Avv. G. Lore
19-05-2011, 10:42
Sì al sequestro per guida in stato di ebbrezza anche se l'automobile è parcheggiata con motore acceso. E' quanto ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza 4 maggio 2011, n. 17238 con la quale si afferma come anche il parcheggio rientri nella nozione di "circolazione".
Il caso vedeva un soggetto trovato, a seguito di un controllo, in evidente stato di ebbrezza alcoolica, seduto al posto di guida all'interno di una vettura in moto, con le luci anabbaglianti accese, con le mani sul volante e la cintura di sicurezza allacciata, in procinto di partire con la macchina.
Secondo l'opinione del giudice nomofilattico è del tutto irrilevante, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale la circostanza secondo cui, al momento del controllo, l'auto non si fosse ancora mossa, in quanto, il concetto di circolazione di un veicolo non può esaurirsi alla fase dinamica del mezzo, ma deve intendersi riferibile anche alle fasi di sosta, che ugualmente ineriscono alla circolazione.
Infatti, l'atteggiamento del soggetto, non lascia dubbi non solo sul suo sopraggiungere a bordo dell'auto sul luogo della sosta, ma anche in ordine all'intenzione del medesimo, una volta avviato il motore e postosi ai comandi del veicolo in assetto di guida, di ripartire.
Intento, quest'ultimo, come specificato dai giudici di legittimità, solo a causa dell'intervento dei militari, determinati a bloccare il mezzo in quanto ben consci delle condizioni di alterazione psico-fisiche dell'indagato e dei conseguenti rischi che potevano derivare dalla circolazione del veicolo.
Il caso vedeva un soggetto trovato, a seguito di un controllo, in evidente stato di ebbrezza alcoolica, seduto al posto di guida all'interno di una vettura in moto, con le luci anabbaglianti accese, con le mani sul volante e la cintura di sicurezza allacciata, in procinto di partire con la macchina.
Secondo l'opinione del giudice nomofilattico è del tutto irrilevante, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale la circostanza secondo cui, al momento del controllo, l'auto non si fosse ancora mossa, in quanto, il concetto di circolazione di un veicolo non può esaurirsi alla fase dinamica del mezzo, ma deve intendersi riferibile anche alle fasi di sosta, che ugualmente ineriscono alla circolazione.
Infatti, l'atteggiamento del soggetto, non lascia dubbi non solo sul suo sopraggiungere a bordo dell'auto sul luogo della sosta, ma anche in ordine all'intenzione del medesimo, una volta avviato il motore e postosi ai comandi del veicolo in assetto di guida, di ripartire.
Intento, quest'ultimo, come specificato dai giudici di legittimità, solo a causa dell'intervento dei militari, determinati a bloccare il mezzo in quanto ben consci delle condizioni di alterazione psico-fisiche dell'indagato e dei conseguenti rischi che potevano derivare dalla circolazione del veicolo.