Avv. G. Lore
06-06-2011, 09:04
Il principio di diritto pronunciato dalla Suprema Corte prende origine da un’infrazione al C.d.S. il cui verbale di contestazione veniva notificato oltre il termine di legge.
Dopo aver provveduto al pagamento della sanzione, la proprietaria del veicolo inviava missiva raccomandata dove comunicava di non poter comunicare i dati del conducente motivando, peraltro, che la contestazione era pervenuta trascorsi 5 mesi dalla notifica del verbale concernente la prima contestazione. In seguito veniva notificato ulteriore verbale dove le si addebitava la mancata comunicazione dei dati dell’autore della prima infrazione.
La vicenda giudiziaria sfocia in Cassazione, dove il ricorso della proprietaria del veicolo è stato ritenuto inammissibile: il quesito formulato è stato giudicato carente di ogni riferimento alla fattispecie concreta, mancando l’esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e la regola di diritto che si sarebbe dovuta applicare secondo il ricorrente, diversa rispetto a quella applicata dal giudice di merito e sulla quale si fonda l’asserito errore di diritto. Pur dichiarando tale inammissibilità, la Corte coglie la particolarità del caso sottoposto al suo esame per enunciare un principio di diritto che potrebbe rivelarsi utile a controversie analoghe in sede di opposizione dinanzi al giudice di pace.
In merito alla contestazione relativa alla mancata comunicazione dei dati del conducente di un veicolo, regolata dall’art. 126 bis, C.d.S., a dir della Cassazione, qualora la contestazione dell’infrazione principale sia avvenuta in ritardo, per superamento del termine di 150 gg. (in seguito alla riforma abbreviato a 90 gg.) di cui all’art. 201, C.d.S., non c’è obbligo per il proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente.
Deve quindi ritenersi illegittima la pretesa sanzionatoria derivante dall’infrazione per mancata comunicazione degli estremi dell’autore, la quale sia contestata con apposito verbale, a seguito della prima violazione contestata.
Se la prima multa viene notificata oltre il termine previsto dalla legge, il proprietario del veicolo mediante il quale è stata commessa l’infrazione non è tenuto a comunicare i dati dell’autore e neppure è tenuto a corrispondere la sanzione per l’omessa comunicazione, sul presupposto che il secondo verbale è interdipendente dal verbale dove si contesta la violazione principale. Non si può infatti pretendere che il proprietario tenga a mente l’utilizzatore effettivo del mezzo di trasporto per un tempo illimitato, indipendentemente dal fatto che la sanzione relativa al primo verbale, anche se notificato tardivamente, sia stata pagata.
Alla luce di ciò, soltanto il verbale dove si contesta la violazione dell’obbligo di cui all’art. 126 bis, C.d.S. deve essere opposto in quanto illegittimo.
Dopo aver provveduto al pagamento della sanzione, la proprietaria del veicolo inviava missiva raccomandata dove comunicava di non poter comunicare i dati del conducente motivando, peraltro, che la contestazione era pervenuta trascorsi 5 mesi dalla notifica del verbale concernente la prima contestazione. In seguito veniva notificato ulteriore verbale dove le si addebitava la mancata comunicazione dei dati dell’autore della prima infrazione.
La vicenda giudiziaria sfocia in Cassazione, dove il ricorso della proprietaria del veicolo è stato ritenuto inammissibile: il quesito formulato è stato giudicato carente di ogni riferimento alla fattispecie concreta, mancando l’esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e la regola di diritto che si sarebbe dovuta applicare secondo il ricorrente, diversa rispetto a quella applicata dal giudice di merito e sulla quale si fonda l’asserito errore di diritto. Pur dichiarando tale inammissibilità, la Corte coglie la particolarità del caso sottoposto al suo esame per enunciare un principio di diritto che potrebbe rivelarsi utile a controversie analoghe in sede di opposizione dinanzi al giudice di pace.
In merito alla contestazione relativa alla mancata comunicazione dei dati del conducente di un veicolo, regolata dall’art. 126 bis, C.d.S., a dir della Cassazione, qualora la contestazione dell’infrazione principale sia avvenuta in ritardo, per superamento del termine di 150 gg. (in seguito alla riforma abbreviato a 90 gg.) di cui all’art. 201, C.d.S., non c’è obbligo per il proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente.
Deve quindi ritenersi illegittima la pretesa sanzionatoria derivante dall’infrazione per mancata comunicazione degli estremi dell’autore, la quale sia contestata con apposito verbale, a seguito della prima violazione contestata.
Se la prima multa viene notificata oltre il termine previsto dalla legge, il proprietario del veicolo mediante il quale è stata commessa l’infrazione non è tenuto a comunicare i dati dell’autore e neppure è tenuto a corrispondere la sanzione per l’omessa comunicazione, sul presupposto che il secondo verbale è interdipendente dal verbale dove si contesta la violazione principale. Non si può infatti pretendere che il proprietario tenga a mente l’utilizzatore effettivo del mezzo di trasporto per un tempo illimitato, indipendentemente dal fatto che la sanzione relativa al primo verbale, anche se notificato tardivamente, sia stata pagata.
Alla luce di ciò, soltanto il verbale dove si contesta la violazione dell’obbligo di cui all’art. 126 bis, C.d.S. deve essere opposto in quanto illegittimo.