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Visualizza Versione Completa : art 126 bis comma 2



omnisss
15-06-2011, 13:43
Buonasera,
volevo sapere se possibile, quando è entrata in vigore la legge 126 bis comma
2 che obbliga anche il conducente e proprietario del veicolo ad inviare i
propri dati per i punti patente.
Vi chiedo questo perchè in data 6/2/08 ho trovato sul vetro della mia auto una multa per sosta fermata bus regolarmente pagata qualche giorno dopo. Qualche mese dopo a giugno circa, arriva all'indirizzo dove vivono i miei genitori e dove avevo la residenza, l'accertamento di violazione della stessa multa e che i miei a mia insaputa pagarono per me. Oggi mi vedo arrivare da Equitalia una cartella dove mi chiedono il pagamento per non aver inviato i dati del conducente...
insomma questa multa la pago per la terza volta??? :eek:
Grazie per l'informazione
saluti
M.P.

Avv. G. Lore
15-06-2011, 15:18
Innanzitutto non esiste la legge 126 bis, ma è un articolo del Codice della Strada, inserito a novella del c.d.s. dal 2002 con la riforma della patente a punti.
La sanzione del 126 bis (mancata comunicazione dati conducente) è una sanzione autonoma, ulteriore rispetto a quella iniziale.
Lei doveva pagare (se non voleva fare ricorso) e comunicare i dati.
Non avendo comunicati i dati ha salvato i punti e soggiace al 126 bis.
La domanda è un'altra: il verbale del 126 bis lo ha mai ricevuto?

omnisss
16-06-2011, 11:01
Si, ad ottobre 2008

Avv. G. Lore
16-06-2011, 11:03
Allora ahimè nulla da fare se non è stato pagato

omnisss
17-06-2011, 11:12
:( grazie cmq dell'informazione :(

Avv. G. Lore
17-06-2011, 11:13
Si figuri

Bsabrina69
17-06-2011, 19:46
buongiorno ho ricevuto il rigetto del ricorso inviato al prefetto. il ricorso era stato redatto da voi per chiedere l'annullamento di una mancata comunicazione dei dati art.126 bis. precedentemente a questo avevo presentato ricorso al giudice di pace per il primo verbale di divieto di sosta in quanto mi era stato notificato dopo ai 150 giorni previsti e il giudice di pace ha accolto il primo ricorso annullandomi il primo verbale.
oggi 17.06.2001 ho ricevuto la risposta del ricorso al prefetto che avevo inviato e in data 12.11.2010 (206 giorni dopo) il quale rigetta la richiesta di archiviazione.
ora mi chiedo se devo procedere a fare ricorso al giudice di pace rivalendomi al fatto che il verbale principale è stato annullato e con esso presumo anche la decurtazione dei 2 punti e l'obbligo per la mancata comunicazione ? inoltre il prefetto non ha 180 giorni di tempo per rispondere ?? spero che possiate aiutarmi a capire cosa è meglio fare ....ricorso o pagare 541 euro ?? grazie
chiedo la cortesia di rispondere al seguente indirizzo e.mail in quanto quello di registrazione al forum non mi fa entrare.

Avv. G. Lore
17-06-2011, 23:23
La Sua e mail viene cancellata a tutela della Sua privacy.
Basta che si collega al forum (come ha fatto per scrivere il Suo post) e leggere questa risposta.
Posto che un parere si da solo carte alla mano, appare fondato il ricorso al GdP, insistendo sui medesimi motivi di cui al ricorso al Prefetto e ulteriormente rilevando l'annullamento del verbale supposto.
Il Prefettoha 180 gg. (se il ricorso è inviato al Comando Accertatore) o 210 gg. (se è inviato in Prefettura) per emettere ordinanza di rigetto.
Dal giorno dell'emissione ha 150 gg. di tempo per notificarla

Bsabrina69
18-06-2011, 22:25
prima di tutto la ringrazio per la celerità e la chiarezza nelle sue risposte ora mi chiedo se faccio ricorso al GDP e questo non lo accoglie, la somma di 541,00 euro raddoppia un'altra volta o spendo solo i 33 euro ?

Avv. G. Lore
19-06-2011, 10:16
Il raddoppio è già maturato, non può rideterminarsi

mm66
22-06-2011, 15:11
Buongiorno, ho presentato ricorso nei termini per multa semaforo rosso, non comunicando i dati del conducente. Ora ho ricevuto verbale relativo con richiesta pagamento. Che speranza c'è di vincere il ricorso vista la sentenza della Cassazione del Dicembre 2010? Grazie

Avv. G. Lore
22-06-2011, 15:16
Ne abbiamo discusso molto sul punto.
L'orientamente è ancora ondivago e la Cassazione a SS.UU. ancora non si è pronunciata.
Di certo la vicenda, non essendo pacifica, è rimessa alla libera valutazione del Giudice che verrò designato

Avv. Ribbeni
23-06-2011, 19:23
A quanto riferito dal collega - che colgo l'occasione di salutare!! - vorrei precisare che è importante inviare comunque sempre una raccomandata entro 60 giorni dalla notifica del verbale per rappresentare la pendenza di un ricorso. In tal modo si ottempera alla richiesta dell'organo accertatore e si potrà impugnare il secondo verbale con più ratio.
Ad esempio alcuni giudici di pace, nonchè la stessa Suprema Corte, hanno condannato il silenzio del cittadino a seguito di richiesta della P.A. nonostante l'annullamento del primo verbale.
Sarà dunque sufficiente al fine di ottemperare a quanto richiesto inviare la menzionata racc. A/R.
Se il ricorso avverso la multa che comporterebbe la decurtazione dei punti viene accolto, automaticamente sarà nullo qualunque atto successivo da parte dell'organo accertatore.
Contra ...si passa dalla parte del torto...

mm66
26-06-2011, 16:47
Cioè mi conviene cmq fare ricorso contro la decurtazione facendo presente che è pendente un ricorso? Ma. vista la sentenza della Cassazione, su che motivi giuridici si può fondare il ricorso contro la decurtazione?

Avv. G. Lore
26-06-2011, 17:15
Siamo statai credo esaurienti.
La questione non è pacifica ed è ovvio che la giurisprudenza più recente fa più presa sui Giudici.
La convenienza non è un paametro giuridico, è soggettivo e lo lascio alla Sua sfera di giudizio.
I motivi giuridici su cui fondare un ricorso di certo non vengono riferiti ivi, esiste il servizio di consultazione degli atti e dazione del parere