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Visualizza Versione Completa : Cassazione penale , sez. IV, sentenza 04.05.2011 n° 17238



Avv. G. Lore
19-05-2011, 10:42
Sì al sequestro per guida in stato di ebbrezza anche se l'automobile è parcheggiata con motore acceso. E' quanto ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza 4 maggio 2011, n. 17238 con la quale si afferma come anche il parcheggio rientri nella nozione di "circolazione".

Il caso vedeva un soggetto trovato, a seguito di un controllo, in evidente stato di ebbrezza alcoolica, seduto al posto di guida all'interno di una vettura in moto, con le luci anabbaglianti accese, con le mani sul volante e la cintura di sicurezza allacciata, in procinto di partire con la macchina.

Secondo l'opinione del giudice nomofilattico è del tutto irrilevante, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale la circostanza secondo cui, al momento del controllo, l'auto non si fosse ancora mossa, in quanto, il concetto di circolazione di un veicolo non può esaurirsi alla fase dinamica del mezzo, ma deve intendersi riferibile anche alle fasi di sosta, che ugualmente ineriscono alla circolazione.

Infatti, l'atteggiamento del soggetto, non lascia dubbi non solo sul suo sopraggiungere a bordo dell'auto sul luogo della sosta, ma anche in ordine all'intenzione del medesimo, una volta avviato il motore e postosi ai comandi del veicolo in assetto di guida, di ripartire.

Intento, quest'ultimo, come specificato dai giudici di legittimità, solo a causa dell'intervento dei militari, determinati a bloccare il mezzo in quanto ben consci delle condizioni di alterazione psico-fisiche dell'indagato e dei conseguenti rischi che potevano derivare dalla circolazione del veicolo.

valmont
19-05-2011, 11:34
La riforma del codice della strada, approvata la scorsa estate, ha depenalizzato il caso più lieve di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico compreso fra 0,5 e 0,8 g/l), eliminando l'ammenda penale e lasciando la sola sanzione amministrativa da 500 a 2.000 €. Così facendo si è aperta la strada ad una specie di "condono" per chi era stato fermato prima del luglio 2010 e nel frattempo aveva fatto ricorso.

IL FATTO - Nel 2008 un'automobile viene fermata da una pattuglia dei Carabinieri. Al conducente viene chiesto di effettuare l'alcoltest ma lui si rifiuta. Gli agenti stabiliscono quindi lo stato di ebbrezza solo sulla base degli indici sintomatici. L'automobilista fa ricorso e il Tribunale di Gela, nel 2008, condanna l'automobilista al pagamento della ammenda prevista per guida in stato di ebbrezza (attribuendogli un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8). Sull'analisi delle carte processuali l'imputato propone appello, sostenendo che al momento dell'intervento dei Carabinieri non si trovasse lui alla guida, bensì il figlio, e che non poteva considerarsi accertato il tasso non essendo stato utilizzato l'etilometro. La Corte di appello di Caltanissetta, però, dichiara inammissibile l'appello proposto e sentenzia che l'imputato debba comunque pagare la sanzione.

APPELLO IN CASSAZIONE - Non contento l'automobilista fa appello in Cassazione, sollevando inoltre il fatto che la corte territoriale avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione (cosa che non ha fatto). Sulla base degli incartamenti la Cassazione decide di riconsiderare il ricorso fatto dall'automobilista: la sentenza di condanna, secondo gli aggiornamenti della legge, va annullata per "abolitio criminis" in quanto il fatto non costituisce più reato. Secondo il principio del "favor rei", l'imputato va processato in base al diritto che gli è più favorevole, in questo caso applicando gli aggiornamenti del Codice della Strada, nonostante l'illecito sia stato compiuto quando la legge in vigore era un'altra e puniva quel comportamento. Il Tribunale d'appello avrebbe dovuto quindi prosciogliere l'imputato ma non lo ha fatto. In sostanza sotto il profilo penale non si configurava più alcun reato ma sotto quello civile si. Tuttavia, il fatto stesso di non avere trasmesso i dati da un tribunale all'altro ha fatto intercorrere il tempo utile per fare cadere in prescrizione anche la sanzione amministrativa. Abbiamo di fronte un caso limite (e di pochi altri che hanno vissuto questa esperienza a cavallo fra il vecchio CdS e il suo aggiornamento) o possiamo parlare di una piccola falla legislativa che ha aperto la strada ad un involontario condono?