strada; nel caso in esame la prescrizione non era valida, in quanto mancava dell´elemento essenziale ai fini della sua validità e legittimità, costituito dall´ordinanza di apposizione resa dal sindaco; inoltre, che la mancata ordinanza del sindaco veniva ad incidere sulla sussistenza dell´atto amministrativo di imposizione della prescrizione; tale omissione impediva al cittadino non solo di verificare la validità e legittimità della prescrizione indicata nella segnaletica, ma anche di avere nozione della motivazione che aveva indotto la P.A. ad apporre un divieto di sosta e comunque la prescrizione indicata nel segnale verticale.
Il ricorso non può essere accolto sia che si consideri che il ricorrente abbia voluto contestare la validità del segnale sia che si consideri che il ricorrente ponga in dubbio la stessa esistenza del provvedimento amministrativo.
Sotto il primo aspetto vale osservare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l´omessa indicazione, sul retro, dei segnali stradali di prescrizione degli estremi dell´ordinanza di apposizione non inficia la validità del cartello, ma costituisce una mera irregolarità che non esime l´utente della strada dall´obbligo di rispettarne le relative prescrizioni e, quindi, non determina l´illegittimità del verbale di contestazione dell´inflazione (Cass. Civ. 29/03/06 n. 7125; 31.07.07 n. 16884; 18.12.08 n. 29728).
Sotto il secondo aspetto vale osservare che esula dalla competenza del giudice ordinario ed è propria del giudice amministrativo quella di conoscere l´illegittimità dell´atto amministrativo impositivo del divieto di sosta in un determinato tratto di strada ai sensi del codice della strada.
L´eventuale illegittimità dell´apposizione della relativa segnaletica stradale avrebbe dovuto, quindi, farsi valere davanti al TAR del luogo, inerendo la medesima ad un atto amministrativo inesistente o viziato, limitativo del diritto del cittadino a circolare liberamente sulla pubblica via, in tale concetto essendo compresa anche la facoltà di sosta del veicolo.
In sintesi, una volta constatata da parte dell´utente l´esistenza del cartello segnaletico che imponeva la prescrizione del divieto di sosta, era obbligo dello stesso di rispettare la prescrizione ivi riportata in forza del disposto dell´art. 38 C.d.S., comma 2.
Ne consegue il rigetto del ricorso senza obbligo di statuizione sulle spese del presente giudizio, stante l´assenza dell´intimato comune.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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