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Visualizza Versione Completa : neopatentato 3 prove obbligatorie



affarista0536
22-06-2011, 14:06
salve..
mi è stata ritirata la patente circa un mese fa però mi sono stati effettuati solo 2 accertamenti, ho letto su internet che con la nuova legge sui neopatentati uscita il 26 luglio 2010 prima di ritirare la patente a neopatentati e guidatori professionisti sono necessarie 3 prove, sbaglio? ad un mio amico ne hanno fatte 3 quindi presumo che posso fare ricorso anche su questo oltre che per aver omesso sul verbale l'indirizzo preciso dove sono stato fermato.

Avv. G. Lore
22-06-2011, 15:23
Ciò che dice non è previsto dal nuovo 186 bis cds.
Il difetto di localizzazione del fatto non è motivo di opposizione.
Un vizio di forma del verbale rileva solo se limita il diritto alla difesa del cittadino, ossia se gli impedisce di capire dove e cosa gli sia stato contestato.
Lei ha ricevuto la contestazione immediata, ossia era sul posto, quindis a bene dove e cosa è avvenuto

affarista0536
22-06-2011, 15:33
ho capito. però gli accertamenti non devono essere 3?? perchè sulla nuova legge uscita il 26 luglio 2010 c'è scritto così!ed inoltre ad un mio amico neopatentato gli sono stati effettuati 3 accertamenti messi tutti a verbale un articolo chiaro era apparso sul sole 24 ore di seguito il link:

Per il test sull'alcol zero servirà una tripla verifica - Il Sole 24 ORE (http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-07-31/test-alcol-zero-servira-080014.shtml?uuid=AYoLstCC)

Avv. G. Lore
22-06-2011, 15:38
Le ripeto...la legge che dice Lei non è altro che un provvedimento di riforma del c.d.s. che, in questo specifico caso, ha partorito l'art. 186 bis c.d.s.
Non metto in dubbio che il Suo amico abbia detto quello, nè che il sole24ore, ottimo giornale, possa averlo scritto, ma onestamente conta solo quello che dice la norma, che Le riporto integralmente:

1. E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

a) i conducenti di eta' inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l'attivita' di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l'attivita' di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di postia sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, nonche' di autoarticolati e di autosnodati.

2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente e' punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla meta'. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

7. Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/1), non puo' conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di eta'. Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non puo' conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di eta'.




Come vede ciò che Lei dice non è indicato nella norma.
Tra l'altro il 186 bis è una norma che comporta delle sanzioni più alte rispetto al 186 e non si capirebbe perchè - di contro - debba esserci questa garanzia in più.

La circolare ministeriale di cui al link non ha alcun valore cogente, è una fonte di legge di grado inferiore e soprattutto non obbliga nulla, ma solamente "raccomanda"...in soldoni ahimè conta zero, anche perchè non precettando un comportamento (e non potrebbe farlo dato che non è una fonte primaria di legge) legittima anche la condotta diversa