Visualizza Versione Completa : Notifica multa non ricevuta!!!
L'11 maggio ho ricevuto un accertamento di violazione di euro 284 perché non ho cumunicato chi era alla guida per una violazione dell'articolo 146 (1 metro oltre la riga di arresto al semaforo rosso!).
Bene, io il verbale in questione non l'ho mai ricevuto e nemmeno la notifica
delle poste per il ritiro della raccomandata.
Sono andato al comando dei vigili a lamentarmi e mi hanno dato il numero
della raccomandata e di chiedere alle Poste.
Sono andato alle Poste e mi hanno detto che la ricevuta è stata messa nella
mia casella il 15 febbraio (la raccomandata è stata spedita il 10 febbraio).
Ho fatto presente che io non ho ricevuto nulla e loro mi hanno detto "non è
il primo che ce lo dice ma non sappiamo cosa dirle!".
Io non ho davvero ricevuto nessuna notifica e ho letto su internet che per accertarsi dell'avvenuta ricezione dell'avviso di ritiro della raccomandata devono obbligatoriamente essere lasciati due avvisi e non uno.
C'è modo per fare ricorso al Giudice di Pace?
Grazie!
Avv. G. Lore
18-05-2011, 15:36
art. 140 cpc: destinatario non trovato, atto in deposito e invio per racc ar dell'avviso di deposito.
Se manca l'avviso notifica irregolare.
Leggendo bene anche l'accertamento di violazione mi sono accorto che il numero di matricola "dell'apparecchiatura (T-RED) a posto fisso per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso" è '000000'...Senza il numero di matricola non mi sembra che possa essere legale l'accertamento. O sbaglio?
Avv. G. Lore
18-05-2011, 15:54
La vicenda è ahimè irrilevante.
Attiene al verbale che Lei riferisce di non aver ricevuto e per cui ormai non può svolgere alcuna opposizione.
Può solo opporre il 126 bis
Si, non l'ho ricevuto per posta ma l'ho ritirato dalla polizia locale insieme alla fotografia dell'infrazione.
Potrei contestare l'articolo 140 per la mancata notifica e conseguente sanzione di 284 euro e il numero di matricola mancante per l'infrazione semaforica.
Non è possibile?
Avv. G. Lore
18-05-2011, 16:33
No, fermi tutti.
La notifica del verbale è quella che Lei rifersice che non ha ricevuto, ora Le hanno dato una copia del verbale ma non è la notifica.
La opposizione a quel verbale andava fatta entro 60 gg. da quella notifica, cosa che ovviamente non ha potuto fare.
Lei ora può solo opporre il 126 bis per quanto detto
Ah, quindi a quella non mi posso opporre?!?
Quindi SE il Giudice di Pace dovrebbe darmi ragione (sempre SE) dovró comunque pagare la multa e conseguentemente mi toglieranno i punti dalla patente, giusto?!?
Non mi sembra una cosa giusta visto che la matricola dell'apparato che ha fotografato l'infrazione non esiste....
Avv. G. Lore
18-05-2011, 16:49
Piano,piano, fa molta confusione.
Impossibile che Le tolgano i punti: ha ricevuto la sanzione del 126 bis proprio perchè non ha fatto al dichiarazione...come fanno a toglierLe i punti?
Quando si ha un verbale che prevede la decurtazione dei punti o si fa la comunicazione e si perdono i punti o non si fa,i punti si salvano e ci si becca il 126 bis.
Quindi, togliamo la questione punti che ormai è passata, morta e sepolta.
L'altro verbale se ritiene che non sia stato correttamente notificato perchè pagarlo (posto che ora ormai è raddoppiato)?
Attenderà la cartella di pagamento (sempre che sia come sta riferendo sulla notifica) e la opporrà per difetto di notifica forte anche della sentenza del GdP sull'annullamento del 126 bis
Andre89Andre
18-05-2011, 16:54
Scusate, so che non sono nella sezione giusta, ma sono appena iscritto e non so bene come funziona.. Qualcuno potrebbe darmi gentilmente delucidazioni ??
Io ho ho trovato oggi una multa sul parabrezza x infrazione del codice 1129 - grave ostruzione del traffico ( come da segnaletica ) - 35€.
Il problema è che li la macchina non da alcun fastidio, e non c'è ne segnaletica verticale ne orizzontale. No striscia blu, no striscia gialla, no cartello di divieto di sosta.
Avrei intenzione di contestarla, anche se sono solo 35 €. Mi conviene ? Come mi devo comportare ?
Grazie
Avv. G. Lore
18-05-2011, 17:01
La prego cortesemente di non continuare con gli off topic, come già accaduto qui http://www.ricorsi.net/forum/come-fare-ricorso/7537-e-meglio-fare-ricorso-o-pagare-la-multa-2.html#post51684, in cui troverà la risposta.
buonasera a tutti.
ho ricevuto un sollecito al pagamento di una multa di giugno 2010 che non mi è mai stata notificata. non ho mai neanche trovato in cassetta gli avvisi di giacenza. mi sono recata allo sportello dell'ente che ha fatto la comunicazione, e l'incaricato, dopo avermi fatto compilare la richiesta di visione della documentazione, ha precisato che sulla notifica basta che ci sia la firma dell'incaricato della notifica (postino o ufficiale giudiziario), e non è necessario che ci sia la mia firma, come prova che l'ho ricevuta.
come devo comportarmi?
grazie mille!
Avv. G. Lore
04-08-2011, 15:11
Innanzitutto è un sollecito di pagamento (o avviso bonario) precedente all'iscrizione al ruolo o lo stesso presuppone già la notifica della cartella?
Comunque ciò che Le è stato non è propriamente vero perchè ai sensi dell'art. 140 cpc se il destinatario non viene trovato all'atto della notifica, il notificatore deve depositare lo stesso presso la Casa Comunale e inviare un avviso per racc ar di avvenuto deposito.
Se manca l'avviso la notifica è stata svolta illegittimamente.
Se si trova nel caso 1 (avviso precedente all'iscrizione al ruolo) l'atto che ha ricevuto non è opponibile, ma può comunque tentare la procedura dell'autotutela
la comunicazione riporta che "le sanzioni sono state ritualmente notificate, già divenute titolo esecutivo, ma non ancora iscritte a ruolo", quindi a quanto detto da Lei, mi dovrei trovare nel primo caso.
Dato che però non sono pratica di termini giuridici, cosa significa "essere iscritte a ruolo"? perchè l'atto non è opponibile? e quale sarebbe la procedura di autotutela?
Avv. G. Lore
04-08-2011, 15:39
L'iscrizione al ruolo è la procedura amministrativa che avvia il recupero esattoriale (che corrisponde nel civile all'esecuzione forzata).
Non è opponibile semplicemente perchè non è un atto previsto da nessuna legge, una comunicazione informale, che spesso non viene neanche inviata per raccomandata.
La procedura dell'autotutela è prevista dalla normativa sulla trasparenza amministrativa e prevede che il cittadino possa richiedere (fondando il perchè della richiesta) all'Amministrazione di annullare una voce di debito che viene a lui riferita
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