Visualizza Versione Completa : Conseguenze di sinistro in stato di ebrezza
Salve a tutti,
nella notte del primo maggio ho avuto un incidente stradale piuttosto grave ma che non ha coinvolto nessuno a parte me e la mia auto. Io, miracolosamente, ne sono uscito illeso ma la macchina, causa 3 ribaltamenti, è da buttare. Quella notte è arrivata prima l'ambulanza che la polizia, che mi ha trasportato all'ospedale per accertamenti e mi ha fatto il prelievo forense. Mi è stato comunicato che è risultato di 2,19. In seguito ho eletto come domicilio legale il mio avvocato che spero che mi argini il penale giocando in qualche modo sul fatto che il tasso non mi è stato accertato in loco bensì in ospedale. Vorrei precisare, anche se ovviamente è agli occhi di tutti irrilevante, che non sono una persona che fa questo genere di incoscienze, che è la prima volta che mi accade qualcosa del genere e che sono pesantemente critico verso me stesso in merito a questo fatto. Tra l'altro mi mancano 2 mesi per terminare il periodo da neopatentato, ma ho comunque 22 punti perché ho la patente A dal 2007. Detto questo, volevo chiedervi quali sono le conseguenze a cui vado incontro, in particolare l'iter a livello di ASL (esami del sangue) che devo fare per riavere la patente dopo la sospensione tenendo presente che ancora la patente ce l'ho in tasca. Grazie mille
gigi sullivan
26-05-2011, 10:36
per quanto riguarda l'iter dell'asl varia da provincia a provincia.
per quanto riguarda il penale, credo che per via dell'aggravante notturna, ed essendo in terza fascia, mi sa che ti becchi due anni di sospensione.
La patente l'hai ancora, ma ben presto ti arriverà l'ordinanza di sospensione e la dovrai consegnare in prefettura.
non puoi neanche chiedere i lpu a causa dell'incidente.
mi spiace ma non credo che tu possa evitare il penale
laspugna
26-05-2011, 17:11
2,19 + incidente = revoca non sospensione
mi dispiace
bastians
26-05-2011, 17:59
perche' revoca?
laspugna
26-05-2011, 18:02
tasso superiore a 1,5 + incidente
bastians
26-05-2011, 18:12
art.186 bis, parla di revoca solo per i guidatori professionisti non per i neopatentati
laspugna
26-05-2011, 18:22
art 186
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l),la patente di guida è sempre revocata
bastians
26-05-2011, 18:40
vero vero, revoca
puntidisutura
13-07-2011, 17:39
essendo nella stessa situazione di Jeremy volevo chiedere se avete mai sentito parlare di situazioni in cui la revoca nojn è stata data per discrezine del giudice e se in caso di revoca la teoria dell'esame futuro sia stata data oralmente ...è vera questa cosa del'orale ? ....
Avv. Marrelli
13-07-2011, 19:13
essendo nella stessa situazione di Jeremy volevo chiedere se avete mai sentito parlare di situazioni in cui la revoca nojn è stata data per discrezine del giudice e se in caso di revoca la teoria dell'esame futuro sia stata data oralmente ...è vera questa cosa del'orale ? ....
la sospensione e la revoca della patente sebbene comminate dall'autorità giudiziaria e, quindi, conseguenti all'accertamento di un reato, sono ormai considerate dalla giurisprudenza costante come sanzioni amministrative e non più come pene accessorie; di conseguenza al giudice non è concesso di decidere se, e in quale misura, applicarle....in merito alla revoca, però, c'è da dire che la norma testualmente parla di "provocare" un incidente e, quindi, lascia al giudice un margine discrezionale nel decidere se nel caso di specie si sia "provocato" un incidente: infatti il giudice potrebbe interpretare restrittivamente l'ultimo capoverso del co. 2-bis dell'art.186, considerando "incidente" solamente quei fatti che in qualche modo coinvolgono terzi......
saluti
puntidisutura
14-07-2011, 15:23
la sospensione e la revoca della patente sebbene comminate dall'autorità giudiziaria e, quindi, conseguenti all'accertamento di un reato, sono ormai considerate dalla giurisprudenza costante come sanzioni amministrative e non più come pene accessorie; di conseguenza al giudice non è concesso di decidere se, e in quale misura, applicarle....in merito alla revoca, però, c'è da dire che la norma testualmente parla di "provocare" un incidente e, quindi, lascia al giudice un margine discrezionale nel decidere se nel caso di specie si sia "provocato" un incidente: infatti il giudice potrebbe interpretare restrittivamente l'ultimo capoverso del co. 2-bis dell'art.186, considerando "incidente" solamente quei fatti che in qualche modo coinvolgono terzi......
saluti
Frank ottima osservazione ... dopo aver letto il tuo post .. ho preso in mano l'art completo .. e ho notato quanto segue ...
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Qui parla di sanzioni accessorie ... tu hai usato i due termini "sanzioni amministrative" "pene accessorie"
Non capisco se tu ti sia confuso o quel che volevi intendere è quanto ho citato riportando il 2-quarter che vedi sopra !
puntidisutura
14-07-2011, 15:27
Salve a tutti,
Quella notte è arrivata prima l'ambulanza che la polizia, che mi ha trasportato all'ospedale per accertamenti e mi ha fatto il prelievo forense.
Stessa identica cosa .... ( non c'era la polizia per me ma la muicipale ma il discorso non cambia)
se sai qualcosa riguardo al discorso del prelievo all'ospedale fammi sapere .. io farò altrettanto ... intanto il mio Avv mi ha detto che si può provare nel caso in cui fosse , che l'ospedale in questione non è attendibile per quel genere di esami in tempi così rapidi , mi ha detto che con un altro ospedale della mia città è andata bene ... ed il giudice ha accolto l'opposizione !
Avv. Marrelli
14-07-2011, 17:34
Frank ottima osservazione ... dopo aver letto il tuo post .. ho preso in mano l'art completo .. e ho notato quanto segue ...
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Qui parla di sanzioni accessorie ... tu hai usato i due termini "sanzioni amministrative" "pene accessorie"
Non capisco se tu ti sia confuso o quel che volevi intendere è quanto ho citato riportando il 2-quarter che vedi sopra !
no no, non mi sono confuso!....la discussione che è sorta in dottrina e giurisprudenza nasce proprio dalla genericità terminologica adoperata dal legislatore nel comma da te postato, laddove si parla genericamente di "sanzioni accessorie"....per non farla troppo lunga con disquisizioni di teoria del diritto, ti dirò semplicemente che nel nostro ordinamento una sanzione può avere natura amministrativa oppure penale, non esistendo un terzo "genus" di sanzione. Detto questo, aggiungo semplicemente che classificare una sanzione come penale o amministrativa, comporta delle conseguenze circa l'applicazione; infatti, per le sanzioni accessorie penali o "pene accessorie" il giudice gode, salvo alcuni casi specifici, di discrezionalità nel decidere se, ed in qual misura, applicarle (art.19, c.p.); al contrario, per le sanzioni accessorie "amministrative" il giudice deve necessariamente applicarle. La giurisprudenza recente è orientata nel senso di attribuire alla sospensione ed alla revoca della patente, natura amministrativa, con la conseguenza che il giudice penale deve necessariamente applicarle in caso di condanna.......il discorso andrebbe comunque approfondito ma non credo che questa sia la sede opportuna.....spero di essere stato abbastanza chiaro.....ti saluto!!!
Avv. G. Lore
14-07-2011, 17:55
Più leggo Frank più sono convinto non solo che è un Collega, ma che è anche una immensa risorsa per questo forum!
Avv. Marrelli
14-07-2011, 20:51
Più leggo Frank più sono convinto non solo che è un Collega, ma che è anche una immensa risorsa per questo forum!
la ringrazio infinitamente Avv. Lore, troppo gentile!
in effetti sono un collega che è incorso purtroppo nelle "maglie" del 186 e, per questo, mi sta a cuore aiutare, quantomeno con un consiglio, i ragazzi che si rivolgono a questo forum...Lungi da me criticare senza cognizione di causa alcuni colleghi! ma, dalle domande che pongono i ragazzi, mi rendo conto che molti colleghi ignorano totalmente gli obblighi d'informazione che l'avvocato deve dare al cliente; a tal proposito m'interesserebbe conoscere la Sua opinione.....
Le porgo i più cordiali saluti e le rinnovo i complimenti per la Sua disponibilità, professionalità e competenza
SpadXIII
16-11-2011, 10:49
Scusi Avv. Marrelli, leggo in questo forum che ci sono casi di revoca della patente di 3 anni così come di 1 anno. In tutti i casi si parla di reati commesi dopo l'ultima modifica del CDS che prevederebbe (art.219 comma 3-ter) 3 anni. Io quindi non riesco a capire se nei casi in cui la revoca è stata di 1 anno si è solo trattato di un errore, magari dovuto all'aver utilizzato i vecchi moduli prestampati, oppure se il giudice ha una discrezionalità (oppure ancora se quei fortunati hanno buone conoscenze...). Cioè, ha senso cercare tramite patteggiamento, ricorso o cos'altro tentare di far ridurre il tempo di revoca o bisogna solo incrociare le dita e sperare in un colpo di fortuna?
Avv. Marrelli
16-11-2011, 16:58
Scusi Avv. Marrelli, leggo in questo forum che ci sono casi di revoca della patente di 3 anni così come di 1 anno. In tutti i casi si parla di reati commesi dopo l'ultima modifica del CDS che prevederebbe (art.219 comma 3-ter) 3 anni. Io quindi non riesco a capire se nei casi in cui la revoca è stata di 1 anno si è solo trattato di un errore, magari dovuto all'aver utilizzato i vecchi moduli prestampati, oppure se il giudice ha una discrezionalità (oppure ancora se quei fortunati hanno buone conoscenze...). Cioè, ha senso cercare tramite patteggiamento, ricorso o cos'altro tentare di far ridurre il tempo di revoca o bisogna solo incrociare le dita e sperare in un colpo di fortuna?
salve,
premesso che i Suoi dubbi sono più che legittimi, ritengo possibile che per i reati commessi ante l. 120/2010 alcuni Giudici, nonostante la revoca si configuri attualmente come sanzione amm.va accessoria, facciano applicazione del principio dell'irretroattività della legge penale sfavorevole e, quindi, non applichino il co. 3-ter dell'art. 219, cds; in merito ai reati commessi successivamente alla suindicata legge la spiegazione potrebbe consistere nel fatto che, probabilmente, mentre alcuni giudici prevedono genericamente 3 anni, dando per implicito che decorrano dalla commissione del reato, altri giudici indicano specificamente il tempo rimanente dalla data del provvedimento di condanna. Se, ad esempio, il decreto penale di condanna interviene dopo 2 anni dalla commissione del reato, significa che tra un anno il condannato potrà conseguire una nuova patente.
In merito al Suo quesito ritengo che ci sia un senso a cercare di prolungare il procedimento penale, ovviamente valutando bene i pro e i contro del caso di specie, in quanto la revoca consegue esclusivamente al passaggio in giudicato del decreto (o sentenza) penale di condanna e, quindi, l'imputato potrebbe riprendere la patente dopo la sospensione cautelare e, nelle more del giudizio, guidare tranquillamente; quando la sentenza penale sarà definitiva dovrà subirà la revoca della patente ma potrà, essendo passati eventualmente già i 3 anni dalla commissione del fatto, rifare subito gli esami.
Considerando la difficoltà nello spiegare determinate questioni, spero di essere stato il più chiaro possibile.
Saluti
salve,
premesso che i Suoi dubbi sono più che legittimi, ritengo possibile che per i reati commessi ante l. 120/2010 alcuni Giudici, nonostante la revoca si configuri attualmente come sanzione amm.va accessoria, facciano applicazione del principio dell'irretroattività della legge penale sfavorevole e, quindi, non applichino il co. 3-ter dell'art. 219, cds; in merito ai reati commessi successivamente alla suindicata legge la spiegazione potrebbe consistere nel fatto che, probabilmente, mentre alcuni giudici prevedono genericamente 3 anni, dando per implicito che decorrano dalla commissione del reato, altri giudici indicano specificamente il tempo rimanente dalla data del provvedimento di condanna. Se, ad esempio, il decreto penale di condanna interviene dopo 2 anni dalla commissione del reato, significa che tra un anno il condannato potrà conseguire una nuova patente.
In merito al Suo quesito ritengo che ci sia un senso a cercare di prolungare il procedimento penale, ovviamente valutando bene i pro e i contro del caso di specie, in quanto la revoca consegue esclusivamente al passaggio in giudicato del decreto (o sentenza) penale di condanna e, quindi, l'imputato potrebbe riprendere la patente dopo la sospensione cautelare e, nelle more del giudizio, guidare tranquillamente; quando la sentenza penale sarà definitiva dovrà subirà la revoca della patente ma potrà, essendo passati eventualmente già i 3 anni dalla commissione del fatto, rifare subito gli esami.
Considerando la difficoltà nello spiegare determinate questioni, spero di essere stato il più chiaro possibile.
Saluti
Salve Avv.to Marelli,quello del quale parla è proprio il caso nel quale sono capitato io.
Il giudice ha emesso la sentenza di revoca,dando per implicito che si trattasse di un anno,dato che il sinistro era avvenuto ad ottobre 2010,quindi prima dell'entrata in vigore del nuovo cds.
La prefettura invece non mi vuole far dare nuovi esami prima di 3 anni dalla data dell'incidente perchè vuole applicare la nuova legge.
Così facendo però non viola l'articolo 25 comma 2 della costituzione?
Come mi potrei muovere?
Grazie in anticipo.
Avv. Marrelli
16-11-2011, 17:21
Salve Avv.to Marelli,quello del quale parla è proprio il caso nel quale sono capitato io.
Il giudice ha emesso la sentenza di revoca,dando per implicito che si trattasse di un anno,dato che il sinistro era avvenuto ad ottobre 2010,quindi prima dell'entrata in vigore del nuovo cds.
La prefettura invece non mi vuole far dare nuovi esami prima di 3 anni dalla data dell'incidente perchè vuole applicare la nuova legge.
Così facendo però non viola l'articolo 25 comma 2 della costituzione?
Come mi potrei muovere?
Grazie in anticipo.
salve,
se come Lei scrive "il sinistro è avvenuto ad ottobre 2010", allora il reato è stato commesso sotto la vigenza della l. 120/2010 e, pertanto, si applica il termine minimo di 3 anni in quanto ad ottobre 2010 era già in vigore l'art.219, co. 3-ter, a nulla rilevando che il giudice abbia disposto solamente la revoca senza prevedere un termine minimo per il conseguimento della nuova patente.
salve,
se come Lei scrive "il sinistro è avvenuto ad ottobre 2010", allora il reato è stato commesso sotto la vigenza della l. 120/2010 e, pertanto, si applica il termine minimo di 3 anni in quanto ad ottobre 2010 era già in vigore l'art.219, co. 3-ter, a nulla rilevando che il giudice abbia disposto solamente la revoca senza prevedere un termine minimo per il conseguimento della nuova patente.
Allora chiedo scusa,io avevo capito che la legge dei 3 anni fosse entrata in vigore dal primo gennaio 2011.
Questo vale anche nel caso la prefettura mi abbia inoltrato una lettera nella quale indica chiaramente che dovevo stare un anno senza poter conseguire nuovo titolo di guida?
Perchè io avrei ricevuto tale lettera,pochi giorni dopo la sentenza del giudice,ed era proprio per questo che io credevo che la legge dei 3 anni fosse entrata in vigore dal 2011.
La ringrazio infinitamente.
Avv. Marrelli
16-11-2011, 17:47
Allora chiedo scusa,io avevo capito che la legge dei 3 anni fosse entrata in vigore dal primo gennaio 2011.
Questo vale anche nel caso la prefettura mi abbia inoltrato una lettera nella quale indica chiaramente che dovevo stare un anno senza poter conseguire nuovo titolo di guida?
Perchè io avrei ricevuto tale lettera,pochi giorni dopo la sentenza del giudice,ed era proprio per questo che io credevo che la legge dei 3 anni fosse entrata in vigore dal 2011.
La ringrazio infinitamente.
non c'è bisogno di scusarsi, le Sue perplessità ed i Suoi dubbi sono più che legittimi e Noi siamo qui apposta. La "nuova legge è entrata in vigore nell'agosto del 2010. Mi scusi ma non riesco bene a comprendere il Suo caso; se, infatti, la prefettura Le ha scritto di aspettare un anno, perchè Lei dice che non vogliono farLe rifare gli esami prima di 3 anni?....si spieghi meglio
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